CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36442/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 ottobre 2022 il Tribunale di Salerno ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena su richiesta (art. 444 cod. proc. pen.) per i reati di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. a loro ascritto in concorso, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza. 2. Il difensore degli imputati, con unico atto, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. - che il Tribunale avrebbe dovuto pronunciare sentenza di assoluzione poiché vi era in atti la prova evidente che non avevano c:ommesso il fatto. 3. I ricorsi sono inammissibili. Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.); ed è - per l'appunto - inammissibile, poiché non rientra nelle predette ipotesi, «il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.»; e, in tal caso, «la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01). Non occorre, allora, dilungarsi per rilevare la patente genericità della prospettazione difensiva. 4. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Cos