CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30840/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 256, commi 1 e 2, in relazione all'art. 192, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, alla pena di sei mesi di arresto e di 5.000,00 euro di ammenda, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge in relazione all'erronea determinazione del momento consunnativo del reato al fine di determinare la decorrenza del termine di prescrizione (primo motivo), nonché violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. (secondo motivo); Considerato che il primo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, perché inerenti a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza, in quanto la tesi dell'abbandono dei rifiuti, prospettata nel ricorso, e necessaria per retrodatare la commissione del reato, non è stata formulata in sede di appello, pur a fronte di una precisa indicazione nell'imputazione, la quale descrive il fatto come accertato il 19 dicembre 2019 e con carattere di permanenza (in appello, anzi, si è sostenuto che i cumuli di fanghiglia erano depositati con cadenza giornaliera, e il trattore e le cisterne non erano rifiuti); Reputato che anche il secondo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in quanto il giudice di secondo grado ha adeguatamente spiegato poiché non può essere riconosciuta la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., difettando sia il requisito della non abitualità della condotta, atteso il dato obiettivo della commissione di ben quattro condotte illecite della stessa specie (cfr. pagg. 8-9 della sentenza impugnata, la quale evidenzia come le prime treLcondotte si collocano tra il 2011 ed il 2013, mentre quella oggetto del presente processo è del dicembre 2019), sia il requisito della minima offensività del fatto, alla luce dell'eterogeneità dei rifiuti, del loro quantitativo e del concreto rischio di contaminazione del suolo e del sottosuolo desumibile dalla presenza di percolato (vds. pag. 9 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30