CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 2023
Cassazione n. 45264/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] AFeTi , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 13 dicembre 2022 di conferma della condanna del Tribunale di Novara in ordine a due distinte fattispecie di reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 Rilevato che il motivo, con cui è stato dedotto il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità e al trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e non indica ragioni di diritto e dati di fatto che sorreggano la richiesta. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] i- e estensore Il P sident