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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 28513/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15682/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la Cancelleria della C orte di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la Cancelleria della Corte di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente – nonchécontro AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE -intimata - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 1546/2021depositata il 07/12/2021 .

R.g. n. 15682 del 2022; Ad. 26/09/2023; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 26/09/2023, da l Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] , osserva quanto segue; rilevatoche in un’esecuzione esattoriale promossa da [OSCURATO:SOCIETA]., per il rimborso di un finanziamento, a mezzo di ordinanza emanata ai sensi del r.d. n. 639 del 14/04/ 1910 (quest ’ ultima notificata ai sensi dell’art.140 cod. proc. civ. in domicilio indicato come eletto – alla via Brancati n. 4 in [OSCURATO:PERSONA] –e non a quello oggetto di elezione – alla via Benassai n. 6 [OSCURATO:PERSONA] – n el contratto di finanziamento), l’esecutato, [OSCURATO:PERSONA], propose opposizione agli atti esecutivi dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, tra l ’ altro , l ’ irritualità della notifica ai sensi dell ’ art. 141 cod. p roc . c iv. , ritenendo necessaria la notifica al domicilio eletto nel contratto di finanziamento, in quanto esclusivo; il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1546/2021 , resa in data 01.12.2021 ha nega to l ’ esclusività dell ’ elezione di domicilio e ha riten uto valida la notifica al luogo di esercizio dell’impresa, con rigetto, altresì,degli altri motivi; avverso la sentenza in unico grado propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA]; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., che ha pure depositato memoria per l ’ adunanza camerale del 26/09/2023, alla quale la causa è stata trattenuta in decisione; considerato che l’unico motivo di ricorso reca censura di violazione degli artt. 138, 139, 140 e 141, comma 2, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 2 cod. proc. civ.: il ricorso per cassazione si incentra, pertanto, solo sulla ragione decisoria del l ’ esclusività del domicilioeletto, dal quale deriverebbe l’inesistenza della notifica; R.g. n. 15682 del 2022; Ad. 26/09/2023; estensore: C. Valle il motivo è infondato sotto il profilo relativo a ll ’ art. 141 cod. proc. civ., perché è evidente (anche dal tenore testuale della clausola contrattuale) la carenza di una volontà esplicita di rendere il domicilio eletto come esclusivo, posto che (Cass. n. 25731 del 22/12/2015 Rv. 638069 - 01) l ’ elezione di domicilio fatta dalla parte in sede di stipula del contratto non ha, in difetto di un’espressa e chiara volontà contraria, carattere esclusivo, sicché essa non osta a che gli atti inerenti al rapporto contrattuale vengano trasmessi al diverso indirizzo, riferibile alla parte medesima; il motivo è inammissibile nel resto, per carenza di specificità sulla relata di notifica e sulla sottoposizione tempestiva (se non in ricorso introduttivo, almeno nella prima reazione alla deduzione avversaria, ma dal ricorso risulta solo in comparsa conclusionale) relativa questione al [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto, in conclusione, che il ricorso è infondato; il ricorso è, pertanto, rigettato; le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate in favore della controricorrente come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata; la decisione di rigetto del ricorso comporta che deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto; il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; p.q. m.

R.g. n. 15682 del 2022; Ad. 26/09/2023; estensore: C. Valle rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15682/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la Cancelleria della C orte di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la Cancelleria della Corte di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente – nonchécontro AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE -intimata - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 1546/2021depositata il 07/12/2021 . R.g. n. 15682 del 2022; Ad. 26/09/2023; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 26/09/2023, da l Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] , osserva quanto segue; rilevatoche in un’esecuzione esattoriale promossa da [OSCURATO:SOCIETA]., per il rimborso di un finanziamento, a mezzo di ordinanza emanata ai sensi del r.d. n. 639 del 14/04/ 1910 (quest ’ ultima notificata ai sensi dell’art.140 cod. proc. civ. in domicilio indicato come eletto – alla via Brancati n. 4 in [OSCURATO:PERSONA] –e non a quello oggetto di elezione – alla via Benassai n. 6 [OSCURATO:PERSONA] – n el contratto di finanziamento), l’esecutato, [OSCURATO:PERSONA], propose opposizione agli atti esecutivi dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, tra l ’ altro , l ’ irritualità della notifica ai sensi dell ’ art. 141 cod. p roc . c iv. , ritenendo necessaria la notifica al domicilio eletto nel contratto di finanziamento, in quanto esclusivo; il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1546/2021 , resa in data 01.12.2021 ha nega to l ’ esclusività dell ’ elezione di domicilio e ha riten uto valida la notifica al luogo di esercizio dell’impresa, con rigetto, altresì,degli altri motivi; avverso la sentenza in unico grado propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA]; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., che ha pure depositato memoria per l ’ adunanza camerale del 26/09/2023, alla quale la causa è stata trattenuta in decisione; considerato che l’unico motivo di ricorso reca censura di violazione degli artt. 138, 139, 140 e 141, comma 2, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 2 cod. proc. civ.: il ricorso per cassazione si incentra, pertanto, solo sulla ragione decisoria del l ’ esclusività del domicilioeletto, dal quale deriverebbe l’inesistenza della notifica; R.g. n. 15682 del 2022; Ad. 26/09/2023; estensore: C. Valle il motivo è infondato sotto il profilo relativo a ll ’ art. 141 cod. proc. civ., perché è evidente (anche dal tenore testuale della clausola contrattuale) la carenza di una volontà esplicita di rendere il domicilio eletto come esclusivo, posto che (Cass. n. 25731 del 22/12/2015 Rv. 638069 - 01) l ’ elezione di domicilio fatta dalla parte in sede di stipula del contratto non ha, in difetto di un’espressa e chiara volontà contraria, carattere esclusivo, sicché essa non osta a che gli atti inerenti al rapporto contrattuale vengano trasmessi al diverso indirizzo, riferibile alla parte medesima; il motivo è inammissibile nel resto, per carenza di specificità sulla relata di notifica e sulla sottoposizione tempestiva (se non in ricorso introduttivo, almeno nella prima reazione alla deduzione avversaria, ma dal ricorso risulta solo in comparsa conclusionale) relativa questione al [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto, in conclusione, che il ricorso è infondato; il ricorso è, pertanto, rigettato; le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate in favore della controricorrente come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata; la decisione di rigetto del ricorso comporta che deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto; il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; p.q. m. R.g. n. 15682 del 2022; Ad. 26/09/2023; estensore: C. Valle rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consi
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