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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02512/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto, con requisitoria del 15 luglio 2022, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e quelle del ricorrente il quale, con atto del 29 luglio 2022, ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 aprile 2021, la Corte di appello di Campobasso, in parziale riforma di quella emessa il 19 ottobre 2020 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Larino, ha rideterminato in un anno ed otto mesi di reclusione e 1.800 euro di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di porto in luogo pubblico di arma clandestina e ricettazione.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a sei motivi, con il primo dei quali ascrive, sub specie di violazione della legge processuale, al giudice di merito di avere affermato la sua penale responsabilità in ordine al delitto di ricettazione in assenza di apposita contestazione in fatto e, quindi, in spregio al disposto degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen..

Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta clandestinità dell'arma, i cui numeri identificativi erano, in realtà, visibili, quantomeno sull'impugnatura.

Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge per avere la Corte di appello omesso di prendere atto dell'insussistenza, in ordine al reato di porto di arma clandestina, del prescritto requisito psicologico.

Con il quarto motivo, eccepisce, ancora, vizio di motivazione con riferimento al delitto di ricettazione, che i giudici di merito hanno ritenuto a dispetto dell'assenza, nel bene ricevuto, di tangibili segni dell'ipotizzata origine delittuosa.

Con il quinto motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello disatteso il motivo di impugnazione vertente sul diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla scorta di argomentazioni apodittiche e stereotipate e senza considerare la specificità della fattispecie, espressiva di ridotto disvalore.

Con il sesto ed ultimo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice di secondo grado avallato l'applicazione di un aumento per la recidiva senza spiegare le ragioni che hanno orientato l'esercizio del potere discrezionale riconosciuto, in materia, all'organo giudicante.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 15 luglio 2022, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, mentre Menichilli, con atto del 29 luglio 2022, ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOi

1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, fatta eccezione per l'ultimo, relativo all'applicazione della recidiva, che è, invece, suscettibile di accoglimento.

2. Preliminarmente, va ricordato che [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio e condannato per avere portato in luogo pubblico, il 6 dicembre 2019, una pistola [OSCURATO:PERSONA] modello P220, calibro 9 mm para, con il caricatore inserito e contenente sette proiettili cal. 9x19 Luger, recante la matricola abrasa e, perciò, ritenuta clandestina, che è stata rinvenuta, occultata sotto uno dei sedili dell'autovettura che, nell'occasione, era nella sua disponibilità.

Menichilli, a seguito del ritrovamento dell'arma, ne ha ammesso la titolarità ed ha sostenuto di averla casualmente rinvenuta in spiaggia.

3. Ciò posto, insussistente si palesa, in primo luogo, il vulnus alle prerogative difensive asseritamente discendente dall'assenza, nell'imputazione, di esplicita menzione della condotta di ricettazione, che è, nondimeno, evocata attraverso l'indicazione della corrispondente disposizione codicistica, l'art. 648 cod. pen., e l'espresso riferimento alla «abrasione della matricola sia sulla canna (nella parte interna), sia sulla culatta-otturatore».

L'esame dell'atto di appello tranquillizza, del resto, in ordine alla piena possibilità, per Menichilli, di interloquire in ordine a detta contestazione, evidenziandosi, dal citato documento, che l'imputato, lungi dal sollevare obiezioni di sorta circa le condotte delle quali egli era chiamato a rispondere, invocò, nel merito, l'adozione di sentenza assolutoria, avuto riguardo, con specifico riferimento al reato di ricettazione (cfr. pag. 2), al difetto di prova in relazione al prescritto requisito psicologico e, quindi (cfr. pag. 5), alla concreta possibilità che egli sia stato direttamente responsabile della «clandestinizzazione», ciò che precluderebbe la concorrente contestazione del delitto di ricettazione, che postula l'assenza di concorso nel reato presupposto.

4. Non meno infondato è il secondo motivo di ricorso, nella cui articolazione l'imputato trascura che la Corte di appello ha debitamente chiarito — con argomentazione coerente con le evidenze disponibili ed aliena da qualsivoglia frattura razionale — che l'incisione, sul calcio, di un numero identificativo non incide sulla clandestinità della pistola, che discende dal congiunto rilievo dell'abrasione dei numeri impressi sulla culatta e sulla canna e dell'inesistenza di registrazione di quello inciso sull'impugnatura.

5. Di assoluta fragilità è il terzo motivo, con il quale Menichilli sottopone a revisione critica le conclusioni raggiunte da entrambi i giudici di merito circa la consapevolezza del porto in luogo pubblico di arma clandestina, che è stata correttamente ricollegata alla, pacifica, disponibilità della pistola in capo al ricorrente, alla immediata riconoscibilità, in capo al detentore, della sua clandestinità, all'inattendibilità della versione offerta dall'interessato nella parte relativa alle modalità di acquisizione del possesso.

A dispetto, invero, delle obiezioni difensive, che si appuntano, tra l'altro, sul punto di collocazione della pistola all'interno del veicolo le cui chiavi erano detenute da Menichilli, non è dato rinvenirsi alcun profilo di manifesta illogicità o contraddittorietà nel percorso argomentativo che, collegando i dati obiettivi con le ammissioni dell'imputato, ha concluso nel senso della sicura consapevolezza, da parte dello stesso, dell'assenza, nell'arma da lui portata in luogo pubblico, dei necessari segni di identificazione, frutto di una pregressa attività di abrasione alla quale, in difetto di informazioni di segno contrario, deve inferirsi egli sia rimasto estraneo.

A quest'ultimo proposito, è utile ricordare, con la giurisprudenza di legittimità ed a confutazione del quarto motivo di ricorso, che, se è vero che «Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, occorre la prova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto, allorché questo deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594 - 01), non è men vero, per converso, che qualora, come nel caso in esame, l'imputato non abbia reso, su punto, dichiarazioni plausibili, «Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non occorre la prova positiva che l'imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario» (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955 - 01; Sez. 2, n. 10850 del 20/02/2014, Montesanto, Rv. 259428 - 01; Sez. 2, n. 23047 del 14/05/2010, Pompeo, Rv. 247430 - 01).

6. Parimenti ineccepibili si palesano le considerazioni svolte dalla Corte di appello in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Ed invero, la motivazione della sentenza impugnata, imperniata sull'insussistenza di ragioni tali da imporre la mitigazione del trattamento sanzionatorio, resiste senz'altro alle sterili obiezioni difensive, che fanno leva sulla modestia — della quale il giudice di merito ha dato coerentemente atto — del curriculum giudiziario di Menichilli, nonché su considerazioni, legate alla materiale ubicazione della pistola, che non appaiono idonee ad incidere sul coefficiente di effettivo disvalore della condotta (scrive, al riguardo, il ricorrente:«...merita evidenziare come la pistola non sia stata trovata sulla persona del Menichilli, ma addirittura in un'auto parcheggiata il cui uso era riconducibile al Menichilli»).

7. Per quanto concerne, infine, l'operato aumento per la recidiva, coglie nel segno il ricorrente nel segnalare l'insufficienza della motivazione articolata, sul punto, dalla Corte di appello, che si è limitata a rilevare la sussistenza del presupposto che legittima l'applicazione dell'istituto, costituito dalla precedente condanna per un delitto, e non ha in alcun modo spiegato, neanche in modo succinto o implicitamente — ciò che è ammesso ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti dì riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 - 01) — perché la nuova manifestazione criminosa, non eclatante e successiva ad un reato di non particolare gravità e risalente, per di più, ad oltre dieci anni prima, integri una significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 - 01).

La carenza di un riconoscibile percorso argomentativo sotteso alla decisione afferente all'incremento della sanzione per la recidiva, ovvero alle modalità di esercizio di un potere tipicamente discrezionale, impone, pertanto, l'annullamento, limitatamente a tale profilo, della sentenza impugnata, cui consegue il rinvio alla Corte di appello di Salerno per un nuovo giudizio sul punto che, libero nell'esito, sia emendato dal vizio riscontrato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto, con requisitoria del 15 luglio 2022, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e quelle del ricorrente il quale, con atto del 29 luglio 2022, ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 aprile 2021, la Corte di appello di Campobasso, in parziale riforma di quella emessa il 19 ottobre 2020 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Larino, ha rideterminato in un anno ed otto mesi di reclusione e 1.800 euro di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di porto in luogo pubblico di arma clandestina e ricettazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a sei motivi, con il primo dei quali ascrive, sub specie di violazione della legge processuale, al giudice di merito di avere affermato la sua penale responsabilità in ordine al delitto di ricettazione in assenza di apposita contestazione in fatto e, quindi, in spregio al disposto degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta clandestinità dell'arma, i cui numeri identificativi erano, in realtà, visibili, quantomeno sull'impugnatura. Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge per avere la Corte di appello omesso di prendere atto dell'insussistenza, in ordine al reato di porto di arma clandestina, del prescritto requisito psicologico. Con il quarto motivo, eccepisce, ancora, vizio di motivazione con riferimento al delitto di ricettazione, che i giudici di merito hanno ritenuto a dispetto dell'assenza, nel bene ricevuto, di tangibili segni dell'ipotizzata origine delittuosa. Con il quinto motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello disatteso il motivo di impugnazione vertente sul diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla scorta di argomentazioni apodittiche e stereotipate e senza considerare la specificità della fattispecie, espressiva di ridotto disvalore. Con il sesto ed ultimo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice di secondo grado avallato l'applicazione di un aumento per la recidiva senza spiegare le ragioni che hanno orientato l'esercizio del potere discrezionale riconosciuto, in materia, all'organo giudicante. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 15 luglio 2022, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, mentre Menichilli, con atto del 29 luglio 2022, ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOi 1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, fatta eccezione per l'ultimo, relativo all'applicazione della recidiva, che è, invece, suscettibile di accoglimento. 2. Preliminarmente, va ricordato che [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio e condannato per avere portato in luogo pubblico, il 6 dicembre 2019, una pistola [OSCURATO:PERSONA] modello P220, calibro 9 mm para, con il caricatore inserito e contenente sette proiettili cal. 9x19 Luger, recante la matricola abrasa e, perciò, ritenuta clandestina, che è stata rinvenuta, occultata sotto uno dei sedili dell'autovettura che, nell'occasione, era nella sua disponibilità. Menichilli, a seguito del ritrovamento dell'arma, ne ha ammesso la titolarità ed ha sostenuto di averla casualmente rinvenuta in spiaggia. 3. Ciò posto, insussistente si palesa, in primo luogo, il vulnus alle prerogative difensive asseritamente discendente dall'assenza, nell'imputazione, di esplicita menzione della condotta di ricettazione, che è, nondimeno, evocata attraverso l'indicazione della corrispondente disposizione codicistica, l'art. 648 cod. pen., e l'espresso riferimento alla «abrasione della matricola sia sulla canna (nella parte interna), sia sulla culatta-otturatore». L'esame dell'atto di appello tranquillizza, del resto, in ordine alla piena possibilità, per Menichilli, di interloquire in ordine a detta contestazione, evidenziandosi, dal citato documento, che l'imputato, lungi dal sollevare obiezioni di sorta circa le condotte delle quali egli era chiamato a rispondere, invocò, nel merito, l'adozione di sentenza assolutoria, avuto riguardo, con specifico riferimento al reato di ricettazione (cfr. pag. 2), al difetto di prova in relazione al prescritto requisito psicologico e, quindi (cfr. pag. 5), alla concreta possibilità che egli sia stato direttamente responsabile della «clandestinizzazione», ciò che precluderebbe la concorrente contestazione del delitto di ricettazione, che postula l'assenza di concorso nel reato presupposto. 4. Non meno infondato è il secondo motivo di ricorso, nella cui articolazione l'imputato trascura che la Corte di appello ha debitamente chiarito — con argomentazione coerente con le evidenze disponibili ed aliena da qualsivoglia frattura razionale — che l'incisione, sul calcio, di un numero identificativo non incide sulla clandestinità della pistola, che discende dal congiunto rilievo dell'abrasione dei numeri impressi sulla culatta e sulla canna e dell'inesistenza di registrazione di quello inciso sull'impugnatura. 5. Di assoluta fragilità è il terzo motivo, con il quale Menichilli sottopone a revisione critica le conclusioni raggiunte da entrambi i giudici di merito circa la consapevolezza del porto in luogo pubblico di arma clandestina, che è stata correttamente ricollegata alla, pacifica, disponibilità della pistola in capo al ricorrente, alla immediata riconoscibilità, in capo al detentore, della sua clandestinità, all'inattendibilità della versione offerta dall'interessato nella parte relativa alle modalità di acquisizione del possesso. A dispetto, invero, delle obiezioni difensive, che si appuntano, tra l'altro, sul punto di collocazione della pistola all'interno del veicolo le cui chiavi erano detenute da Menichilli, non è dato rinvenirsi alcun profilo di manifesta illogicità o contraddittorietà nel percorso argomentativo che, collegando i dati obiettivi con le ammissioni dell'imputato, ha concluso nel senso della sicura consapevolezza, da parte dello stesso, dell'assenza, nell'arma da lui portata in luogo pubblico, dei necessari segni di identificazione, frutto di una pregressa attività di abrasione alla quale, in difetto di informazioni di segno contrario, deve inferirsi egli sia rimasto estraneo. A quest'ultimo proposito, è utile ricordare, con la giurisprudenza di legittimità ed a confutazione del quarto motivo di ricorso, che, se è vero che «Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, occorre la prova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto, allorché questo deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594 - 01), non è men vero, per converso, che qualora, come nel caso in esame, l'imputato non abbia reso, su punto, dichiarazioni plausibili, «Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non occorre la prova positiva che l'imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario» (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955 - 01; Sez. 2, n. 10850 del 20/02/2014, Montesanto, Rv. 259428 - 01; Sez. 2, n. 23047 del 14/05/2010, Pompeo, Rv. 247430 - 01). 6. Parimenti ineccepibili si palesano le considerazioni svolte dalla Corte di appello in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. Ed invero, la motivazione della sentenza impugnata, imperniata sull'insussistenza di ragioni tali da imporre la mitigazione del trattamento sanzionatorio, resiste senz'altro alle sterili obiezioni difensive, che fanno leva sulla modestia — della quale il giudice di merito ha dato coerentemente atto — del curriculum giudiziario di Menichilli, nonché su considerazioni, legate alla materiale ubicazione della pistola, che non appaiono idonee ad incidere sul coefficiente di effettivo disvalore della condotta (scrive, al riguardo, il ricorrente:«...merita evidenziare come la pistola non sia stata trovata sulla persona del Menichilli, ma addirittura in un'auto parcheggiata il cui uso era riconducibile al Menichilli»). 7. Per quanto concerne, infine, l'operato aumento per la recidiva, coglie nel segno il ricorrente nel segnalare l'insufficienza della motivazione articolata, sul punto, dalla Corte di appello, che si è limitata a rilevare la sussistenza del presupposto che legittima l'applicazione dell'istituto, costituito dalla precedente condanna per un delitto, e non ha in alcun modo spiegato, neanche in modo succinto o implicitamente — ciò che è ammesso ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti dì riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 - 01) — perché la nuova manifestazione criminosa, non eclatante e successiva ad un reato di non particolare gravità e risalente, per di più, ad oltre dieci anni prima, integri una significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 - 01). La carenza di un riconoscibile percorso argomentativo sotteso alla decisione afferente all'incremento della sanzione per la recidiva, ovvero alle modalità di esercizio di un potere tipicamente discrezionale, impone, pertanto, l'annullamento, limitatamente a tale profilo, della sentenza impugnata, cui consegue il rinvio alla Corte di appello di Salerno per un nuovo giudizio sul punto che, libero nell'esito, sia emendato dal vizio riscontrato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizi
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