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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 42890/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; — R.G.N. 24549/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado pronuncia del 23 gennaio 2020 con la quale il Tribunale di Nola aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 322 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo, con due distinti punti, la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ingiustificatamente confermato la condanna di primo grado e per avere immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché il primo motivo è stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità, essendo stata la condanna fondata sulle credibili indicazioni dei carabinieri operanti; il secondo motivo è stato formulato in termini generici, senza considerare che l'entità della pena inflitta non permetteva, in relazione alle precedenti condanne per altri reati, la concessione del chiesto beneficio; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere ,éstensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; — R.G.N. 24549/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado pronuncia del 23 gennaio 2020 con la quale il Tribunale di Nola aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 322 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo, con due distinti punti, la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ingiustificatamente confermato la condanna di primo grado e per avere immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché il primo motivo è stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità, essendo stata la condanna fondata sulle credibili indicazioni dei carabinieri operanti; il secondo motivo è stato formulato in termini generici, senza considerare che l'entità della pena inflitta non permetteva, in relazione alle precedenti condanne per altri reati, la concessione del chiesto beneficio; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere ,éstensore
Sentenza Cassazione n. 42890/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris