CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00680/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in ordine al difetto di motivazione dell'elemento psicologico. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni del Procuratore Generale; si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 luglio 2020, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riduceva la durata delle pene accessorie fallimentari applicate ad [OSCURATO:PERSONA] per il delitto ascrittogli ai sensi dell'art. 223, comma 2 n. 2, legge. fai!. e, quindi, per avere cagionato il dissesto della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita il 16 maggio 2013, a mezzo dell'operazione dolosa commessa dal medesimo redigendo, nel 2008, una perizia giurata di stima del patrimonio della società e, di conseguenza, delle quote sociali, sopravvalutandone, grandemente, il compendio immobiliare. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte di merito osservava quanto segue. La perizia sul valore delle quote della [OSCURATO:SOCIETA] si era resa necessaria in vista dell'acquisto di un numero rilevante delle quote della stessa da parte della [OSCURATO:SOCIETA] (posseduta dalla medesima coppia di coniugi proprietari della fallita). L'imputato, quanto al compendio immobiliare (tre appartamenti ed un terreno) si riportava alla stima fatta da un'agenzia immobiliare, pari ad euro 2.864.000. Agenzia che era stata scelta non dal perito stesso ma dall'amministratore della società, sulla cui stima l'imputato non aveva operato alcun controllo di congruità. Una valutazione che aveva determinato l'occultamento delle difficoltà finanziarie della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita solo cinque anni dopo, nel 2013, ma anche dell'acquirente [OSCURATO:SOCIETA], che era fallita ancor prima, nel 2011. Si doveva pertanto concludere che la condotta del prevenuto avesse aggravato il dissesto della prima, non consentendo di rilevarlo fin dal 2008 e ritardandone così la presa d'atto. L'evidente e macroscopica sopravvalutazione degli immobili doveva essere ascritta al prevenuto a titolo di dolo essendo illogico ritenere che il medesimo avesse eluso, per mera colpa, ogni tipo di controllo sul loro reale valore. Certamente poi egli si era rappresentato il rischio che la perizia avrebbe cagionato o contribuito a cagionare il dissesto della [OSCURATO:SOCIETA] ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in tre motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del nesso causale fra le operazioni realizzate dal prevenuto ed il dissesto della società.Si era infatti osservato che la società versava in una situazione di irreversibile crisi economica già dal 2007 e, quindi, dall'anno precedente quello di redazione della perizia giurata, e che, negli anni successivi, lo squilibrio economico non era peggiorato, rimanendo stabili le perdite, anche per l'inattività della stessa a partire, appunto, dal 2008. La condotta del prevenuto (che peraltro si era limitato a riportare in perizia, quanto ai valori immobiliari, la valutazione fattane dell'agenzia immobiliare incaricata dall'amministratore della loro prima stima) non aveva così determinato né il sorgere dello squilibrio finanziario né il suo aggravamento. Tanto che la Corte aveva affermato che il prevenuto aveva cagionato solo un ritardo nella declaratoria di fallimento, un'ipotesi che rientra nella previsione dell'art. 217 e non del contestato, e ritenuto, art. 216 legge fai!.. Così non fornendo risposta alcuna ai rilievi mossi dalla difesa con l'atto di appello. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La Corte territoriale aveva affermato che l'imputato, nel redigere le false valutazione, si doveva essere prospettato il rischio dell'insolvenza della società, così consumando il delitto di bancarotta impropria contestatogli a titolo, quanto all'elemento soggettivo del reato, di dolo eventuale. Dolo che sarebbe stato comprovato dalla macroscopica assenza di controlli sulla valutazione dell'agenzia immobiliare, tale da far concludere che egli fosse pienamente consapevole della falsità di quei valori. Così concludendo, la Corte di merito non aveva tenuto in debito conto sia l'assoluta estraneità, personale e patrimoniale, del ricorrente rispetto alla società poi fallita ed ai suoi amministratori, sia la sua inconsapevolezza circa l'ulteriore utilizzo che gli amministratori della fallita avrebbero fatto della sua valutazione peritale. Al più, poi, si sarebbe dovuta ritenere, in capo al ricorrente, la colpa cosciente, per negligenza, secondo i criteri di giudizio (sul discrimine fra dolo eventuale e colpa cosciente) fissati nella nota pronuncia delle Sezioni unite Espenhahn. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla misura delle pene accessorie fallimentari, ridotte da 10 a 2 anni, non motivata in alcun modo, non potendosi fare applicazione, secondo la giurisprudenza di legittimità, del criterio fissato dall'art. 37 cod. pen..[OSCURATO:PERSONA] I primi due motivi di ricorso meritano accoglimento e ciò determina - dovendosi riqualificare la condotta ascritta al prevenuto come un'ipotesi di bancarotta semplice - l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere, tale reato, estinto per prescrizione. Il terzo motivo, sul trattamento sanzionatorio, resta assorbito da tale decisione. 1. Il primo ed il secondo motivo, come si è detto, sono fondati nella parte in cui censurano: - la qualificazione giuridica della condotta ascritta al prevenuto quale cagionamento del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] mediante l'operazione dolosa consistita nel redigere una perizia di valutazione del valore della fallita, grandemente sovrastimandone il compendio immobiliare; - la ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto contestato, appunto, ai sensi dell'art. 223, comma secondo n. 2, legge fall.. 2. Quanto al primo profilo, la Corte di merito ha concluso come i valori esposti nella perizia redatta dal prevenuto - di oggettiva, e non contestata, ipervalutazione degli immobili della società - avessero consentito alla medesima di non far emergere le già presenti difficoltà finanziarie e patrimoniali (sorte fin dal 2007, l'anno precedente a quello di redazione della valutazione) e di continuare la propria attività fino al fallimento dichiarato nel 2013. Correttamente la Corte territoriale aveva affermato che, per configurare la contestata condotta delittuosa, non è necessario che l'operazione dolosa commessa abbia determinato il dissesto della fallita ma solo che ne abbia aggravato quello squilibrio finanziario che aveva causato la declaratoria di fallimento (vd. la sentenza Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, dep. 21/02/2014, Besurga, Rv. 259051, in cui si afferma che, in tema di fallimento determinato da operazioni dolose, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento fallimentare né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente verso il dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto; e la pronuncia della Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189, in cui si è ribadito il principio secondo il quale configura l'ipotesi di bancarotta impropria di cui dall'art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, l'operazione dolosa che abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, e ciò in quanto la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sè reversibile). 2.1. Ciò premesso, però, il percorso argomentativo sul punto seguito dalla Corte romana non ha consentito di individuare, con la necessaria concretezza, se ed in quale misura il rinvio della presa d'atto del dissesto della srl, dal 2008 (quando l'odierno ricorrente ne aveva sovrastimato il valore) alla declaratoria giudiziale del 2013, avesse comportato un reale aggravamento del medesimo, posto che tale evento costituisce un elemento essenziale del contestato reato. Ed, invece, nella sentenza impugnata, la Corte territoriale si è limitata ad osservare come la perizia del prevenuto avesse comportato un ritardo nel rilievo del dissesto della società, ritardo che, certo, ben avrebbe potuto determinarne l'aggravamento ma sul punto la Corte non ha speso alcuna altra motivazione, risultando pertanto la stessa carente su tale elemento essenziale del reato. La sentenza impugnata dovrebbe essere, così, annullata, per difetto di motivazione, con rinvio per nuovo esame su punto, se non fosse, però, fondato anche il secondo motivo, sulla configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, che ne comporta la preannunciata riqualificazione, nel delitto di bancarotta semplice, con conseguente consunzione del termine di prescrizione ed il relativo annullamento, della sentenza, senza rinvio. 3. La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto di individuare l'elemento soggettivo del reato nel dolo, almeno eventuale, dimostrato dal prevenuto che, redigendo una perizia di valutazione del patrimonio della società in modo talmente diverso dal reale ed affidandosi ad una stima fatta da un'agenzia immobiliare senza operarne alcun effettivo controllo, si era assunto il rischio sia che la stessa, appunto, non corrispondesse al vero, sia che la conseguente sopravvalutazione del patrimonio ritardasse la presa d'atto del dissesto, determinandone così l'aggravamento. Tale atteggiamento della volontà del prevenuto, però, non aveva trovato, come lamentato dal ricorrente, alcuna concreta conferma in circostanze (quali, a mero titolo di esempio, la particolare prossimità con gli interessi economici degli amministratori della fallita e con quelli della stessa società fallita, il compenso eccessivo percepito per la perizia svolta) che consentissero di concludere che la sua condotta, certamente connotata da grave imperizia e negligenza (non avendo, appunto, approfondito i termini della precedente valutazione del compendio immobiliare), fosse anche connotata da sicura, ancorchè non diretta, intenzionalità.Dovendosi applicare anche in tema di reati fallimentari quel discrimine, fra colpa cosciente e dolo eventuale, tracciato in particolare dalle Sezioni unite con la sentenza n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, in cui si era, appunto, precisato che, in tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi; ricorre invece la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo. 3.1. La totale assenza, sia nella sentenza del primo giudice sia nella pronuncia d'appello, di circostanze e ragioni, concrete, che conducessero a ritenere superato il limite della colpa cosciente e la conseguente configurabilità del dolo eventuale, comporta, senza necessità di alcun ulteriore approfondimento di merito, la riqualificazione della condotta ascritta al prevenuto nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 217, comma 1 n. 4. legge fall. (ravvisandosi la "colpa grave" ma, come si è detto, restando impregiudicato il requisito dell'intervenuto aggravamento del d issesto) . Ne consegue, allora, che, potendosi ipotizzare la sola sussistenza di un delitto ormai prescritto (essendo trascorsi sette anni e sei mesi dalla sua consumazione, anche considerando la breve sospensione di sei giorni dall'udienza del 18 ottobre 2016), la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, per tale motivo (non rinvenendosi peraltro ragioni per adottare una più ampia formula assolutoria, ex art. 129 cod. proc. pen., in assenza di prove d'innocenza del ricorrente). P.Q.M. Qualificato il fatto ai sensi dell'art. 217 legge fall., annulla senza rinvio la sentenza impugnata