Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1998
ECLI:EU:T:1998:166
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61994B0115 - IT
Avis juridique important
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61994B0115
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 15 luglio 1998. - [OSCURATO:PERSONA] GmbH contro Consiglio dell'Unione europea. - Liquidazione delle spese. - [OSCURATO:PERSONA]115/94 (92).
raccolta della giurisprudenza 1998 pagina II-02739
[OSCURATO:PERSONA] chiave
1 Procedura - Spese - Liquidazione - Elementi da prendere in considerazione
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91)
2 Procedura - Spese - Liquidazione - Spese ripetibili - Nozione - Elementi da prendere in considerazione
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91)
[OSCURATO:PERSONA]
1 Il giudice comunitario è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura in cui i detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese. Ne consegue che il Tribunale non deve prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito.
Poiché il diritto comunitario non prevede disposizioni di natura tariffaria, il Tribunale deve valutare liberamente i dati di cui trattasi, tenendo conto dell'oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto l'aspetto del diritto comunitario, nonché delle difficoltà della causa, dell'entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare all'avvocato e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti.
2 L'importanza di una causa sotto il profilo del diritto comunitario in ragione delle questioni di diritto nuove e rilevanti e della complessità delle questioni di fatto ch'essa solleva può giustificare, da un lato, onorari elevati e, dall'altro, la circostanza che una delle parti sia rappresentata da più avvocati. [OSCURATO:PERSONA] che il Tribunale, fissando le spese da rifondere, tiene conto di tutte le circostanze del caso di specie sino al momento in cui statuisce, non occorre statuire sulle spese sostenute per il procedimento di liquidazione delle spese.