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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 22726/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/9/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha compiutamente motivato, in relazione al delitto di cui all'art. 385 cod. pen., il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione delle concrete modalità del fatto e dell'abitualità del comportamento illecito compendiato da nove cond ne per il reato di evasione, precedenti valsi anche per denegare, senza cadute logiche in punto di motivazione, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] )na Pet [OSCURATO:PERSONA] ogg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/9/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha compiutamente motivato, in relazione al delitto di cui all'art. 385 cod. pen., il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione delle concrete modalità del fatto e dell'abitualità del comportamento illecito compendiato da nove cond ne per il reato di evasione, precedenti valsi anche per denegare, senza cadute logiche in punto di motivazione, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] )na Pet [OSCURATO:PERSONA] ogg
Sentenza Cassazione n. 22726/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris