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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30292/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha rideterminato la pena di anno 1 e mesi 4 di reclusione, ha dichiarato estinto il reato del di cui al capo 3 per prescrizione e confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 10 d.lgs. 74/2000, per aver, in qualità di legale rappresentante della società, distrutto o occultato le scritture contabili e quei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto e sui redditi (capo 1) e per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, per aver, nella stessa qualità, omesso di presentare la dichiarazione annuale IVA, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto (capo 2)., rideterminando la pena in anni 1 e mesi 4 di reclusione.

Il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'aumento di pena per il reato ascritto al capo 2).

Il ricorso è inammissibile.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha congruamente motivato il trattamento sanzionatorio, rilevando che la pena, fissata nel minimo edittale e ulteriormente ridotta per le attenuanti generiche, con un aumento di quattro mesi per la continuazione, risulta proporzionata all'entità dell'imposta evasa, pari a euro 272.231,00.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha rideterminato la pena di anno 1 e mesi 4 di reclusione, ha dichiarato estinto il reato del di cui al capo 3 per prescrizione e confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 10 d.lgs. 74/2000, per aver, in qualità di legale rappresentante della società, distrutto o occultato le scritture contabili e quei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto e sui redditi (capo 1) e per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, per aver, nella stessa qualità, omesso di presentare la dichiarazione annuale IVA, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto (capo 2)., rideterminando la pena in anni 1 e mesi 4 di reclusione. Il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'aumento di pena per il reato ascritto al capo 2). Il ricorso è inammissibile. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha congruamente motivato il trattamento sanzionatorio, rilevando che la pena, fissata nel minimo edittale e ulteriormente ridotta per le attenuanti generiche, con un aumento di quattro mesi per la continuazione, risulta proporzionata all'entità dell'imposta evasa, pari a euro 272.231,00. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 30292/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris