CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2022
Cassazione n. 01523/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 25339/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale, dichiarata la intervenuta prescrizione in ordine ai fatti di cui al capo b) (art. 81 cpv, 337, 582 e 585), è stata confermata l'affermazione della responsabilità del predetto per il reato di rapina aggravata di cui al capo a) e rideterminata la pena suo carico in anni due di reclusione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto le censure proposte sono manifestamente infondate. 2.1. Invero la Corte di appello, con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62 - bis cod. pen., ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego, facendo riferimento alla mancata di elementi di segno positivo (v. ff. 3-4). Va, del resto, ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 4 -, Sentenza n. 32872 del 08/06/2022 Ud. (dep. 07/09/2022 ) Rv. 283489 - 01). 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022 ere Este