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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 2025

Cassazione n. 23750/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso sentenza di appello del 07/11/2024j quale giudice di rinvio, per aver la Corte di cassazione annullato con rinvio limitatamente alla utilizzazione la somma di euro 250,00 come valore giornaliero per la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria.

La ricorrente, con un primo motivo di ricorso, eccepisce l'errata percezione dei fatti ed atti di causa nonché l'intervenuta prescrizione, essendo i fatti risalenti ad ottobre 2014 e pertanto, essendo contestato l'art. 589, commi 1 e 2 cod. pen., e non l'art. 589 bis cod. pen., introdotto nel 2016, il termine di prescrizione è pari ad 9 anni.

Con il secondo motivo lamenta l'omessa valutazione della memoria depositata nel giudizio di rinvio.

Quanto al primo motivo, giova osservare che il termine di prescrizione è pari ad anni 15 in quanto dal 2005 la legge Cirlli ha raddoppiato i termini a 15 anni per l'omicidii stridale e a Iht • causa di violazioni sui luoghi di lavoro.

Inoltre, l'art. 157 cod. pen., annovera sia ,ir 89 che/ 2(e41- 589 bis cod. pen.

Sul punto, questo Collegio osserva che la Corte di cassazione ha annullato limitatamente al valore giornaliero dichiarando l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.

Quanto al secondo motivo si osserva che la memoria del 28/10/2024 è stata valutata in 4•It 41 quanto ritenuta inammissibile e comunque il ricorso è genericolAerché il ricorrente non indica quando è stata depositata e quali siano le deduzioni difensive non vagliate dal giudice di merito.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 09/05/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso sentenza di appello del 07/11/2024j quale giudice di rinvio, per aver la Corte di cassazione annullato con rinvio limitatamente alla utilizzazione la somma di euro 250,00 come valore giornaliero per la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria. La ricorrente, con un primo motivo di ricorso, eccepisce l'errata percezione dei fatti ed atti di causa nonché l'intervenuta prescrizione, essendo i fatti risalenti ad ottobre 2014 e pertanto, essendo contestato l'art. 589, commi 1 e 2 cod. pen., e non l'art. 589 bis cod. pen., introdotto nel 2016, il termine di prescrizione è pari ad 9 anni. Con il secondo motivo lamenta l'omessa valutazione della memoria depositata nel giudizio di rinvio. Quanto al primo motivo, giova osservare che il termine di prescrizione è pari ad anni 15 in quanto dal 2005 la legge Cirlli ha raddoppiato i termini a 15 anni per l'omicidii stridale e a Iht • causa di violazioni sui luoghi di lavoro. Inoltre, l'art. 157 cod. pen., annovera sia ,ir 89 che/ 2(e41- 589 bis cod. pen. Sul punto, questo Collegio osserva che la Corte di cassazione ha annullato limitatamente al valore giornaliero dichiarando l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. Quanto al secondo motivo si osserva che la memoria del 28/10/2024 è stata valutata in 4•It 41 quanto ritenuta inammissibile e comunque il ricorso è genericolAerché il ricorrente non indica quando è stata depositata e quali siano le deduzioni difensive non vagliate dal giudice di merito. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/05/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23750/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris