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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 42337/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 17 marzo 2022, il Tribunale del riesame de L'Aquila confermava il decreto con il quale il Gip del medesimo Tribunale aveva disposto, il 25 gennaio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il sequestro dell'autorizzazione a svolgere l'attività di autonoleggio con conducente (NCC), nonché la carta di circolazione relativa all'autovettura Mercedes utilizzata per il servizio e la targhetta metallica recante l'indicazione NCC.

I reati ipotizzati a carico dell'indagato erano quelli previsti dagli artt. 48, 480 cod. pen. e 19, comma 6, legge n. 241/1990 per avere, nel presentare al Comune de L'Aquila la documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di noleggio di autovetture, falsamente attestato di disporre di sedi operative e rimesse, effettive, nel territorio del comune de L'Aquila e in particolare in via Amitermina n. 36 e in Carsoli via Roma

234. Risultava che, invece, Granati esercitava l'attività in altre aree, soprattutto in territorio romano, come emergeva dagli accessi alla ZTL di Roma e all'aeroporto Leonardo da Vinci o al porto di Civitavecchia, cosicché la tesi accusatoria, validata dal Gip e dal Tribunale del riesame, prospettava l'induzione in errore dei funzionari che avevano rilasciato l'autorizzazione, risultando comunque decisivo l'effettiva disponibilità di una rimessa nel territorio de l'Aquila che in vero risultava smentita dagli accertamenti di polizia giudiziaria.

2. Il Tribunale rigettava l'istanza di riesame, osservando in effetti, quanto al fumus dei reati, come nessuna delle due sedi dichiarate come rimesse effettive rispondessero a reali rimesse, quella in via Amitermina, come accertato dalla polizia giudiziaria, corrispondeva a un palazzo, per giunta senza accesso carrabile.

La seconda sede della presunta rimessa, indicata in un secondo momento e quindi comunque inidonea a escludere la consumazione dei reati ab origine, rappresentava un box che la difesa non comprovava avesse l'ubicazione all'indirizzo dichiarato.

Inoltre rappresentava, in ordine al periculum in mora, che in difetto di un provvedimento ablativo della autorizzazione l'indagato potrebbe proseguire a utilizzare la documentazione ottenuta mediante falsità ideologica, aggravando le conseguenze del reato, tanto più che la carta di circolazione risultava rilasciata solo per la specifica attività di noleggio, se autorizzata, cosicchè la disponibilità della stessa avrebbe determinato la possibilità dell'utilizzo abusivo dell'auto medesima.

3. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.

Il primo motivo deduce violazione di legge quanto agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 111, comma 6, Cost., nonché vizio di motivazione in relazione alla errata individuazione dei luoghi in cui è sita la rimessa, nonché erronea valutazione dei 'gravi indizi di colpevolezza' e del pericolo di reiterazione.

Il motivo denuncia che il Tribunale del riesame avrebbe errato nel ritenere inesistenti le rimesse, in quanto la disponibilità dell'una in via Amiternina della frazione Sassa - L'Aquila e non de L'Aquila, risultava da un contratto di comodato e dalle foto prodotte, mentre in Carsoli l'accertamento della polizia giudiziaria riguardò altro numero civico, rispondente alla proprietà del ricorrente, ove era ubicata la rimessa secondaria consentita in ambito provinciale.5.

Il secondo motivo deduce violazione ed errata degli artt. 81, 480 cod. pen., a seguito della sentenza n. 56/20 della Corte costituzionale, nonché vizio di motivazione in relazione alla valutazione dei 'gravi indizi di colpevolezza', oltre che violazione di legge quanto agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 111, comma 6, Cost.In particolare il motivo censura l'ordinanza impugnata sul punto che non abbia tenuto conto che la l'obbligo di tenere l'auto nella rimessa non sia sussistente, in forza della deroga consentita dall'art. 10-bis, comma 9, della legge n. 12 del 2019, essendo consentito l'utilizzo delle autovetture in ogni ambito del territorio nazionale, nonché essendo fondata l'accusa sul mancato utilizzo delle rimesse.

Nessun falsità si sarebbe quindi verificata.

6. Il terzo motivo deduce violazione di legge quanto agli artt. 125, comma 3, 309, comma 9, cod. proc. pen., 111, comma 6, Cost. nonché vizio di motivazione quanto ai 'gravi indizi di colpevolezza' e al periculum di reiterazione.

Il motivo denuncia per un verso che dall'esistenza della rimessa deriverebbe il difetto di prova quanto al reato di falso; per altro verso che il sequestro avrebbe dovuto riguardare il solo corpo del reato, dunque l'autorizzazione e la targhetta e non anche la carta di circolazione, che da sola non consentirebbe di utilizzare per noleggio l'autovettura.

7. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va innanzi tutto ricordato che in materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e che pertanto è consentito dedurre censure attinenti la motivazione del provvedimento impugnato solo nei limiti in cui oggetto di doglianza sia l'assoluta mancanza di un apparato giustificativo della decisione o, quanto meno il difetto dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza del medesimo, tanto da evidenziarne l'inidoneità a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

Un, n. 25932 del 29 maggio 2008, Ivanov, rv 239692; Sez.

Un, n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.C.

Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710).3.

Nel caso in esame i motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto reiterativi della violazione di legge dedotta e dei vizi di motivazione. 3.1 A riguardo deve rilevarsi come il ricorso sia inammissibile nella parte in cui contesta l'esito dell'accertamento di indagine, in ordine alla inesistenza delle rimesse, primaria e secondaria.

A ben vedere sul punto il ricorso si propone come versato in fatto, a fronte di una motivazione adeguata e coerente dell'ordinanza impugnata che, salvo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, motiva adeguatamente sulla circostanza che nei luoghi indicati alla pubblica amministrazione dal ricorrente, quali sede delle rimesse, le stesse non fossero state rinvenute dalla polizia giudiziaria.

In tal senso, quindi, non difetta alcuna motivazione e certamente, essendo il ricorso limitato alla sola violazione di legge le censure inerenti la ricostruzione in fatto sono del tutto inammissibili. 3.2 Quanto alla circostanza che il provvedimento impugnato avrebbe ritenuto erroneamente necessario il ricovero dell'autovettura nelle rimesse, rileva questo Collegio come il Tribunale del riesame abbia argomentato in ordine alla circostanza che tale condizione non fosse necessaria, ma fosse invece richiesto che una rimessa fosse 'dichiarata' e fosse 'effettiva', oltre che presente nel territorio del comune che aveva rilasciato l'autorizzazione (foll. 2 e s. della ordinanza impugnata).

Le censure che si concentrano sulla secondaria circostanza che l'autovettura non fu rinvenuta nelle rimesse, sono assolutamente generiche, perché non si correlano al provvedimento impugnato che si riferisce alla dichiarazione della rimessa e alla effettività della stessa, non anche all'obbligo di ricovero dell'auto.

Il motivo è quindi inammissibile, perché il ricorso per cassazione è fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, perché ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame e perché risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, difettando di una critica puntuale al provvedimento, senza per confutare in fatto e/o in diritto le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6 n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521).

3.3. Quanto alle censure relative alla configurabilità dei reati e alla sussistenza del fumus commissi delicti, le stesse sono manifestamente infondate, a fronte dell'orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi.Va evidenziato come sia proprio la condotta di aver dichiarato, in occasione della richiesta di autorizzazione, di avere la disponibilità di una rimessa effettiva — non rispondente al vero — nel territorio comunale de L'Aquila, espletando invece prevalentemente l'attività di autonoleggio in territorio laziale e romano in particolare, a integrare la falsità.

Infatti, riaffermato più volte è il principio per cui in tema di misure cautelari reali, è legittimo il sequestro preventivo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di vetture con conducente (N.C.C.) per il reato di falso ideologico per induzione del pubblico funzionario che l'abbia rilasciata (artt. 48 e 480 cod. pen.) ove non sia veritiera l'attestazione del richiedente di disporre dell'effettiva sede operativa e di almeno una rimessa nel territorio dell'ente autorizzante, avendo egli inteso operare sin dall'inizio in un diverso ambito territoriale (Sez. 5, n. 31851 del 06/10/2020, Leonardi, Rv. 279830 - 01; n. 31852/2020, n. 31855/2020 e n. 31856/2020). [OSCURATO:PERSONA]. 5, Leonardi, chiariva come l'interesse ad ottenere le autorizzazioni da un comune diverso da quello romano derivava dalla notevole differenza dei canoni richiesti, il che palesa l'interesse del ricorrente a dichiarare il falso, a differenza da quanto sostenuto in ricorso.

Quanto alla invocata pronuncia della Corte costituzionale n. 56 del 2020, la sentenza Leonardi chiarisce che il Giudice delle leggi - decidendo sul conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Calabria che aveva, appunto, lamentato lo sconfinamento delle norme statali nel proprio ambito di competenza normativa - ricordava innanzitutto che "l'attività di NCC è regolata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

Il testo vigente della legge n. 21 del 1992 è il risultato delle modifiche introdotte prima dall'art. 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successivamente dall'art. 10-bis del d.l. n. 135 del 2018, impugnato in questa sede".

Così che dovevano ritenersi tuttora vigenti gli "obblighi previsti dall'art. 11 della legge n. 21 del 1992, che al comma 4 impone ai titolari delle autorizzazioni NCC di ricevere nuove prenotazioni presso la rimessa o la sede e di iniziare e terminare ogni singolo servizio presso le rimesse medesime" seppure "il trasporto può avvenire senza limiti territoriali, come si desume dalla previsione, contenuta sempre al comma 4 dell'art. 11, secondo cui il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione».

In altri termini, se la vettura deve partire e ritornare dalla rimessa sita nel territorio di competenza, il cliente può essere trasportato da un luogo e fino ad un luogo non in esso ricompreso.

Osservava ancora la Corte come "la disciplina del servizio di NCC contenuta nella legge n. 21 del 1992 è stata oggetto nel tempo di molteplici interventi.

In primo luogo, il citato d.l. n. 207 del 2008, all'art. 29, comma 1-quater, ha reso più stringenti i vincoli territoriali, aumentando anche i controlli sul loro rispetto e le sanzioni in caso di violazione.

In particolare, sono stati introdotti a carico dei prestatori dei servizi di NCC: l'obbligo di avere la sede e la rimessa esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione; l'obbligo di iniziare ogni singolo servizio dalla rimessa e di ritornarvi al termine del servizio; l'obbligo di compilare e tenere il «foglio di servizio»; l'obbligo di sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa.

È stato inoltre confermato l'obbligo già previsto dalla legge n. 21 del 1992 di effettuazione presso le rimesse delle prenotazioni di trasporto." Una disciplina che non aveva trovato immediata applicazione posto che "l'efficacia dell'art. 29, comma 1-quater, è stata dapprima sospesa sino al 31 marzo 2010 in attesa della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea".

E ciò fino al 1 gennaio 2019 - come si è sopra ricordato - dato che sempre la Corte osserva come "l'art. 10-bis ha a sua volta abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2019, sia il comma 3 dell'art. 2 del d.l. n. 40 del 2010 (al comma 5), che l'art. 7-bis del d.l. n. 5 del 2009 (al comma 7), che avevano sospeso l'efficacia della più stringente disciplina dettata dall'art. 29, comma 1-quater, del dl. n. 207 del 2008.

Di conseguenza, dalla indicata data del 10 gennaio 2019 hanno acquistato efficacia le disposizioni modificative della legge n. 21 del 1992 introdotte dall'art. 29, comma 1-quater, del d.l. n. 207 del 2008, come ulteriormente modificate dall'art. 10-bis del d.l. n. 135 del 2018".

Annotava, la Corte costituzionale, come la nuova disciplina avesse, in parte, allentato i vincoli imposti al gestore del servizio, consentendo, ad esempio, che le richieste delle prestazioni possano avvenire non solo «presso la sede o la rimessa» ma anche «mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici».

Aveva però trovato conferma, nel dl. 135/2018, l'obbligo di disporre della sede operativa e di almeno una delle rimesse nel territorio del comune che aveva rilasciato, o doveva rilasciare, l'autorizzazione al servizio di noleggio (consentendo solo l'apertura di ulteriori rimesse nel territorio della provincia o dell'area metropolitana in cui si trova il comune che l'aveva autorizzato; fissando una deroga a favore dell'intero territorio regionale per i servizi prestati nelle isole maggiori, la Sicilia e la Sardegna, ove «l'autorizzazione rilasciata in un comune della regione è valida sull'intero territorio regionale»).

Così da consentire una maggior flessibilità del servizio ma sempre in stretto collegamento con il territorio in cui lo stesso doveva svolgersi.

Quanto ai singoli trasporti, la nuova normativa aveva riconfermato l'obbligo che ogni singolo servizio debba «avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse», confermando anche che «il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono invece avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione».

Infine, la Corte costituzionale, muovendosi nel contesto del giudizio sottopostole - il conflitto di attribuzione fra Stato e Regione - riteneva legittimo l'intervento statuale in materia - trattandosi di norme che regolano, anche, la concorrenza - con la sola eccezione della "previsione dell'obbligo di iniziare e terminare ogni singolo servizio di NCC presso le rimesse, con ritorno alle stesse, ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 4 dell'art. 11, della legge n. 21 del 1992, come sostituito dall'art. 10-bis, comma 1, lettera e), del d.l. n. 135 del 2018." E ciò in base alla considerazione che "il rigido vincolo imposto dal legislatore - derogabile nei limitati casi previsti al nuovo comma 4-bis dell'art. 11 della legge n. 21 del 1992 e al comma 9 dell'art. 10-bis - si risolve infatti in un aggravio organizzativo e gestionale irragionevole, in quanto obbliga il vettore, nonostante egli possa prelevare e portare a destinazione uno specifico utente in ogni luogo, a compiere necessariamente un viaggio di ritorno alla rimessa "a vuoto" prima di iniziare un nuovo servizio.

La prescrizione non è solo in sé irragionevole - come risulta evidente se non altro per l'ipotesi in cui il vettore sia chiamato a effettuare un servizio proprio dal luogo in cui si è concluso il servizio precedente - ma risulta anche sproporzionata rispetto all'obiettivo prefissato di assicurare che il servizio di trasporto sia rivolto a un'utenza specifica e non indifferenziata, in quanto travalica il limite della stretta necessità, considerato che tale obiettivo è comunque presidiato dall'obbligo di prenotazione presso la sede o la rimessa e da quello, previsto all'art. 3, comma 2, della legge n. 21 del 1992, di stazionamento dei mezzi all'interno delle rimesse".

Per tali ragioni la Corte delle leggi dichiarava I"'illegittimità costituzionale dell'art. 10-bis, comma 1, lettera e), del di. n. 135 del 2018, nella parte in cui ha sostituito il secondo periodo del comma 4 dell'art. 11 della legge n. 21 del 1992" (e delle norme che ponevano delle eccezioni a tale obbligo).

E dunque, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, la stessa Corte costituzionale ha, nella ricordata pronuncia, riaffermato la legittimità dei risalenti (alla legge n. 21 del 1992) obblighi imposti ai soggetti che esercitano l'attività di noleggio di vetture con conducente, di disporre nel territorio comunale dell'ente autorizzante dell'effettiva sede operativa (che, per la nuova normativa, può ora essere contattata anche con gli odierni strumenti tecnologici) e della rimessa (consentendo solo, il dl. 135 del 2018, di aprire altre rimesse nella medesima provincia o, nel caso della Sicilia, nella regione).

A fronte di tale ricostruzione è di tutta evidenza che l'obbligo di dichiarare una rimessa 'effettiva' nel territorio comunale continui a sussistere.

Pertanto l'aver dichiarato al funzionario del comune de L'Aquila la disponibilità di una rimessa effettiva nel territorio del comune, circostanza non rispondente al vero in quanto, fin da tale momento - con giudizio in fatto del Tribunale, allo stato non criticabile da questa Corte che deve, in tema di misura di cautela reali, limitare il perimetro del proprio scrutinio alla sussistenza dei vizi di violazione di legge - costituivano un dato di mera forma.

Ne consegue l'infondatezza manifesta dei motivi in relazione al fumus commissí delicti, relativi alla violazione di legge.

4. In ordine al periculum in mora il ricorso censura il sequestro limitatamente alla carta di circolazione, risultando acquiescente in ordine al sequestro, quale corpo del reato, dell'autorizzazione e della targhetta.

A riguardo deve ritenersi oltremodo completa e congrua la valutazione del Tribunale del riesame, che rende conto della circostanza che la disponibilità dell'autovettura (e quindi della carta di circolazione) consentirebbe di aggravare la condotta con l'utilizzo abusivo della stessa per i servizi di NCC, avendo già dimostrato Granati di essere proclive a rappresentare fatti non veritieri.

La motivazione risulta completa e congrua, adeguata a giustificare il vincolo per evitare il pericolo di ulteriore aggravamento della condotta, senza alcun deficit motivazionale tale da condurre alla violazione di legge.

Anche tale censura è dunque inammissibile e ne consegue l'inammissibilità complessiva del ricorso.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 marzo 2022, il Tribunale del riesame de L'Aquila confermava il decreto con il quale il Gip del medesimo Tribunale aveva disposto, il 25 gennaio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il sequestro dell'autorizzazione a svolgere l'attività di autonoleggio con conducente (NCC), nonché la carta di circolazione relativa all'autovettura Mercedes utilizzata per il servizio e la targhetta metallica recante l'indicazione NCC. I reati ipotizzati a carico dell'indagato erano quelli previsti dagli artt. 48, 480 cod. pen. e 19, comma 6, legge n. 241/1990 per avere, nel presentare al Comune de L'Aquila la documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di noleggio di autovetture, falsamente attestato di disporre di sedi operative e rimesse, effettive, nel territorio del comune de L'Aquila e in particolare in via Amitermina n. 36 e in Carsoli via Roma 234. Risultava che, invece, Granati esercitava l'attività in altre aree, soprattutto in territorio romano, come emergeva dagli accessi alla ZTL di Roma e all'aeroporto Leonardo da Vinci o al porto di Civitavecchia, cosicché la tesi accusatoria, validata dal Gip e dal Tribunale del riesame, prospettava l'induzione in errore dei funzionari che avevano rilasciato l'autorizzazione, risultando comunque decisivo l'effettiva disponibilità di una rimessa nel territorio de l'Aquila che in vero risultava smentita dagli accertamenti di polizia giudiziaria. 2. Il Tribunale rigettava l'istanza di riesame, osservando in effetti, quanto al fumus dei reati, come nessuna delle due sedi dichiarate come rimesse effettive rispondessero a reali rimesse, quella in via Amitermina, come accertato dalla polizia giudiziaria, corrispondeva a un palazzo, per giunta senza accesso carrabile. La seconda sede della presunta rimessa, indicata in un secondo momento e quindi comunque inidonea a escludere la consumazione dei reati ab origine, rappresentava un box che la difesa non comprovava avesse l'ubicazione all'indirizzo dichiarato. Inoltre rappresentava, in ordine al periculum in mora, che in difetto di un provvedimento ablativo della autorizzazione l'indagato potrebbe proseguire a utilizzare la documentazione ottenuta mediante falsità ideologica, aggravando le conseguenze del reato, tanto più che la carta di circolazione risultava rilasciata solo per la specifica attività di noleggio, se autorizzata, cosicchè la disponibilità della stessa avrebbe determinato la possibilità dell'utilizzo abusivo dell'auto medesima. 3. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4. Il primo motivo deduce violazione di legge quanto agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 111, comma 6, Cost., nonché vizio di motivazione in relazione alla errata individuazione dei luoghi in cui è sita la rimessa, nonché erronea valutazione dei 'gravi indizi di colpevolezza' e del pericolo di reiterazione. Il motivo denuncia che il Tribunale del riesame avrebbe errato nel ritenere inesistenti le rimesse, in quanto la disponibilità dell'una in via Amiternina della frazione Sassa - L'Aquila e non de L'Aquila, risultava da un contratto di comodato e dalle foto prodotte, mentre in Carsoli l'accertamento della polizia giudiziaria riguardò altro numero civico, rispondente alla proprietà del ricorrente, ove era ubicata la rimessa secondaria consentita in ambito provinciale.5. Il secondo motivo deduce violazione ed errata degli artt. 81, 480 cod. pen., a seguito della sentenza n. 56/20 della Corte costituzionale, nonché vizio di motivazione in relazione alla valutazione dei 'gravi indizi di colpevolezza', oltre che violazione di legge quanto agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 111, comma 6, Cost.In particolare il motivo censura l'ordinanza impugnata sul punto che non abbia tenuto conto che la l'obbligo di tenere l'auto nella rimessa non sia sussistente, in forza della deroga consentita dall'art. 10-bis, comma 9, della legge n. 12 del 2019, essendo consentito l'utilizzo delle autovetture in ogni ambito del territorio nazionale, nonché essendo fondata l'accusa sul mancato utilizzo delle rimesse. Nessun falsità si sarebbe quindi verificata. 6. Il terzo motivo deduce violazione di legge quanto agli artt. 125, comma 3, 309, comma 9, cod. proc. pen., 111, comma 6, Cost. nonché vizio di motivazione quanto ai 'gravi indizi di colpevolezza' e al periculum di reiterazione. Il motivo denuncia per un verso che dall'esistenza della rimessa deriverebbe il difetto di prova quanto al reato di falso; per altro verso che il sequestro avrebbe dovuto riguardare il solo corpo del reato, dunque l'autorizzazione e la targhetta e non anche la carta di circolazione, che da sola non consentirebbe di utilizzare per noleggio l'autovettura. 7. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va innanzi tutto ricordato che in materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e che pertanto è consentito dedurre censure attinenti la motivazione del provvedimento impugnato solo nei limiti in cui oggetto di doglianza sia l'assoluta mancanza di un apparato giustificativo della decisione o, quanto meno il difetto dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza del medesimo, tanto da evidenziarne l'inidoneità a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un, n. 25932 del 29 maggio 2008, Ivanov, rv 239692; Sez. Un, n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710).3. Nel caso in esame i motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto reiterativi della violazione di legge dedotta e dei vizi di motivazione. 3.1 A riguardo deve rilevarsi come il ricorso sia inammissibile nella parte in cui contesta l'esito dell'accertamento di indagine, in ordine alla inesistenza delle rimesse, primaria e secondaria. A ben vedere sul punto il ricorso si propone come versato in fatto, a fronte di una motivazione adeguata e coerente dell'ordinanza impugnata che, salvo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, motiva adeguatamente sulla circostanza che nei luoghi indicati alla pubblica amministrazione dal ricorrente, quali sede delle rimesse, le stesse non fossero state rinvenute dalla polizia giudiziaria. In tal senso, quindi, non difetta alcuna motivazione e certamente, essendo il ricorso limitato alla sola violazione di legge le censure inerenti la ricostruzione in fatto sono del tutto inammissibili. 3.2 Quanto alla circostanza che il provvedimento impugnato avrebbe ritenuto erroneamente necessario il ricovero dell'autovettura nelle rimesse, rileva questo Collegio come il Tribunale del riesame abbia argomentato in ordine alla circostanza che tale condizione non fosse necessaria, ma fosse invece richiesto che una rimessa fosse 'dichiarata' e fosse 'effettiva', oltre che presente nel territorio del comune che aveva rilasciato l'autorizzazione (foll. 2 e s. della ordinanza impugnata). Le censure che si concentrano sulla secondaria circostanza che l'autovettura non fu rinvenuta nelle rimesse, sono assolutamente generiche, perché non si correlano al provvedimento impugnato che si riferisce alla dichiarazione della rimessa e alla effettività della stessa, non anche all'obbligo di ricovero dell'auto. Il motivo è quindi inammissibile, perché il ricorso per cassazione è fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, perché ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame e perché risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, difettando di una critica puntuale al provvedimento, senza per confutare in fatto e/o in diritto le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6 n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). 3.3. Quanto alle censure relative alla configurabilità dei reati e alla sussistenza del fumus commissi delicti, le stesse sono manifestamente infondate, a fronte dell'orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi.Va evidenziato come sia proprio la condotta di aver dichiarato, in occasione della richiesta di autorizzazione, di avere la disponibilità di una rimessa effettiva — non rispondente al vero — nel territorio comunale de L'Aquila, espletando invece prevalentemente l'attività di autonoleggio in territorio laziale e romano in particolare, a integrare la falsità. Infatti, riaffermato più volte è il principio per cui in tema di misure cautelari reali, è legittimo il sequestro preventivo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di vetture con conducente (N.C.C.) per il reato di falso ideologico per induzione del pubblico funzionario che l'abbia rilasciata (artt. 48 e 480 cod. pen.) ove non sia veritiera l'attestazione del richiedente di disporre dell'effettiva sede operativa e di almeno una rimessa nel territorio dell'ente autorizzante, avendo egli inteso operare sin dall'inizio in un diverso ambito territoriale (Sez. 5, n. 31851 del 06/10/2020, Leonardi, Rv. 279830 - 01; n. 31852/2020, n. 31855/2020 e n. 31856/2020). [OSCURATO:PERSONA]. 5, Leonardi, chiariva come l'interesse ad ottenere le autorizzazioni da un comune diverso da quello romano derivava dalla notevole differenza dei canoni richiesti, il che palesa l'interesse del ricorrente a dichiarare il falso, a differenza da quanto sostenuto in ricorso. Quanto alla invocata pronuncia della Corte costituzionale n. 56 del 2020, la sentenza Leonardi chiarisce che il Giudice delle leggi - decidendo sul conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Calabria che aveva, appunto, lamentato lo sconfinamento delle norme statali nel proprio ambito di competenza normativa - ricordava innanzitutto che "l'attività di NCC è regolata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea). Il testo vigente della legge n. 21 del 1992 è il risultato delle modifiche introdotte prima dall'art. 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successivamente dall'art. 10-bis del d.l. n. 135 del 2018, impugnato in questa sede". Così che dovevano ritenersi tuttora vigenti gli "obblighi previsti dall'art. 11 della legge n. 21 del 1992, che al comma 4 impone ai titolari delle autorizzazioni NCC di ricevere nuove prenotazioni presso la rimessa o la sede e di iniziare e terminare ogni singolo servizio presso le rimesse medesime" seppure "il trasporto può avvenire senza limiti territoriali, come si desume dalla previsione, contenuta sempre al comma 4 dell'art. 11, secondo cui il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione». In altri termini, se la vettura deve partire e ritornare dalla rimessa sita nel territorio di competenza, il cliente può essere trasportato da un luogo e fino ad un luogo non in esso ricompreso. Osservava ancora la Corte come "la disciplina del servizio di NCC contenuta nella legge n. 21 del 1992 è stata oggetto nel tempo di molteplici interventi. In primo luogo, il citato d.l. n. 207 del 2008, all'art. 29, comma 1-quater, ha reso più stringenti i vincoli territoriali, aumentando anche i controlli sul loro rispetto e le sanzioni in caso di violazione. In particolare, sono stati introdotti a carico dei prestatori dei servizi di NCC: l'obbligo di avere la sede e la rimessa esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione; l'obbligo di iniziare ogni singolo servizio dalla rimessa e di ritornarvi al termine del servizio; l'obbligo di compilare e tenere il «foglio di servizio»; l'obbligo di sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. È stato inoltre confermato l'obbligo già previsto dalla legge n. 21 del 1992 di effettuazione presso le rimesse delle prenotazioni di trasporto." Una disciplina che non aveva trovato immediata applicazione posto che "l'efficacia dell'art. 29, comma 1-quater, è stata dapprima sospesa sino al 31 marzo 2010 in attesa della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea". E ciò fino al 1 gennaio 2019 - come si è sopra ricordato - dato che sempre la Corte osserva come "l'art. 10-bis ha a sua volta abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2019, sia il comma 3 dell'art. 2 del d.l. n. 40 del 2010 (al comma 5), che l'art. 7-bis del d.l. n. 5 del 2009 (al comma 7), che avevano sospeso l'efficacia della più stringente disciplina dettata dall'art. 29, comma 1-quater, del dl. n. 207 del 2008. Di conseguenza, dalla indicata data del 10 gennaio 2019 hanno acquistato efficacia le disposizioni modificative della legge n. 21 del 1992 introdotte dall'art. 29, comma 1-quater, del d.l. n. 207 del 2008, come ulteriormente modificate dall'art. 10-bis del d.l. n. 135 del 2018". Annotava, la Corte costituzionale, come la nuova disciplina avesse, in parte, allentato i vincoli imposti al gestore del servizio, consentendo, ad esempio, che le richieste delle prestazioni possano avvenire non solo «presso la sede o la rimessa» ma anche «mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici». Aveva però trovato conferma, nel dl. 135/2018, l'obbligo di disporre della sede operativa e di almeno una delle rimesse nel territorio del comune che aveva rilasciato, o doveva rilasciare, l'autorizzazione al servizio di noleggio (consentendo solo l'apertura di ulteriori rimesse nel territorio della provincia o dell'area metropolitana in cui si trova il comune che l'aveva autorizzato; fissando una deroga a favore dell'intero territorio regionale per i servizi prestati nelle isole maggiori, la Sicilia e la Sardegna, ove «l'autorizzazione rilasciata in un comune della regione è valida sull'intero territorio regionale»). Così da consentire una maggior flessibilità del servizio ma sempre in stretto collegamento con il territorio in cui lo stesso doveva svolgersi. Quanto ai singoli trasporti, la nuova normativa aveva riconfermato l'obbligo che ogni singolo servizio debba «avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse», confermando anche che «il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono invece avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione». Infine, la Corte costituzionale, muovendosi nel contesto del giudizio sottopostole - il conflitto di attribuzione fra Stato e Regione - riteneva legittimo l'intervento statuale in materia - trattandosi di norme che regolano, anche, la concorrenza - con la sola eccezione della "previsione dell'obbligo di iniziare e terminare ogni singolo servizio di NCC presso le rimesse, con ritorno alle stesse, ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 4 dell'art. 11, della legge n. 21 del 1992, come sostituito dall'art. 10-bis, comma 1, lettera e), del d.l. n. 135 del 2018." E ciò in base alla considerazione che "il rigido vincolo imposto dal legislatore - derogabile nei limitati casi previsti al nuovo comma 4-bis dell'art. 11 della legge n. 21 del 1992 e al comma 9 dell'art. 10-bis - si risolve infatti in un aggravio organizzativo e gestionale irragionevole, in quanto obbliga il vettore, nonostante egli possa prelevare e portare a destinazione uno specifico utente in ogni luogo, a compiere necessariamente un viaggio di ritorno alla rimessa "a vuoto" prima di iniziare un nuovo servizio. La prescrizione non è solo in sé irragionevole - come risulta evidente se non altro per l'ipotesi in cui il vettore sia chiamato a effettuare un servizio proprio dal luogo in cui si è concluso il servizio precedente - ma risulta anche sproporzionata rispetto all'obiettivo prefissato di assicurare che il servizio di trasporto sia rivolto a un'utenza specifica e non indifferenziata, in quanto travalica il limite della stretta necessità, considerato che tale obiettivo è comunque presidiato dall'obbligo di prenotazione presso la sede o la rimessa e da quello, previsto all'art. 3, comma 2, della legge n. 21 del 1992, di stazionamento dei mezzi all'interno delle rimesse". Per tali ragioni la Corte delle leggi dichiarava I"'illegittimità costituzionale dell'art. 10-bis, comma 1, lettera e), del di. n. 135 del 2018, nella parte in cui ha sostituito il secondo periodo del comma 4 dell'art. 11 della legge n. 21 del 1992" (e delle norme che ponevano delle eccezioni a tale obbligo). E dunque, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, la stessa Corte costituzionale ha, nella ricordata pronuncia, riaffermato la legittimità dei risalenti (alla legge n. 21 del 1992) obblighi imposti ai soggetti che esercitano l'attività di noleggio di vetture con conducente, di disporre nel territorio comunale dell'ente autorizzante dell'effettiva sede operativa (che, per la nuova normativa, può ora essere contattata anche con gli odierni strumenti tecnologici) e della rimessa (consentendo solo, il dl. 135 del 2018, di aprire altre rimesse nella medesima provincia o, nel caso della Sicilia, nella regione). A fronte di tale ricostruzione è di tutta evidenza che l'obbligo di dichiarare una rimessa 'effettiva' nel territorio comunale continui a sussistere. Pertanto l'aver dichiarato al funzionario del comune de L'Aquila la disponibilità di una rimessa effettiva nel territorio del comune, circostanza non rispondente al vero in quanto, fin da tale momento - con giudizio in fatto del Tribunale, allo stato non criticabile da questa Corte che deve, in tema di misura di cautela reali, limitare il perimetro del proprio scrutinio alla sussistenza dei vizi di violazione di legge - costituivano un dato di mera forma. Ne consegue l'infondatezza manifesta dei motivi in relazione al fumus commissí delicti, relativi alla violazione di legge. 4. In ordine al periculum in mora il ricorso censura il sequestro limitatamente alla carta di circolazione, risultando acquiescente in ordine al sequestro, quale corpo del reato, dell'autorizzazione e della targhetta. A riguardo deve ritenersi oltremodo completa e congrua la valutazione del Tribunale del riesame, che rende conto della circostanza che la disponibilità dell'autovettura (e quindi della carta di circolazione) consentirebbe di aggravare la condotta con l'utilizzo abusivo della stessa per i servizi di NCC, avendo già dimostrato Granati di essere proclive a rappresentare fatti non veritieri. La motivazione risulta completa e congrua, adeguata a giustificare il vincolo per evitare il pericolo di ulteriore aggravamento della condotta, senza alcun deficit motivazionale tale da condurre alla violazione di legge. Anche tale censura è dunque inammissibile e ne consegue l'inammissibilità complessiva del ricorso. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte
Decreto Cassazione n. 42337/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris