CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 ottobre 2022
Cassazione n. 34960/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so iscritto al n.14764/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. MARIA DELL’ANIMA N. 39, presso la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]’, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]’ -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, ex legedomiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso gli uffici dell’[OSCURATO:SOCIETA] che la rappresenta e difende -controricorrente avverso la sentenza n. 137 0 / 20 1 5 della CORTE D'APPELLO di CATANIA , depositata il4/01/2016 R.G.N. 13 3 /201 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/10/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] dello Stato - Inquadramento. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - R.G.N.14764/2016 Cron. C.C. 6/10/2022 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1370 del 4 gennaio 2016, la Corte di Appello di Catania, in riforma di quelladi primo grado, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], già dipendente dalla amministrazione delle Poste, inquadrata nella V categoria come operatore specializzato, prima comandata presso l'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Catania e in seguito trasferita definitivamente nei ruoli dell’[OSCURATO:PERSONA], ai sensi del d.l. n. 163 del 1995 conv. in l. n. 273 del 1995, volta ad ottenere l’inquadramento nell’Area B, posizion e economica B3 del c.c.n.l. del comparto Ministeri, anzichénel livello retributivo B2, riconosciutole dall’[OSCURATO:PERSONA] distrettuale. Secondo la Corte territoriale, in armonia con il percorso argomentativo di Sez. U. n. 503/2011, di Cass. n. 22696/2011 e di Cass. n. 14458/2012, nel quadro della mobilità di cui alla l. n. 273 del 1995, sulla base dell’art. 53 della l. n. 449 del 1997, il passaggio nei ruoli dello Stato del personale già dipendente dall'Amministrazione delle Poste comportava una semplice novazione soggettiva nel lato datoriale del rapporto con conseguente continuità giuridica di quest'ultimo ed obbligo di garantire l'equivalenza tra l'inquadramento goduto dal lavoratore nell'amministrazione di provenienza e quello attribuito presso l'amministrazione di destinazione. Quanto alle modalità di comparazione, la Corte territoriale sottolineava occorresse porre a raffronto l'inquadramento formale rivestito nell'ambito dell'ordinamento di provenienza con quello di cui all'ordinamento di destinazione, secondo il principio generale valido per il rapporto di lavoro pubblico, anche privatizzato, senza che su tali profili possa operare in via autoritativa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con d.P.C.M., che, in quanto atto amministrativo, proveniente da autoritàesterna al rapporto di lavoro é privo della capacità di determinare il reinquadramento del personale in mobilità, mancando del tutto il fondamento normativo all’esercizio di un siffattopotere. Nello specifico, la Corte di Appello di Catania riteneva, quindi, dovessero porsi a confronto l’inquadramento rivestito dal lavoratore nell’ambito dell’ordinamento pubblicistico dei dipendenti postali ex l. n. 797/1981 (prevedente la IV categoria) con le declaratorie delle qualifiche funzionali del personale statale di cui alla l. n. 312 del 1980, escludendo che il raffronto dovesse operarsi tra l’inquadramento in IV categoria ed l. n. 797 del 1981 e l’area operativa introdotta dal contratto collettivo dei dipendenti postali del 26.11.1994. A giudizio della Corte di merito il contenuto delle mansioni proprie della categoria V Poste di cui all’art. 3 della l. n. 797 del 1981, corrispondeva a quello della V qualifica funzionale del personale statale di cui all’art. 2 della l. n. 312 del 1980, poi confluitanella posizione B2 del c.c.n.l. di comparto. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui l'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 10, della l. 27 dicembre 1997 n. 449 e dell'allegato A del c.c.n.l. comparto ministeri 1998-2001, nella parte riguardante la disciplina dell'area B, posizioni B2 e B3, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Ha censurato la sentenza per aver omesso di operare il doveroso confronto con ilnuovo sistema di classificazione del personale previsto dall’innanzi richiamata contrattazione collettiva, che aveva sostituito il sistema delle qualifiche funzionali, non più vigente alla data di inquadramento nei ruoli statali della lavoratrice ( avvenuta con d.P.C.M. del 2 ottobre 2001). Ha dedotto che tale metodo di comparazione aveva comportato la mancata considerazione delle «specifiche» che connotano le posizioni B2 e B3 dell'area B di cui all'allegato A del C.C.N.L. 1998-2001 del comparto Ministeri e, in definitiva, la violazione dell’art. 53, comma 10, della l. n. 449 del 1997, e degli stessi principi enunciati da Sez. U. 503 del 2011. Ha assunto che, operato il confronto in termini correnti, sarebbe emersa la fondatezza dell’originaria domanda. 2. Con la seconda censura lamenta, in relazione all’art 360 nr. 4 c.p.c., la violazione degli articoli 99 e 112 c.p.c. sul rilievo che il giudice dell’appello avrebbe operato il confronto tra la V categoria riconosciuta dalla amministrazione delle Poste ex legenr. 797/1981 e la V qualifica funzionale ex lege nr. 312/1980 in assenza della relativa domanda ed omettendo, invece, l’accertamento richiesto in relazione all’area B del CCNL [OSCURATO:PERSONA], livello economico B3. 3. Con la terza critica la parte ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 nr.3 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2 della l. 11 luglio 1980 n. 312, dell’articolo 3 l. 22 dicembre 1981 n. 797 e dell’articolo 12 disp. prel. c.c. La parte ricorrente, in via gradata, ha assunto che, anche a volere ammettere che la comparazione dovesse essere effettuata in relazione alle qualifiche funzionali di cui alla l. nr. 312/1980, la V categoria della [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe comunque equiparabile alla V qualifica funzionale dell’impiego statale. 4. Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento del secondo e del terzo. [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire ed assicurare continuità al principio di diritto affermato in Sez. L, n. 11549 del 2021, riguardante un dipendente postale parimenti trasferito nei ruoli dell’avvocatura dello Stato per effetto del d.P.C.M. 2 ottobre 2001 ed inquadrato presso l’Amministrazione delle Poste nella categoria IV. Nello specifico la S.C. ha escluso che termine di riferimento per valutare l'esatto inquadramento potesse essere il d.m. 10 luglio 1997 (prevedente un quadro di equiparazione ai soli fini dell'inquadramento del personale dell'ex Amministrazione P.T. assegnato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per effetto della l. n. 71 del 1994 e della l. n. 650 del 1996) e ha evidenziato che una trasposizione meramente orizzontale della categoria dell'ordinamento pubblico dell'Amministrazione P.T. nella corrispondente qualifica funzionale vigente nell'ordinamento dello Stato ex l. n. 312 del 1980, quale quella operata mediante il d.m. (ed il d.P.C.M. del 2 ottobre 2001 che aveva disposto l'inquadramento sulla base di detto d.m.), ben poteva non corrispondere ai contenuti professionali propri della posizione ricoperta presso l'Ente a quodal personale trasferito.In particolare, si è sottolineato, anche quanto al profilo temporale, che il sistema delle qualifiche funzionali dell'ordinamento statale, di cui alla l. n. 312 del 1980, era già stato sostituito dal nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dal c.c.n.l. 1998/2001 del 16 febbraio 1999, prevedente la classificazione in aree e posizioni economiche, all’atto della procedura di mobilità, che, come anticipato, ha avuto luogo, quanto alla posizione della lavoratrice [OSCURATO:PERSONA],il 2 ottobre 2001. In estrema sintesi, il sistema delle qualifiche funzionali dell'ordinamento statale, di cui alla l. n. 312 del 1980, è stato sostituito dal nuovo sistema di classificazione del personale, introdotto dal c.c.n.l. 1998/2001 del 16 febbraio 1999, prevedente la classificazione in aree e posizioni economiche. Nell'area B sono quindi confluite la IV, la V e la VI qualifica funzionale di cui alla l. n. 312 del 1980 e all’interno dell'area B sono state ricomprese tre posizioni economiche (B1, B2, B3), cui corrispondevano profili professionali equivalenti. Nell’innanzi ricordato arresto (cfr. Cass. n. 11549/2021) si è ritenuto che alla categoria IV della amministrazione postale corrisponde il contenuto professionale della posizione B2, giacché in entrambi i casii lavoratori svolgono attività amministrative o tecniche implicanti conoscenze specialistiche e responsabilità personali. Le prestazioni attengono a fasi del procedimento amministrativo (svolge attività preparatorie di atti, predispone computi ...) caratterizzate da autonomia operativa nell'ambito di procedure predeterminate, con margini valutativi nell'esecuzione. Èstato così affermato - e va qui ribadito - il principio di diritto secondo cui: «la IV categoria del personale dell'ex Amministrazione P.T. di cui alla L. n. 797 del 1981, art. 3, trova corrispondenza nella declaratoria della posizione economica B2 del C.C.N.L. comparto Ministeri». Da ciò deriva che non è corretta la conclusione della Corte di merito secondo cui la categoria superiore V della Amministrazione postale, di inquadramento dell’odierna parte ricorrente corrisponderebbe alla medesima posizione economica B2. Del resto, il raffronto tra la categoria V della amministrazione P.T. ed i nuovi inquadramenti operati dal c.c.n.l. del [OSCURATO:PERSONA] 1998- 2001 è stato già operato in numerosi precedenti di questa Corte, cui del pari va data continuità. Si richiama, in particolare,anche ai sensi dell’articolo 118 disp. att. c.p.c. Cass. n. 20717/2019 in cui si è affermato il seguente principio di diritto: «la V categoria del personale dell’ex Amministrazione PP.TT. di cui alla L. 22 dicembre 1981 nr. 797, articolo 3, trova corrispondenza nella declaratoria della posizione economica B3 del CCNL comparto Ministeri». Da ultimo, è infondato il rilievo svolto dall'Amministrazione controricorrente secondo cui si sarebbe formata un'accettazione tacita per non avere il lavoratore contestato l'inquadramento, riconosciuto già all’atto del distacco. Come già osservato da Cass. 3 maggio 2021 nr. 11549, a tal fine sarebbe stata piuttosto necessaria la prova, gravante sull'Amministrazione, di significative circostanze denotanti una chiara e certa volontà della parte di accettare l'inquadramento ricevuto, prova giammai offerta. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza deve essere cassata, sulla base del principio di diritto qui ribadito; la causa va rinviata alla Corte di appello di Catania in diversa composizione, che dovrà procedere al riesame del merito alla luce del richiamato principio. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità PQM accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Catani