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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2023

Cassazione n. 19463/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4785/2017, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti GA- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 5097 /2016 , depositata il25/08/2016.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19/01/2023 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]. 2di 6 – 4785/2017 – S2 – PU 19/01/2023 ( 1 2 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte ricorrente e l’avv. [OSCURATO:PERSONA]per la parte controricorrente; Udite le conclusioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Viterbo il fra- tello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l’accertamento della si- mulazione della donazione del 13/7/2001 e dell’inefficacia nei suoi con- fronti, come coerede, della compravendita dissimulata.

Egli doman- dava inoltre il trasferimento in capo a sé dei beni oggetto del contratto, previo pagamento del prezzo.

In via subordinata l’attore domandava inoltre la dichiarazionedi nullità del medesimo negozio per illiceità dei motivi.Egli allegava: (a) di essere nudo comproprietario pro- indiviso con il fratello Francesco di alcuni beni, di cui era usufruttuaria la loro madre [OSCURATO:PERSONA]; (b) che tali beni erano loro pervenuti dal padre [OSCURATO:PERSONA] per successione apertasi il 7/8/1999; (c) che nel 2001 il fratello Francesco, aveva donato a [OSCURATO:PERSONA] la propria quota indivisa deibeni.

Egli faceva valere l’esistenza di molteplici ele- menti che attestavano la simulazione, tra cui l'intento di eludere il di- ritto di prelazione ex art. 732 c.c. in capo al fratello Alessandro.

In primo grado la domanda principale veniva rigettata.

Prem esso che, in caso di domanda di simulazione proposta da un terzo, è am- messa la prova per testimoni e per presunzioni, il Tribunale accertava che l’attore non aveva assolto tale onere probatorio.

Accertava inoltre che anche la domanda di retratto successorio era infondata, poiché si fondava sull'erroneo presupposto chel’attore avesse un diritto di pre- lazione, mentre tale diritto sussiste solo in relazione ad una compra- vendita, non ad un atto di donazione. 3di 6 – 4785/2017 – S2 – PU 19/01/2023 ( 1 2 ) – [OSCURATO:PERSONA].

In secondo grado è stata confermata la pronuncia di prime cure.

Ad avviso della Corte di appello, l'attore appellante siè limita to ad eviden- ziare alcune circostanze che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare, ma tali circostanze non hanno quella rilevanza che [OSCURATO:PERSONA]- chetti vorrebbe attribuirgli.

Inoltre, la Corte di appello ha osservatoche i motivi della donazione allegatidal fratello, di cui l’attore tenta di di- mostrare la falsità, sono irrilevanti, mentre rileva la mancanza di prova sia dell’arricchimento del Gaddi che deldifetto di spirito di liberalità del donante.

Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] con due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustrato da memoria.

Rimane intimato [OSCURATO:PERSONA], contumace nei precedenti gradi.

Dalla Sesta sezione civile Cass. 11224/2018ha rimesso la trat- tazione del ricorsoalla udienza pubblica . [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con il primo motivo si censura che la Corte di appello abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata di nullità della do- nazione per illiceità dei motiviche l’attore appellante aveva riproposto in secondo grado, omettendo altresì di rilevare lanullità per difetto di causa del negozio .

S i deduce violazione degli artt. 769, 771, 1325, 1418, 1421 c.c., nonché dell’art. 112 c.p.c.

In particolare, la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare e pronunciarsi sulla nullità per difetto di causa della donazione - intervenuta nel 2001 tra [OSCURATO:PERSONA]- chetti e [OSCURATO:PERSONA] –avente ad oggetto la nuda proprietà di quota indivisa di un bene ereditario, poiché si trattava di donazione di beni (parzialmente) altrui, senza che il donante avesse formalmente as- sunto l'obbligo di procurare al donatario l'acquisto del bene donato.

Con il secondo motivo si censura che la Corte di appello abbia omesso di esaminare il tenore della volontà contrattuale manifestata 4di 6 – 4785/2017 – S2 – PU 19/01/2023 ( 1 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. da [OSCURATO:PERSONA] di donazione e quindi di accertare che, nella sua qualità di coerede, egli aveva donato la nuda proprietà di un bene indiviso compreso in una più ampia massa ereditaria, senza as- sumersi espressamente l’obbligo di procurare al donatario l'acquisto del bene.

2. – In via preliminare è da pronunciarsi sull’eccezione di difetto di autosufficienza del ricorso per cassazione sollevata dal controricor- rente, ove si fa valere che l’atto non riportanemmeno parzialmente la motivazionedella sentenza impugnata, lo svolgimento dei precedenti gradi di giudizio,né il testo dell'atto di donazione oggetto di impugna- zione.

L’eccezione è infondata.

I l ricorrente ha censurato inna nzitutto l’inosservanza di una normaprocessuale (cioè dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo dell’omissione di pronuncia), che dischiude a questa Corte l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito.

Ne segue che il requisito dell’autosufficienza è rispettato se il ricorso riporta indicazioni precise che consentano alla Corte di individuare i luoghi rilevanti all’interno dei singoli atti e di confrontarli con una cen- sura formulata in termini stringenti, cosìda sollecitare un esercizio ef- ficiente del suo potere di controllo, evitandoledi compiere verifiche ge- nerali e generiche degli atti o anche solo indagini integrative per col- mare lacune nell'indicazione delle circostanze rilevanti per valutare la decisività dell’error in procedendo censurato (cfr. Cass.

SU 34469/2019, Cass. 9878/2020, 23834/2019, 2771/2017).Delineato il requisito di autosufficienza in termini così proporzionati, esso è rispet- tato nel caso di specie.

3. –Fondato è il primo motivo.

In punto di valutazioni di fatto si rileva dagli atti di causa che: (a) il ricorrente ha proposto in primo grado e di nuovo in appello, i n via 5di 6 – 4785/2017 – S2 – PU 19/01/2023 ( 1 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. subordinata, ladomanda di accertamento della nullità della donazione per illiceità delmotivo, comune a d entrambe le parti , di eludere il suo diritto di prelazione ed ha fatto valere che tale intento – non già lo spirito di liberalità -avrebbe determinato la presunta donazione; (b) la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi sutale domanda; (c) infine, nella comparsa conclusionale in grado di appello il ricorrente si è ri- chiamato a Cass.

SU 5068/2016, pubblicata tre mesi prima,sulla que- stione di cui al prossimo capoverso, sub (b).

In punto di valutazioni diritto si considerache: (a) dall'orientamento giurisprudenziale inaugurato da Cass.

SU nn. 26242 e 26243 del 2014 discende che al giudice, innanzi al quale sia proposta una domanda di accertamento di nullità negoziale, compete di rilevare ex officio l'esi- stenza di una causa di nullità, ancorché diversa da quella originaria- mente oggetto della domanda dalla parte; (b) nel caso di specie- così come si riveladalle valutazioni di fatto sintetizzate nel capoverso pre- cedente - è da sottoporre al contraddittorio tra le parti la questione relativa alla nullità per difetto di causa della donazione di cosa altrui (o parzialmente altrui)delineata daCass.

SU 5068/2016 sulla base dell’ar- gomento fondamentale che i singoli beni in com union e eredit aria , prima della divisione, non entrano attualmente a comporre il singolo patrimonio di ciascun coered e ; (c) in particolare , con riferimento al caso di specie, si tratta di asseverare se l’atto di donazione del 2001 sia nullo o meno in quanto: (c1) ha ad oggetto beni compresi in una quota ereditaria indivisae quindi ha ad oggetto beni parzialmente al- trui; (b)l'atto di donazione non menziona espressamente che il do- nante è consapevole dell'altruità della cosa (nel qual caso la donazione vale- secondo Cass.

SU 5068/2016 - come donazione obbligatoria ; (d) i punti sub (c1) e (c2) richiedono ulteriori accertamenti di fattoda af- fidare alla cognizione del giudice di merito. 6di 6 – 4785/2017 – S2 – PU 19/01/2023 ( 1 2 ) – [OSCURATO:PERSONA].

4. - Ne segue che il primo motivo è accolto, mentre del secondo motivo è da dichiararel’assorbimento; la sentenza è da cassare in re- lazione al motivo accolto; la causa è da rinviare alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il se- condomotivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo ac- colto, rinviala causa alla Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4785/2017, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti GA- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 5097 /2016 , depositata il25/08/2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19/01/2023 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]. 2di 6 – 4785/2017 – S2 – PU 19/01/2023 ( 1 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte ricorrente e l’avv. [OSCURATO:PERSONA]per la parte controricorrente; Udite le conclusioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Viterbo il fra- tello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l’accertamento della si- mulazione della donazione del 13/7/2001 e dell’inefficacia nei suoi con- fronti, come coerede, della compravendita dissimulata. Egli doman- dava inoltre il trasferimento in capo a sé dei beni oggetto del contratto, previo pagamento del prezzo. In via subordinata l’attore domandava inoltre la dichiarazionedi nullità del medesimo negozio per illiceità dei motivi.Egli allegava: (a) di essere nudo comproprietario pro- indiviso con il fratello Francesco di alcuni beni, di cui era usufruttuaria la loro madre [OSCURATO:PERSONA]; (b) che tali beni erano loro pervenuti dal padre [OSCURATO:PERSONA] per successione apertasi il 7/8/1999; (c) che nel 2001 il fratello Francesco, aveva donato a [OSCURATO:PERSONA] la propria quota indivisa deibeni. Egli faceva valere l’esistenza di molteplici ele- menti che attestavano la simulazione, tra cui l'intento di eludere il di- ritto di prelazione ex art. 732 c.c. in capo al fratello Alessandro. In primo grado la domanda principale veniva rigettata. Prem esso che, in caso di domanda di simulazione proposta da un terzo, è am- messa la prova per testimoni e per presunzioni, il Tribunale accertava che l’attore non aveva assolto tale onere probatorio. Accertava inoltre che anche la domanda di retratto successorio era infondata, poiché si fondava sull'erroneo presupposto chel’attore avesse un diritto di pre- lazione, mentre tale diritto sussiste solo in relazione ad una compra- vendita, non ad un atto di donazione. 3di 6 – 4785/2017 – S2 – PU 19/01/2023 ( 1 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. In secondo grado è stata confermata la pronuncia di prime cure. Ad avviso della Corte di appello, l'attore appellante siè limita to ad eviden- ziare alcune circostanze che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare, ma tali circostanze non hanno quella rilevanza che [OSCURATO:PERSONA]- chetti vorrebbe attribuirgli. Inoltre, la Corte di appello ha osservatoche i motivi della donazione allegatidal fratello, di cui l’attore tenta di di- mostrare la falsità, sono irrilevanti, mentre rileva la mancanza di prova sia dell’arricchimento del Gaddi che deldifetto di spirito di liberalità del donante. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] con due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustrato da memoria. Rimane intimato [OSCURATO:PERSONA], contumace nei precedenti gradi. Dalla Sesta sezione civile Cass. 11224/2018ha rimesso la trat- tazione del ricorsoalla udienza pubblica . [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo si censura che la Corte di appello abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata di nullità della do- nazione per illiceità dei motiviche l’attore appellante aveva riproposto in secondo grado, omettendo altresì di rilevare lanullità per difetto di causa del negozio . S i deduce violazione degli artt. 769, 771, 1325, 1418, 1421 c.c., nonché dell’art. 112 c.p.c. In particolare, la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare e pronunciarsi sulla nullità per difetto di causa della donazione - intervenuta nel 2001 tra [OSCURATO:PERSONA]- chetti e [OSCURATO:PERSONA] –avente ad oggetto la nuda proprietà di quota indivisa di un bene ereditario, poiché si trattava di donazione di beni (parzialmente) altrui, senza che il donante avesse formalmente as- sunto l'obbligo di procurare al donatario l'acquisto del bene donato. Con il secondo motivo si censura che la Corte di appello abbia omesso di esaminare il tenore della volontà contrattuale manifestata 4di 6 – 4785/2017 – S2 – PU 19/01/2023 ( 1 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. da [OSCURATO:PERSONA] di donazione e quindi di accertare che, nella sua qualità di coerede, egli aveva donato la nuda proprietà di un bene indiviso compreso in una più ampia massa ereditaria, senza as- sumersi espressamente l’obbligo di procurare al donatario l'acquisto del bene. 2. – In via preliminare è da pronunciarsi sull’eccezione di difetto di autosufficienza del ricorso per cassazione sollevata dal controricor- rente, ove si fa valere che l’atto non riportanemmeno parzialmente la motivazionedella sentenza impugnata, lo svolgimento dei precedenti gradi di giudizio,né il testo dell'atto di donazione oggetto di impugna- zione. L’eccezione è infondata. I l ricorrente ha censurato inna nzitutto l’inosservanza di una normaprocessuale (cioè dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo dell’omissione di pronuncia), che dischiude a questa Corte l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito. Ne segue che il requisito dell’autosufficienza è rispettato se il ricorso riporta indicazioni precise che consentano alla Corte di individuare i luoghi rilevanti all’interno dei singoli atti e di confrontarli con una cen- sura formulata in termini stringenti, cosìda sollecitare un esercizio ef- ficiente del suo potere di controllo, evitandoledi compiere verifiche ge- nerali e generiche degli atti o anche solo indagini integrative per col- mare lacune nell'indicazione delle circostanze rilevanti per valutare la decisività dell’error in procedendo censurato (cfr. Cass. SU 34469/2019, Cass. 9878/2020, 23834/2019, 2771/2017).Delineato il requisito di autosufficienza in termini così proporzionati, esso è rispet- tato nel caso di specie. 3. –Fondato è il primo motivo. In punto di valutazioni di fatto si rileva dagli atti di causa che: (a) il ricorrente ha proposto in primo grado e di nuovo in appello, i n via 5di 6 – 4785/2017 – S2 – PU 19/01/2023 ( 1 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. subordinata, ladomanda di accertamento della nullità della donazione per illiceità delmotivo, comune a d entrambe le parti , di eludere il suo diritto di prelazione ed ha fatto valere che tale intento – non già lo spirito di liberalità -avrebbe determinato la presunta donazione; (b) la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi sutale domanda; (c) infine, nella comparsa conclusionale in grado di appello il ricorrente si è ri- chiamato a Cass. SU 5068/2016, pubblicata tre mesi prima,sulla que- stione di cui al prossimo capoverso, sub (b). In punto di valutazioni diritto si considerache: (a) dall'orientamento giurisprudenziale inaugurato da Cass. SU nn. 26242 e 26243 del 2014 discende che al giudice, innanzi al quale sia proposta una domanda di accertamento di nullità negoziale, compete di rilevare ex officio l'esi- stenza di una causa di nullità, ancorché diversa da quella originaria- mente oggetto della domanda dalla parte; (b) nel caso di specie- così come si riveladalle valutazioni di fatto sintetizzate nel capoverso pre- cedente - è da sottoporre al contraddittorio tra le parti la questione relativa alla nullità per difetto di causa della donazione di cosa altrui (o parzialmente altrui)delineata daCass. SU 5068/2016 sulla base dell’ar- gomento fondamentale che i singoli beni in com union e eredit aria , prima della divisione, non entrano attualmente a comporre il singolo patrimonio di ciascun coered e ; (c) in particolare , con riferimento al caso di specie, si tratta di asseverare se l’atto di donazione del 2001 sia nullo o meno in quanto: (c1) ha ad oggetto beni compresi in una quota ereditaria indivisae quindi ha ad oggetto beni parzialmente al- trui; (b)l'atto di donazione non menziona espressamente che il do- nante è consapevole dell'altruità della cosa (nel qual caso la donazione vale- secondo Cass. SU 5068/2016 - come donazione obbligatoria ; (d) i punti sub (c1) e (c2) richiedono ulteriori accertamenti di fattoda af- fidare alla cognizione del giudice di merito. 6di 6 – 4785/2017 – S2 – PU 19/01/2023 ( 1 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 4. - Ne segue che il primo motivo è accolto, mentre del secondo motivo è da dichiararel’assorbimento; la sentenza è da cassare in re- lazione al motivo accolto; la causa è da rinviare alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il se- condomotivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo ac- colto, rinviala causa alla Corte
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