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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2024

Cassazione n. 01177/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto aa: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; 9 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che, parzialmente riformando in punto di pena, ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Foggia per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis, 65 e 69 cd. pen.; illegalità della pena per essere state le attenuanti generiche riconosciute nella misura minima e non massima; carenza e manifesta illogicità della motivazione sul punto) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 6 sent. imp.).

Quanto al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che la sua determinazione è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, risultando pertanto incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto aa: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; 9 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che, parzialmente riformando in punto di pena, ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Foggia per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis, 65 e 69 cd. pen.; illegalità della pena per essere state le attenuanti generiche riconosciute nella misura minima e non massima; carenza e manifesta illogicità della motivazione sul punto) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 6 sent. imp.). Quanto al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che la sua determinazione è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, risultando pertanto incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01177/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris