Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32492/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 febbraio 1961; avverso la ordinanza n. 2/21 IngDet della Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano del 15 novembre 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] SERRA° d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Provvedendo in qualità di giudice del rinvio, dopo che la Corte di cassazione, con sentenza n. 17118 del 2021, aveva annullato, in tal modo parzialmente accogliendo il ricorso proposto dall'attuale ricorrente, la precedente ordinanza della medesima Corte di appello con la quale era stata rigettata la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata dal [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di detenzione in carcere, pari alla durata di 445 giorni, da lui patito in esecuzione di due diverse sentenze di applicazione concordata della pena relative agli stessi fatti, la Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ha ulteriormente respinto, con ordinanza pronunziata in data 15 novembre 2021, la richiesta dell'istante.

In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che, a prescindere dal periodo di ingiusta detenzione che sarebbe stato patito dal Marinkovic, sussiste tuttora a carico di costui un titolo custodiale - costituito da una sentenza emessa in data 12 giugno 2014, divenuta irrevocabile il successivo 28 ottobre 2014, emessa dal Tribunale di Brescia con la quale il predetto era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, oltre che al pagamento di una pena pecuniaria - che, non essendo mai stato posto in esecuzione, sarebbe andato ad assorbire la durata del periodo di ingiusta detenzione patito dal ricorrente, rendendo, pertanto, questo non più indennizzabile ai sensi dell'art. 314, comma 4, cod. proc. pen.

Avverso la predetta ordinanza della Corte sudtirolese ha interposto ricorso per cassazione la difesa del Marinkovic, formulando un unico, articolato, motivo di ricorso, con il quale ha censurato la sentenza emessa in sede di giudizio di rinvio, lamentando il fatto che la medesima fosse illegittima sotto il profilo della violazione di legge, sia sostanziale che processuale, che sotto quello del vizio di motivazione.

In particolare, il ricorrente ha lamentato che la Corte di Bolzano avrebbe decampato rispetto ai limiti di cognizione propri del giudizio di rinvio; essa, infatti, avrebbe errato nell'affermare che fra i compiti del giudice del rinvio vi fosse anche la determinazione del periodo di durata della ingiusta detenzione patita dal Marinkovic, posto che su tale punto nella precedente ordinanza - annullata esclusivamente, a richiesta del difensore dell'originario istante, nella parte in cui aveva attribuito efficacia causale della detenzione patita dal Marinkovic ad un atteggiamento gravemente colposo tenuto dal richiedente - si era già sostenuto che: "è incontestato fra le parti che l'istante (...) abbia obbiettivamente sofferto complessivamente giorni 445" di detenzione senza titolo.

Non essendo stata impugnata sul punto la precedente ordinanza essa è, al riguardo divenuta definitiva.

D'altra parte, con la stessa citata sentenza di questa Corte n. 17118 del 2021, la Corte di cassazione aveva ribadito che: "era incontestato il dato della sottoposizione del Marnkovic a 445 giorni di detenzione senza titolo", sicchè unico thema in discussione era quello relativo alla situazione di "colpa" soggettiva in cui aveva versato o meno del richiedente in ordine alla verificazione del fatto costituito dalla formazione ed alla messa in esecuzione del titolo giudiziale che aveva determinato la sua detenzione.

Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello in sede di rinvio invece che valutare il solo punto tuttora in discussione, ha esteso il suo sindacato anche al nuovo computo della durata della ingiusta detenzione.

Aggiunge il ricorrente che il ricalcolo operato dalla Corte di appello è stato eseguito in contrasto con la documentazione prodotta dalla competente Procura generale, organo deputato alla determinazione della pena da eseguire.

Ancora, il ricorrente segnala come in sede di giudizio di rinvio la Procura generale abbia evidenziato la presenza di una pena detentiva a carico dell'istante, da questo mai espiata; al riguardo osserva la ricorrente difesa che, in ogni caso, da tale pena dovevano essere detratti complessivamente giorni 233 che il Marinkovic avrebbe maturato, ai fini di una sua liberazione anticipata, a titolo di benefici penitenziari.

In sostanza, si conclude, anche a considerare la pena non espiata, il richiedente ha, in ogni caso, patito giorni 133 di ingiusta detenzione, a nulla valendo i principi giurisprudenziali citati dalla Corte di merito in senso opposto, non essendo gli stessi pertinenti rispetto al caso ora in esame.

Con atto del 29 aprile 2022 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, legittimo contraddittore nei giudizi aventi ad oggetto la riparazione per la ingiusta detenzione, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura generale dello Stato, faceva pervenire una memoria illustrativa con la quale si opponeva all'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato e, pertanto, la ordinanza impugnata deve essere annullata, con nuovo rinvio alla Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano.

Onde chiarire le ragioni della presente decisione è bene precisare fin da subito che la ordinanza impugnata è stata emessa in sede di giudizio di rinvio, dopo che, essendo stata adita dal solo attuale ricorrente, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 17118 del 2021, aveva annullata la precedente ordinanza con la quale, in data 30 aprile 2019, era stata, una prima volta, rigettata la istanza volta al conseguimento dell'indennizzo per la ingiusta detenzione presentata dal Marinkovic.

Con la predetta sentenza questa Corte, rilevato il fatto che il Marinkovic era stato sottoposto ad esecuzione delle pene applicate a suo carico per effetto di due sentenze di "patteggiamento", che, in parte, riguardavano gli stessi fatti, tanto che, in sede esecutiva una delle due, in applicazione del principio del ne bis in idem, è stata revocata ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., ha altresì rilevato che, sebbene potesse essere ravvisata una condotta di carattere colposo da parte del Marinkovic sia nella proposizione delle due istanze di applicazione concordata della pena sia, soprattutto, nella ritardata presentazione da parte di costui dell'incidente di esecuzione volto a far valere la nullità di una delle due sentenze in quanto riferita, almeno in parte, a fatti già oggetto di precedente decisione giurisdizionale divenuta definitiva, tuttavia il periodo di detenzione successivo alla presentazione dell'incidente di esecuzione era sicuramente esuberante rispetto alla espiazione della sanzione relativa alla sentenza non revocata; né la durata di tale periodo, successiva alla presentazione di quello della istanza volta a suscitare l'incidente di esecuzione, può essere addebitato ad una sua condotta colposa, essendo la durata della fase giudiziale concernente l'incidente di esecuzione in questione a lui non imputabile.

Ha, pertanto, concluso la Corte di cassazione osservando che la possibilità di riparazione del danno sofferto dal richiedente doveva, conseguentemente, essere valutata con riferimento al "periodo compreso fra la data di presentazione dell'incidente di esecuzione (22 luglio 2016) e la data di cessazione dello stato di detenzione ((9 febbraio 2018)".

Questo essendo il contenuto della sentenza di annullamento con rinvio pronunziata dalla Corte di cassazione, deve, altresì, ricordarsi che il procedimento avente ad oggetto la determinazione della indennità per la ingiusta detenzione, sebbene celebrato di fronte al giudice penale è, sotto diversi profili, governato dalle regole che presiedono alla trattazione dei processi civili (sul fatto che il procedimento per la riparazione della ingiusta detenzione sia ispirato ai principi del processo civile: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 6 maggio 2019, n. 18828; ma sulla assimilazione del processo in questione al processo civile si veda già: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 13 maggio 1995, n. 1304).

Fra di esse vi sono le regole relative ai limiti cognitivi del giudice del rinvio ed alla intangibilità del giudicato interno.

Ciò posto si osserva che la sentenza ora impugnata è motivata sulla base di documentazione depositata in giudizio per la prima volta di fronte al giudice del rinvio, volta ad attestare il fatto che, gravando sul Marinkovic ancora da scontare una condanna a lui inflitta in sede penale, la detenzione da lui patita per effetto di una delle due sentenze emesse in sede di patteggiamento in violazione del principio del ne bis in idem non sarebbe sine titulo, potendo essere la stessa imputata, stante il principio generale di fungibilità della espiazione delle condanne penali, alla espiazione della pena tuttora non scontata, la cui esistenza è stata allegata e documentata solo di fronte al giudice del rinvio.

Una tale soluzione - pur accattivante dal punto di vista della giustizia sostanziale, prospettandosi con essa una sorta di singolare forma di "compensazione" giudiziale fra la pena espianda e non scontata e quella espiata ma non dovuta, tale da condurre, in una prospettiva connotata da uno schematismo decisamente elementare, ad una forma di cessazione della materia del contendere - si scontra, però, con taluni consolidati principi propri del processo civile.

In primo luogo osta alla sua applicazione il principio secondo il quale, ove nel giudizio di cassazione la parte non abbia dedotto e comprovato con la relativa documentazione la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, la questione non è più proponibile nel successivo giudizio di rinvio, conseguente all'annullamento della sentenza impugnata (irrilevante è che nel caso di specie si tratti di ordinanza, posto che quello emesso dalla Corte bolzanina, era, pur nella forma esteriore della ordinanza, un provvedimento avente il contenuto di sentenza), poiché in quest'ultimo giudizio non sono deducibili le questioni pregiudiziali e preliminari che avrebbero potuto dedursi in sede di legittimità ed in quanto il giudice del rinvio è, inoltre, tenuto a riesaminare la causa secondo la impostazione fissata nella sentenza di annullamento (Corte di cassazione, Sezione III civile, 22 giugno 1990, n. 6333).

Ma essa violerebbe, altresì, la regola in base alla quale l'art. 394 cod. proc. civ. non consente alle parti, nel giudizio di rinvio, di prospettare o di dedurre una situazione di fatto diversa da quella che avrebbe potuto essere esaminata dal giudice che ha emesso la sentenza cassata, non potendo esse modificare i presupposti di fatto, espressi od impliciti, della sentenza di annullamento, la quale, ordinando il rinvio, fissa il principio di diritto non in via astratta ma agli effetti della decisione finale di quella specifica lite; non è, pertanto, consentito alle parti di dedurre domande nuove e nuove prove (ivi comprese le prove documentali) o nuove eccezioni (Corte di cassazione, Sezione II civile, 23 febbraio 1981, n. 1102).

Né può trascurarsi che, come segnalato dal ricorrente, la ordinanza emessa dalla Corte altoatesina in data 30 aprile 2019 e con la quale era stata rigettata la richiesta di indennizzo formulata dal Marinkovic aveva dato per incontestato il fatto che il ricorrente avesse sofferto un periodo di carcerazione non dovuto e che, sul punto, stante l'assenza di impugnazione da parte della Amministrazione delle Finanze, si era formato il giudicato interno, essendo rimasto impregiudicato il solo fatto se al venire in esistenza ed al protrarsi di tale periodo di privazione della libertà avesse o meno dato causa il ricorrente con il proprio comportamento colposo; quesito cui, come dianzi rilevato, era compito della Corte di merito, in qualità di giudice del rinvio, dare una risposta sulla base delle in equivoche indicazioni contenute nella sentenza n. 17118 del 2021 di questa Corte di cassazione.

Avendo, invece, la Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, esulato rispetto ai termini del mandato giurisdizionale commessole da questa Corte con la precedente sentenza di annullamento con rinvio, rimettendo in discussione la sussistenza della ingiusta detenzione, anche la ordinanza emessa in data 15 novembre 2021 dalla citata Corte distrettuale deve essere annullata - rimanendo del tutto autonomo rispetto al presente giudizio il tema connesso alla esistenza di un ulteriore autonomo titolo giudiziale che potrà comportare, in futuro, la soggezione del Marinkovic ad un ulteriore periodo di carcerazione - con nuovo rinvio ad altra Sezione della medesima Corte per l'espressione, nei limiti del presente annullamento, di un nuovo giudizio sulla istanza di indennizzo per la ingiusta detenzione formulata dall'odierno ricorrente; in quella sede la Corte territoriale si esprimerà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase del giudizio.

PQ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 febbraio 1961; avverso la ordinanza n. 2/21 IngDet della Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano del 15 novembre 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] SERRA° d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Provvedendo in qualità di giudice del rinvio, dopo che la Corte di cassazione, con sentenza n. 17118 del 2021, aveva annullato, in tal modo parzialmente accogliendo il ricorso proposto dall'attuale ricorrente, la precedente ordinanza della medesima Corte di appello con la quale era stata rigettata la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata dal [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di detenzione in carcere, pari alla durata di 445 giorni, da lui patito in esecuzione di due diverse sentenze di applicazione concordata della pena relative agli stessi fatti, la Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ha ulteriormente respinto, con ordinanza pronunziata in data 15 novembre 2021, la richiesta dell'istante. In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che, a prescindere dal periodo di ingiusta detenzione che sarebbe stato patito dal Marinkovic, sussiste tuttora a carico di costui un titolo custodiale - costituito da una sentenza emessa in data 12 giugno 2014, divenuta irrevocabile il successivo 28 ottobre 2014, emessa dal Tribunale di Brescia con la quale il predetto era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, oltre che al pagamento di una pena pecuniaria - che, non essendo mai stato posto in esecuzione, sarebbe andato ad assorbire la durata del periodo di ingiusta detenzione patito dal ricorrente, rendendo, pertanto, questo non più indennizzabile ai sensi dell'art. 314, comma 4, cod. proc. pen. Avverso la predetta ordinanza della Corte sudtirolese ha interposto ricorso per cassazione la difesa del Marinkovic, formulando un unico, articolato, motivo di ricorso, con il quale ha censurato la sentenza emessa in sede di giudizio di rinvio, lamentando il fatto che la medesima fosse illegittima sotto il profilo della violazione di legge, sia sostanziale che processuale, che sotto quello del vizio di motivazione. In particolare, il ricorrente ha lamentato che la Corte di Bolzano avrebbe decampato rispetto ai limiti di cognizione propri del giudizio di rinvio; essa, infatti, avrebbe errato nell'affermare che fra i compiti del giudice del rinvio vi fosse anche la determinazione del periodo di durata della ingiusta detenzione patita dal Marinkovic, posto che su tale punto nella precedente ordinanza - annullata esclusivamente, a richiesta del difensore dell'originario istante, nella parte in cui aveva attribuito efficacia causale della detenzione patita dal Marinkovic ad un atteggiamento gravemente colposo tenuto dal richiedente - si era già sostenuto che: "è incontestato fra le parti che l'istante (...) abbia obbiettivamente sofferto complessivamente giorni 445" di detenzione senza titolo. Non essendo stata impugnata sul punto la precedente ordinanza essa è, al riguardo divenuta definitiva. D'altra parte, con la stessa citata sentenza di questa Corte n. 17118 del 2021, la Corte di cassazione aveva ribadito che: "era incontestato il dato della sottoposizione del Marnkovic a 445 giorni di detenzione senza titolo", sicchè unico thema in discussione era quello relativo alla situazione di "colpa" soggettiva in cui aveva versato o meno del richiedente in ordine alla verificazione del fatto costituito dalla formazione ed alla messa in esecuzione del titolo giudiziale che aveva determinato la sua detenzione. Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello in sede di rinvio invece che valutare il solo punto tuttora in discussione, ha esteso il suo sindacato anche al nuovo computo della durata della ingiusta detenzione. Aggiunge il ricorrente che il ricalcolo operato dalla Corte di appello è stato eseguito in contrasto con la documentazione prodotta dalla competente Procura generale, organo deputato alla determinazione della pena da eseguire. Ancora, il ricorrente segnala come in sede di giudizio di rinvio la Procura generale abbia evidenziato la presenza di una pena detentiva a carico dell'istante, da questo mai espiata; al riguardo osserva la ricorrente difesa che, in ogni caso, da tale pena dovevano essere detratti complessivamente giorni 233 che il Marinkovic avrebbe maturato, ai fini di una sua liberazione anticipata, a titolo di benefici penitenziari. In sostanza, si conclude, anche a considerare la pena non espiata, il richiedente ha, in ogni caso, patito giorni 133 di ingiusta detenzione, a nulla valendo i principi giurisprudenziali citati dalla Corte di merito in senso opposto, non essendo gli stessi pertinenti rispetto al caso ora in esame. Con atto del 29 aprile 2022 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, legittimo contraddittore nei giudizi aventi ad oggetto la riparazione per la ingiusta detenzione, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura generale dello Stato, faceva pervenire una memoria illustrativa con la quale si opponeva all'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato e, pertanto, la ordinanza impugnata deve essere annullata, con nuovo rinvio alla Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano. Onde chiarire le ragioni della presente decisione è bene precisare fin da subito che la ordinanza impugnata è stata emessa in sede di giudizio di rinvio, dopo che, essendo stata adita dal solo attuale ricorrente, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 17118 del 2021, aveva annullata la precedente ordinanza con la quale, in data 30 aprile 2019, era stata, una prima volta, rigettata la istanza volta al conseguimento dell'indennizzo per la ingiusta detenzione presentata dal Marinkovic. Con la predetta sentenza questa Corte, rilevato il fatto che il Marinkovic era stato sottoposto ad esecuzione delle pene applicate a suo carico per effetto di due sentenze di "patteggiamento", che, in parte, riguardavano gli stessi fatti, tanto che, in sede esecutiva una delle due, in applicazione del principio del ne bis in idem, è stata revocata ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., ha altresì rilevato che, sebbene potesse essere ravvisata una condotta di carattere colposo da parte del Marinkovic sia nella proposizione delle due istanze di applicazione concordata della pena sia, soprattutto, nella ritardata presentazione da parte di costui dell'incidente di esecuzione volto a far valere la nullità di una delle due sentenze in quanto riferita, almeno in parte, a fatti già oggetto di precedente decisione giurisdizionale divenuta definitiva, tuttavia il periodo di detenzione successivo alla presentazione dell'incidente di esecuzione era sicuramente esuberante rispetto alla espiazione della sanzione relativa alla sentenza non revocata; né la durata di tale periodo, successiva alla presentazione di quello della istanza volta a suscitare l'incidente di esecuzione, può essere addebitato ad una sua condotta colposa, essendo la durata della fase giudiziale concernente l'incidente di esecuzione in questione a lui non imputabile. Ha, pertanto, concluso la Corte di cassazione osservando che la possibilità di riparazione del danno sofferto dal richiedente doveva, conseguentemente, essere valutata con riferimento al "periodo compreso fra la data di presentazione dell'incidente di esecuzione (22 luglio 2016) e la data di cessazione dello stato di detenzione ((9 febbraio 2018)". Questo essendo il contenuto della sentenza di annullamento con rinvio pronunziata dalla Corte di cassazione, deve, altresì, ricordarsi che il procedimento avente ad oggetto la determinazione della indennità per la ingiusta detenzione, sebbene celebrato di fronte al giudice penale è, sotto diversi profili, governato dalle regole che presiedono alla trattazione dei processi civili (sul fatto che il procedimento per la riparazione della ingiusta detenzione sia ispirato ai principi del processo civile: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 6 maggio 2019, n. 18828; ma sulla assimilazione del processo in questione al processo civile si veda già: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 13 maggio 1995, n. 1304). Fra di esse vi sono le regole relative ai limiti cognitivi del giudice del rinvio ed alla intangibilità del giudicato interno. Ciò posto si osserva che la sentenza ora impugnata è motivata sulla base di documentazione depositata in giudizio per la prima volta di fronte al giudice del rinvio, volta ad attestare il fatto che, gravando sul Marinkovic ancora da scontare una condanna a lui inflitta in sede penale, la detenzione da lui patita per effetto di una delle due sentenze emesse in sede di patteggiamento in violazione del principio del ne bis in idem non sarebbe sine titulo, potendo essere la stessa imputata, stante il principio generale di fungibilità della espiazione delle condanne penali, alla espiazione della pena tuttora non scontata, la cui esistenza è stata allegata e documentata solo di fronte al giudice del rinvio. Una tale soluzione - pur accattivante dal punto di vista della giustizia sostanziale, prospettandosi con essa una sorta di singolare forma di "compensazione" giudiziale fra la pena espianda e non scontata e quella espiata ma non dovuta, tale da condurre, in una prospettiva connotata da uno schematismo decisamente elementare, ad una forma di cessazione della materia del contendere - si scontra, però, con taluni consolidati principi propri del processo civile. In primo luogo osta alla sua applicazione il principio secondo il quale, ove nel giudizio di cassazione la parte non abbia dedotto e comprovato con la relativa documentazione la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, la questione non è più proponibile nel successivo giudizio di rinvio, conseguente all'annullamento della sentenza impugnata (irrilevante è che nel caso di specie si tratti di ordinanza, posto che quello emesso dalla Corte bolzanina, era, pur nella forma esteriore della ordinanza, un provvedimento avente il contenuto di sentenza), poiché in quest'ultimo giudizio non sono deducibili le questioni pregiudiziali e preliminari che avrebbero potuto dedursi in sede di legittimità ed in quanto il giudice del rinvio è, inoltre, tenuto a riesaminare la causa secondo la impostazione fissata nella sentenza di annullamento (Corte di cassazione, Sezione III civile, 22 giugno 1990, n. 6333). Ma essa violerebbe, altresì, la regola in base alla quale l'art. 394 cod. proc. civ. non consente alle parti, nel giudizio di rinvio, di prospettare o di dedurre una situazione di fatto diversa da quella che avrebbe potuto essere esaminata dal giudice che ha emesso la sentenza cassata, non potendo esse modificare i presupposti di fatto, espressi od impliciti, della sentenza di annullamento, la quale, ordinando il rinvio, fissa il principio di diritto non in via astratta ma agli effetti della decisione finale di quella specifica lite; non è, pertanto, consentito alle parti di dedurre domande nuove e nuove prove (ivi comprese le prove documentali) o nuove eccezioni (Corte di cassazione, Sezione II civile, 23 febbraio 1981, n. 1102). Né può trascurarsi che, come segnalato dal ricorrente, la ordinanza emessa dalla Corte altoatesina in data 30 aprile 2019 e con la quale era stata rigettata la richiesta di indennizzo formulata dal Marinkovic aveva dato per incontestato il fatto che il ricorrente avesse sofferto un periodo di carcerazione non dovuto e che, sul punto, stante l'assenza di impugnazione da parte della Amministrazione delle Finanze, si era formato il giudicato interno, essendo rimasto impregiudicato il solo fatto se al venire in esistenza ed al protrarsi di tale periodo di privazione della libertà avesse o meno dato causa il ricorrente con il proprio comportamento colposo; quesito cui, come dianzi rilevato, era compito della Corte di merito, in qualità di giudice del rinvio, dare una risposta sulla base delle in equivoche indicazioni contenute nella sentenza n. 17118 del 2021 di questa Corte di cassazione. Avendo, invece, la Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, esulato rispetto ai termini del mandato giurisdizionale commessole da questa Corte con la precedente sentenza di annullamento con rinvio, rimettendo in discussione la sussistenza della ingiusta detenzione, anche la ordinanza emessa in data 15 novembre 2021 dalla citata Corte distrettuale deve essere annullata - rimanendo del tutto autonomo rispetto al presente giudizio il tema connesso alla esistenza di un ulteriore autonomo titolo giudiziale che potrà comportare, in futuro, la soggezione del Marinkovic ad un ulteriore periodo di carcerazione - con nuovo rinvio ad altra Sezione della medesima Corte per l'espressione, nei limiti del presente annullamento, di un nuovo giudizio sulla istanza di indennizzo per la ingiusta detenzione formulata dall'odierno ricorrente; in quella sede la Corte territoriale si esprimerà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase del giudizio. PQ
Sentenza Cassazione n. 32492/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris