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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 aprile 2026

Cassazione n. 10698/2026

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ato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale Dello Stato .-resistente-avverso l’ordinanza della Corte Suprema Di Cassazione di Roman.18245/2022 depositata il 07/06/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 1872/2023Numero sezionale 926/2026Numero di raccolta generale 10698/2026Data pubblicazione 22/04/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 15/04/2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]ilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale Dello Stato .-resistente-avverso l’ordinanza della Corte Suprema Di Cassazione di Roman.18245/2022 depositata il 07/06/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 1872/2023Numero sezionale 926/2026Numero di raccolta generale 10698/2026Data pubblicazione 22/04/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 15/04/2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]ilena Balsamo
Sentenza Cassazione n. 10698/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris