CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 aprile 2025
Cassazione n. 19559/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25471-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.25471/2022 Cron. Rep. Ud.29/04/2025 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 130/2022 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 333/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La Corte d'appello di L'Aquila, con la sentenza in atti, ha parzialmente accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Pescara che aveva respinto il suo ricorso col quale aveva richiesto l'annullamento delle 44 cartelle di pagamento indicate nell'intimazione di pagamento n. 083202090010713 42000 notificata il 8/2/2020 per un importo complessivo di € 120.483,53. In particolare la Corte d'appello ha rigettato l'appello in relazione a buona parte degli avvisi di addebito indicati nella intimazione di pagamento, mentre per altri avvisi la Corte d'appello ha accolto il gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato annullate di diritto, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 2012, n. 228, art.1, comma 540 le partite relative agli avvisi di addebito indicati in dispositivo con conseguente diritto dell'appellante al discarico dei relativi ruoli. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Agenzia delle Entrate Riscossione con due motivi di ricorso ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. L'Inail si è costituito in giudizio con controricorso limitandosi a rilevare che delle cartelle per cui è causa solo quattro contenevano richieste di premi da parte dell'Inail e che le stesse cartelle erano già state oggetto di giudizio dinanzi allo stesso tribunale di Pescara conclusosi con sentenza n.328 del 2020, favorevole all'istituto appellato da [OSCURATO:PERSONA]. Inail ha altresì riferito che il giudizio d'appello si era concluso con sentenza di rigetto n. 593 del 2021 della Corte d'appello di L'Aquila avverso la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso in cassazione (R.G. n. 4167/2022). L'Inps si è limitato a depositare la procura speciale. Prima dell’udienza l’Inail ha depositato memoria nella quale ha ribadito che le quattro cartelle contenenti richieste di premi Inail (n. 08320140003302448, n. 08320150003494390, n. 08320130000229526 e n. 08320150003494390) per cui è causa sono già state oggetto di giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara, conclusosi con sentenza n. 328/2020, favorevole all’Istituto, avverso la quale la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, rigettato con sentenza n. 593/2021 della Corte di Appello di L’Aquila, avverso la quale la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in Cassazione, RG n. 4167/2022, per il quale è stata proposta la definizione anticipata ex art. 380 Bis c.p.c. , per l’inammissibilità del ricorso stesso, a fronte della quale controparte non ha depositato alcuna istanza per la decisione. [OSCURATO:PERSONA], dopo la decisione, ha autorizzato il deposito della motivazione nei successivi sessanta giorni. Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza ex art. 360, n. 4 c.p.c. per violazione dell'articolo 112 cpc per avere la Corte d'appello pronunciato oltre la domanda, avendo proceduto all'annullamento di cartelle esattoriali che non erano ricomprese nella domanda azionata con il ricorso introduttivo. Inoltre le stesse cartelle avevano ad oggetto crediti tributari ed esulavano dalla competenza del giudice ordinario. 1.1.-Il motivo è fondato. 1.2. Come risulta dalle conclusioni del giudizio di primo grado trascritte dalla ricorrente, risulta pacifico che il ricorso introduttivo della contribuente fosse diretto ad ottenere l’annullamento delle seguenti cartelle esattoriali e dei seguenti avvisidi addebito nn. 08320130000229526000, 08320140003302448000, 08320150003494390000, 38320140001151614000, 38320140001670588000, 38320140002653661000, 38320150000044384000, 38320150000097356000, 38320150000367965000, 38320150000434681000, 38320150000683458000, 38320150000866226000, 38320150001806940000, 38320160000054374000, 38320160000179120000, 38320160000613687000, 38320160001169465000, 38320160001237191000, 38320160001398531000, 38320160001684104000, 38320160001941971000, 38320160002067222000, 38320170000162018000, 38320170000207710000, 38320170000312636000, 38320170000407555000, 38320170000580619000, 38320170000775515000, 38320170001008722000, 38320170001344027000, 38320180000096691000, 38320180000205261000, 38320180000915091000, 38320180001039635000, 38320180001589345000, 38320180001950227000, 38320180002545427000, 38320190000078074000, 38320190000229710000, 38320190000306130000, 38320190000542973000, 38320190000752530000, 38320190001104112000, 38320190001484402000 Per contro, come risulta dal dispositivo della decisione impugnata, la Corte di appello ha annullato invece anche le cartelle nn. 08320120004812524000, 08320140006013503000, 08320150005675345000, 08320160006035192000, 08320160007521475000, 08320170003276315000, 08320170004585587000, 08320180010404744000, 08320180011017332000, le quali, seppur oggetto dell’intimazione esattoriale impugnata, esulavano dalla materia del contendere. Da ciò consegue l’esistenza del vizio di ultra o extra petizione denunciato per la violazione dell’art.112 c.p.c. il quale esiste secondo la giurisprudenza di questa Corte tutte le volte in cui il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori. 2.- Con il secondo motivo ADER deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 e dell'articolo 1, commi 539- bis e 540 della legge numero 228/2012 in relazione all'articolo 360, n. 4 c.p.c. per non avere la Corte d'appello dichiarato che anche in ordine agli atti esattoriali indicati non si era prodotto l'annullamento ex articolo 1, comma 540, legge 228 del 2012, essendo gli stessi sottesi alla pregressa istanza di sospensione legale della riscossione del 2019 ( e pertanto l’istanza violavail divieto di reiterazione previsto dalla legge). In effetti nella precedente istanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] allegata dall'ente quale documento 5 della memoria costituzione in primo grado e riprodotta in ricorso la contribuente aveva già chiesto la sospensione anche degli atti in discorso. Pertanto considerato il tenore dell'articolo 1, commi 537 e ss. della legge n. 228/ 2012 risultava evidente come la Corte d'appello fosse pervenuta ad un'erronea ricostruzione della quaestio facti, tale da indurla ad applicare erroneamente le disposizioni in epigrafe alla fattispecie dedotta in giudizio; che non poteva beneficiare dell’annullamento disposto dalla norma. 2.1. Il motivo è inammissibile perché la Corte di appello non si è occupata d i tale problema e la parte ricorrente - per non incorrere nella pronuncia di inammissibilità per novità della censura in cassazione - aveva l’onere di dimostrare dove, come e quando avesse sollevato la medesima questione (tanto più qualificata come di fatto) sia in primo grado, sia in sede di gravame davanti alla Corte di appello. 3.- Occorre quindi accogliere il primo motivo di ricorso, la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa deve essere decisa nel merito con annullamento della sentenza nella parte in cui, in mancanza di domanda , ha annullato le cartelle indicate: nn. 08320120004812524000, 08320140006013503000, 08320150005675345000, 08320160006035192000, 08320160007521475000, 08320170003276315000, 08320170004585587000, 08320180010404744000, 08320180011017332000 . 4. Deve essere pure considerato che il giudizio RG n. 4167/2022, relativo all’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 593/2021 della Corte di Appello di L’Aquila, indicato dall’INAIL, risulta definito con la definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c. e non interferisce con la presente decisione dal momento che dalla stessa PDA nulla si evince in merito alle cartelle impugnate. 5. Per quanto riguarda le spese del giudizio restano ferme quelle liquidate nella fase di appello; mentre devono essere compensate tra tutte le parti in causa le spese del giudizio di cassazione. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito annulla la sentenza in relazione alle cartelle indicate in motivazione. Mantiene ferma la liquidazi