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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24700/2023

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nunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso n. 18548-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via degli Scipioni, n. 110, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , dal quale è rappresentatae difesa - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Resistente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 191/22/2015della Commissione tributaria regionale delLazio, depositata il 2 1 . 0 1 .201 5 ; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 5 luglio 2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], sentite le conclusioni della Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, in subordine la sua estinzione, nonché quelle delle parti; Accertamento –Condono d.l. 193 del 2016 RGN 18548/2015 Consigliere rel.

Federici [OSCURATO:PERSONA] All’esito di una verifica fiscale condotta nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. fu notificato un avviso d’accertamento, con cui l’Agenzia delle entrate rideterminò l’imponibile relativo all’anno 2008, ai fini Ires, Iva ed Irap, con maggiori imposte, del complessivo importo di € 121.926,00, oltre sanzioni.

Con l’atto impositivo erano state contestate minusvalenzenon spettanti, costi non deducibili e altre voci incidenti sulla quantificazione dell’imponibile della società.

Contestando gli esiti dell’accertamento, la società adì la Commissione tributaria provinciale di Roma, che ne accolse in parte le ragioni.

Anche la Commissione tributaria regionale del Lazio accolse parzialmente l’appello con la sentenza n. 191/22/2015.

La pronuncia è stata censurata dalla società con quattro motivi, chiedendone la cassazione.L’Agenzia delle entrate ha depositato un “atto di costituzione”, al solo fine della eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

Nelle more del processo la contribuente ha chiesto l’estinzione del giudizio per aver aderito alla definizione agevolata,disciplinata dall’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni in l. 1dicembre 2016, n. 225.

Disposta l’integrazione della documentazione allegata, cui la società ha provveduto, all’esito della pubblica udienza del5 luglio 2023, la causa è stata riservata. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente ha depositato documentazione relativa alla richiesta di definizione della controversia ai sensi del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (cd. rottamazione delle cartelle).

La documentazione è riferibile alla definizione dei carichi fiscali riconducibili all’avviso d’accertamento oggetto del giudizio ( n.

TK3035405830/2011), come si evince dagli estratti di ruolo prodotti dalla contribuente a seguito dell’ordinanza interlocutoria.

Risulta che la società ha provveduto a saldare integralmente il debito fiscale, così come determinato dall’agente della riscossione, e ciò è da RGN 18548/2015 Consigliere rel.

Federici intendersi con effetto irreversibile, in virtù dell’intervenuta adesione alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 193/2016.

Deve dunque accogliersi l’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio.

Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, restano a carico della parte che le ha anticipate.

Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della definizione del giudizio è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; 12 novembre 2015, n. 23175).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Spese a carico di chi le ha sostenute.

Così deciso in Roma,nella ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso n. 18548-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via degli Scipioni, n. 110, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , dal quale è rappresentatae difesa - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Resistente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 191/22/2015della Commissione tributaria regionale delLazio, depositata il 2 1 . 0 1 .201 5 ; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 5 luglio 2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], sentite le conclusioni della Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, in subordine la sua estinzione, nonché quelle delle parti; Accertamento –Condono d.l. 193 del 2016 RGN 18548/2015 Consigliere rel. Federici [OSCURATO:PERSONA] All’esito di una verifica fiscale condotta nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. fu notificato un avviso d’accertamento, con cui l’Agenzia delle entrate rideterminò l’imponibile relativo all’anno 2008, ai fini Ires, Iva ed Irap, con maggiori imposte, del complessivo importo di € 121.926,00, oltre sanzioni. Con l’atto impositivo erano state contestate minusvalenzenon spettanti, costi non deducibili e altre voci incidenti sulla quantificazione dell’imponibile della società. Contestando gli esiti dell’accertamento, la società adì la Commissione tributaria provinciale di Roma, che ne accolse in parte le ragioni. Anche la Commissione tributaria regionale del Lazio accolse parzialmente l’appello con la sentenza n. 191/22/2015. La pronuncia è stata censurata dalla società con quattro motivi, chiedendone la cassazione.L’Agenzia delle entrate ha depositato un “atto di costituzione”, al solo fine della eventuale partecipazione alla pubblica udienza. Nelle more del processo la contribuente ha chiesto l’estinzione del giudizio per aver aderito alla definizione agevolata,disciplinata dall’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni in l. 1dicembre 2016, n. 225. Disposta l’integrazione della documentazione allegata, cui la società ha provveduto, all’esito della pubblica udienza del5 luglio 2023, la causa è stata riservata. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente ha depositato documentazione relativa alla richiesta di definizione della controversia ai sensi del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (cd. rottamazione delle cartelle). La documentazione è riferibile alla definizione dei carichi fiscali riconducibili all’avviso d’accertamento oggetto del giudizio ( n. TK3035405830/2011), come si evince dagli estratti di ruolo prodotti dalla contribuente a seguito dell’ordinanza interlocutoria. Risulta che la società ha provveduto a saldare integralmente il debito fiscale, così come determinato dall’agente della riscossione, e ciò è da RGN 18548/2015 Consigliere rel. Federici intendersi con effetto irreversibile, in virtù dell’intervenuta adesione alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 193/2016. Deve dunque accogliersi l’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio. Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, restano a carico della parte che le ha anticipate. Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della definizione del giudizio è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese a carico di chi le ha sostenute. Così deciso in Roma,nella ca
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