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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22730/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINII; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 7 dicembre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 12 settembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il concorso in tre rapine in altrettante gioiellerie e nella ricettazione di un ciclomotore, riducendo la pena infl tta dal primo giudice.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per ciascuno degli episodi contestati, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente affrontati con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che da pagina 6 a pagina 9 della sentenza impugnata ha ampiamente individuato i plurimi elementi a fondamento della colpevolezza dell'imputato per i delitti ascrittigli, evidenziando, in particolare, la valenza in tal senso delle deposizioni testimoniali puntualmente analizzate e valutate come attendibili, oltre che corroborate dagli altri elementi indiziari raccolti; considerato che i due restanti motivi di ricorso, che contestano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena inflitta, risultano manifestamente infondati, in quanto la Corte di appello, a pagina 10 della sentenza, ha ampiamente argomentato in ordine ad entrambi i profili censurati, valorizzando la negativa personalità del prevenuto, gravato da diversi precedenti penali, nonché la gravità dei fatti commessi quali elementi certamente idonei a fondare il diniego delle attenuanti generiche (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02) e a escludere la possibilità di un'ulteriore riduzione di pena, la cui graduazione, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice, la cui determinazione nel caso di specie non risulta arbitraria o illogica, ancor più se si considera che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; in tema di reato continuato, più specificamente, v.

Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); osservato, peraltro, che in ordine al trattamento sanzionatorio il ricorrente ha genericamente lamentato che la pena base, così come quella a titolo di continuazione, sarebbe stata "eccessiva"; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINII; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 7 dicembre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 12 settembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il concorso in tre rapine in altrettante gioiellerie e nella ricettazione di un ciclomotore, riducendo la pena infl tta dal primo giudice. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per ciascuno degli episodi contestati, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente affrontati con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che da pagina 6 a pagina 9 della sentenza impugnata ha ampiamente individuato i plurimi elementi a fondamento della colpevolezza dell'imputato per i delitti ascrittigli, evidenziando, in particolare, la valenza in tal senso delle deposizioni testimoniali puntualmente analizzate e valutate come attendibili, oltre che corroborate dagli altri elementi indiziari raccolti; considerato che i due restanti motivi di ricorso, che contestano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena inflitta, risultano manifestamente infondati, in quanto la Corte di appello, a pagina 10 della sentenza, ha ampiamente argomentato in ordine ad entrambi i profili censurati, valorizzando la negativa personalità del prevenuto, gravato da diversi precedenti penali, nonché la gravità dei fatti commessi quali elementi certamente idonei a fondare il diniego delle attenuanti generiche (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02) e a escludere la possibilità di un'ulteriore riduzione di pena, la cui graduazione, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice, la cui determinazione nel caso di specie non risulta arbitraria o illogica, ancor più se si considera che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; in tema di reato continuato, più specificamente, v. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); osservato, peraltro, che in ordine al trattamento sanzionatorio il ricorrente ha genericamente lamentato che la pena base, così come quella a titolo di continuazione, sarebbe stata "eccessiva"; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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