CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 giugno 2026
Cassazione n. 20938/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ricci;-controricorrente-avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Roma n. 7906/2024 pubblicatail 13 dicembre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOIl [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] n. 4 in Roma ha proposto opposizionecontro il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma con il quale gli erastato ingiunto di pagare alla [OSCURATO:PERSONA] srl € 65.449,41, a titolo di saldodel residuo corrispettivo del contratto di appalto per opere di rifacimento deiNumero registro generale 4782/2025Numero sezionale 1545/2026Numero di raccolta generale 20938/2026terrazzi di copertura, del lastrico solare e dei frontalini del fabbricatoData pubblicazione 20/06/2026condominiale nonché a titolo di penale per il ritardo.Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.9953/2019, ha accolto in parte l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo,con condanna del [OSCURATO:PERSONA] a pagare € 47.199,41, oltre IVA e interessi eriduzione della penale per il ritardo a € 25,00 al giorno.[OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] n. 4 in Roma ha proposto appelloprincipale.[OSCURATO:PERSONA] srl si è costituita e ha proposto appello incidentale.La Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.7906/2024, ha accolto in parte l’appello principale e rigettato quello incidentale,rideterminando in € 64.148,42, oltre IVA, il prezzo dell’appalto.[OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tremotivi.[OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] n. 4 in Roma ha resistito con controricorso.In seguito a proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c.del 20 maggio 2025, la società ricorrente ha presentato istanza di definizione inadunanza.Parte ricorrente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONEInnanzitutto, si osserva che, nel procedimento per la decisione accelerata deiricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380 bisc.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione oil consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte- ed eventualmente essere nominato relatore - del collegio investito delladefinizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., non versando insituazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c.,assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglioconseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che sisussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e conNumero registro generale 4782/2025Numero sezionale 1545/2026Numero di raccolta generale 20938/2026contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Cass., SU, n.Data pubblicazione 20/06/20269611 del 10 aprile 2024).Preliminarmente deve essere affrontato il problema, evidenziato nellamenzionata proposta di definizione accelerata del giudizio, della mancataproduzione, da parte della società ricorrente, della sentenza di appello munitadella sua relata di notifica.Tale mancata produzione non è negata, così come è dichiarato e ammesso chela detta sentenza era stata notificata.Parte ricorrente si difende sostenendo che, comunque, l’avvenuta notificasarebbe stata ammessa dal condominio controricorrente.Il ricorso è improcedibile.La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazionedella sentenza impugnata, attesta un “fatto processuale” - la notificazione dellasentenza - idoneo a far decorrere il termine c.d. breve di impugnazione e, qualemanifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subirele conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere didepositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munitadella relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione edi ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibilerecuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva,produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c.Si è precisato, però, che, nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazionedi improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l’impugnazione siaproposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato,unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi dispedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove taledocumentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stataprodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c.,ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda allacomunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorreil termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) - mediante l’istanza ditrasmissione del fascicolo di ufficio (Cass., SU, n. 21349 del 6 luglio 2022).Numero registro generale 4782/2025Numero sezionale 1545/2026Numero di raccolta generale 20938/2026Inoltre, la giurisprudenza ritiene esentato dall’onere di produzione la parteData pubblicazione 20/06/2026ricorrente se il ricorso risulti notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazionedel provvedimento impugnato (Cass., Sez. 1, n. 23982 del 27 agosto 2025).Nella specie, risulta accertato che:a) parte ricorrente ha dichiarato nel suo atto di impugnazione che la sentenzadi appello è stata notificata il 19 dicembre 2024;b) la copia autentica della sentenza con relativa notifica non è stata depositatadalle parti e non è stata in alcun modo acquisita al processo;c) il ricorso introduttivo è stato notificato il 17 febbraio 2025, mentre ladecisione gravata è stata pubblicata il 13 dicembre 2024 (con la conseguenzache il termine c.d. breve sarebbe scaduto l’11 febbraio 2025).Pertanto, non ricorre nessuno dei casi nei quali, secondo il codice di rito,siccome interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, è possibile ritenereassolto l’onere di cui all’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., con l’effetto che il ricorsoè dichiarato improcedibile.Come sopra riportato, parte ricorrente sostiene che la mancata produzionedella menzionata copia sarebbe stata non necessaria, atteso che partecontroricorrente non avrebbe contestato la data di notifica.La difesa non ha pregio.Infatti, il codice di rito è chiaro nell’indicare la produzione della copia dellasentenza munita di relata di notificazione come l’unico mezzo per evitare lasanzione indicata dall’art. 369 c.p.c.D’altronde, se fosse accolta la tesi di parte ricorrente, si permetterebbe alleparti di disporre di un termine processuale perentorio che, al contrario, deveessere sempre rispettato, a prescindere dalla volontà degli interessati.Le apparenti eccezioni alla regola dell’art. 369 c.p.c. sono tassative erispondono a una logica coerente con il sistema: la produzione in esame ad operadel ricorrente non è necessaria ove la copia autentica della sentenza notificatasia entrata, comunque, nel processo o il termine c.d. breve di impugnazione siastato rispettato, rendendo irrilevante la notifica in questione.Siccome condivisamente ribadito di recente da questa Corte Inoltre, a taleomissione non è possibile rimediare mediante tardiva produzione nel termine exNumero registro generale 4782/2025Numero sezionale 1545/2026Numero di raccolta generale 20938/2026art. 372 cpc (cfr. tra le varie, Sez. U - , Sentenza n. 21349 del 06/07/2022 cit.).Data pubblicazione 20/06/2026Solo per completezza, è il caso di aggiungere che secondo la giurisprudenza dellaCorte Europea dei Diritti dell'Uomo (sentenza del 23 maggio 2024, Ricorso n.37943/17; sentenza del 28 ottobre 2021, Ricorso n. 55064/11 e altri),l’osservanza dell’obbligo di depositare la relazione di notificazione entro iltermine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, ai sensi dell’articolo369 comma 1 del codice di procedura civile, giacché consente alla Corte dicassazione di adottare una decisione sulla procedibilità del ricorso nella faseiniziale del procedimento grazie a una procedura accelerata, non costituisce unimpedimento sproporzionato tale da compromettere la sostanza stessa del dirittodi accesso a un tribunale dei ricorrenti garantito dall’articolo 6 § 1 dellaConvenzione (Sez. 2, n. 20232/2026).Il ricorso, in conclusione, è dichiarato improcedibile.Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate comein dispositivo.La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380 bis c.p.c.comporta l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c., come previsto dalcitato art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. Come chiarito dalle Sezioni Unite conla sentenza n. 36069 del 27 dicembre 2023, “richiamando, per i casi diconformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., l’art.380 bis c.p.c. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dallegislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nelsistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Presidente chetrovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilitàaggravata sanzionabile con la condanna al pagamento di una sommaequitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, comma 3,c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e nonsuperiore a € 5.000,00 (art. 96, comma 4, c.p.c., ove, appunto il legislatore usala locuzione ‹‹altresì››)”. Anche se deve essere esclusa una interpretazione dellanorma che conduca ad automatismi non in linea con una letturacostituzionalmente compatibile del nuovo istituto, nell’ipotesi in esame non siNumero registro generale 4782/2025Numero sezionale 1545/2026Numero di raccolta generale 20938/2026rinvengono ragioni per discostarsi dalla previsione legale, stante la complessivaData pubblicazione 20/06/2026condivisione del ragionamento complessivo espresso dalla PDA.Nella specie, si quantifica l’importo dovuto in base all’art. 96, comma 3, c.p.c.,in € 3.000,00 e quello da corrispondere ai sensi del successivo comma 4 in €3.000,00.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte,- dichiara improcedibile il ricorso;- condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida incomplessivi € 5.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessoridi legge e spese generali nella misura del 15%;- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., della somma di €3.000,00 e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di€ 3.000,00;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 10giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso