CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14351/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
niene n. 16, in persona del legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA] d’Incà,rappresenta e difesa, giusta procura speciale apposta in atti, dall’AvvocatoSimone Vignola, con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.140, presso lo studio del difensore.- ricorrente -controcon sede in Campione d’Italia, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, in persona dei legalirappresentanti pro tempore i curatori fallimentari Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] eDott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura specialeapposta in atti, dall’[OSCURATO:PERSONA], con il quale elettivamentedomicilia in Roma, Viale di [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell’AvvocatoBenedetto Gargani.- controricorrente -Numero registro generale 14181/2020Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 14351/2026Data pubblicazione 15/05/2026avverso il decreto del Tribunale di Como, depositato in data 21.04.2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/4/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Como – decidendo sull’opposizioneallo stato passivo avanzata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nei confronti delcosì proposta, confermando il decreto del g.d.2. Il g.d. aveva infatti escluso dallo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il credito insinuato in via privilegiata da [OSCURATO:SOCIETA]. per l’importo di euro 700.000,00, ritenendolo “… non dovutoper le motivazioni ampiamente esposte dalla difesa della fallita nell’ambitodel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo incardinato presso il [OSCURATO:PERSONA], R.G., 73701/2017, interrotto a seguito della dichiarazione difallimento …”.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva dunque opposizione allo statopassivo, lamentando la genericità delle motivazioni di esclusione del suocredito ed insistendo nell’ammissione in privilegio del credito insinuato a titolodi restituzione di somme indebitamente ed erroneamente corrisposte allasocietà in bonis.4. Il Tribunale, nel respingere la proposta opposizione, ha osservato e rilevatoche: (i) era legittima la tecnica redazionale per relationem utilizzata dal g.d.per articolare la propria motivazione, essendo stata la stessa univocamentediretta a far proprie tutte le difese esplicitate dalla fallita nell’ambito delgiudizio di opposizione a decreto ingiuntivo incardinato presso il Tribunale diRoma, giudizio poi interrotto e nel quale proprio l’opponente era statoconvenuto e le cui motivazioni di contestazioni del credito erano allo stessonote; (ii) in ogni caso le difese ed eccezioni formulate in quel giudizio diopposizione a d.i. erano state specificatamente riproposte in sede di memoriadifensiva del fallimento opposto e nell’ulteriore nota difensiva versata in atti,con la conseguenza che non sarebbe neanche ipotizzabile in astratto alcunaNumero registro generale 14181/2020Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 14351/2026Data pubblicazione 15/05/2026lesione del diritto di difesa; (iii) la pretesa restitutoria della società opponenteera poi radicalmente infondata, posto che emergeva dal contratto diassociazione in partecipazione che, a fronte del pagamento da parte delCasinò dell’importo di euro 1.000.000,00, la [OSCURATO:PERSONA], in qualità diproduttore associante, si era impegnata, ai sensi dell’art. 1.1 lett. a delcontratto, ad attribuire al Casinò, a titolo di remunerazione del capitaleinvestito, determinati importi, a seconda degli incassi al box office; (iv) inoltreil contratto prevedeva, all’art. 1.1 lett. b, che “successivamente e in secondogrado assoluto sarà attribuito all’investitore il 100% di tutti gli utili dispettanza del produttore generati dallo sfruttamento del film ed inclusa lacessione di quote del film effettuata a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., fino alraggiungimento di un importo pari al 70% dell’investimento, ma detratte lesomme già attribuite all’investitore in base alla precedente lettera a)”; (v)dagli esiti degli incassi al box office, unitamente allo sfruttamento economicodel film successivamente, si era determinata l’esigibilità in favore del Casinòdi un credito pari ad euro 700.000, a titolo di attribuzioni riconosciute per laremunerazione del suo investimento iniziale, così emergendo l’insussistenzadell’azionato credito restitutorio ex art. 2033 c.c. dell’opponente; (vi) quantopoi al credit tax cinematografico, nessuna pretesa restitutoria poteva vantarela società Combo, costituendo il credit tax un beneficio fiscale per investitoriesterni; (vii) nemmeno era ipotizzabile l’invocata nullità del contratto perviolazione del divieto di patto leonino ex art. 2265 c.c., posto che, al di là delfatto che le parti avevano disciplinato specificatamente il tema dellapartecipazione alle perdite, il divieto di patto leonino non si applicavacomunque al contratto di associazione in partecipazione.5. Il decreto, pubblicato il 21.04.2020, è stato impugnato da [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cuiLa società ricorrente ha depositato memoria.Numero registro generale 14181/2020Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 14351/2026Data pubblicazione 15/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 93, comma 3, l. fall., 101c.p.c., 3 e 11 Cost. per asserita violazione del diritto di difesa, difetto dimotivazione e violazione giusto processo consumate nella motivazione deldecreto di esclusione del credito da parte del giudice delegato.2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c. violazione ed errata applicazione di norme di diritto, in relazione al DM21/01/2010 e agli artt. 1339, 2553, 1419 c.c., sul rilievo dell’erroneoapprezzamento da parte del Tribunale in ordine all’applicazione dellanormativa in tema di partecipazione al rischio di impresa dell’associato inpartecipazione, con obbligo di sostituzione dell’art. 1339 c.c. in tema diclausole illegittime.2.1 Ante omnia, va dato atto che la parte ricorrente, nella memoria da ultimodepositato, ha allegato e documentato che la sentenza dichiarativa difallimento della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. è stata definitivamenterevocata con decisione passata in giudicato.Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel regimesuccessivo alla riforma operata dal d.lgs. n. 5 del 2006, la revoca delfallimento con provvedimento passato in giudicato rende improcedibilel'opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall., che è procedimentostrettamente connesso alla procedura fallimentare, in quanto teso adaccertare il credito con efficacia meramente endoconcorsuale, e taleconseguenza - che può essere rilevata anche d'ufficio – si impone anche nelgiudizio di legittimità, a differenza della chiusura del fallimento, checostituisce una mera causa di interruzione del processo non rilevante in sededi legittimità (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29670 del 11/10/2022).Ne deriva che il decreto impugnato va cassato senza rinvio ai sensi dell’art.382 cod. proc. civ.Ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese dell’interogiudizio, anche in ragione del successivo venir meno della sentenzadichiarativa del fallimento, da cui è germinato l’odierno giudizio di opposizioneallo stato passivo.Numero registro generale 14181/2020Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 14351/2026Data pubblicazione 15/05/2026 P.Q.Mcassa senza rinvio la pronuncia impugnata.Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.Così deciso in Roma, in data 28 aprile 2026Il Presidente