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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 16319/2026

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ooperativo/[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA].,già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona della procuratrice BCCGestione Crediti-Società per la [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] perprocura in calce al ricorso;- ricorrente -contro- intimato -avverso il DECRETO N. 201/2020 del TRIBUNALE DILAGONEGRO, depositato in data 15/1/2020;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del30/4/20261.1.

La BCC [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in qualità dirappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., ha propostoopposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] TorracaNumero registro generale 7580/2020Nu2m ero sezionale 1981/2026Numero di raccolta generale 16319/2026Data pubblicazione 26/05/2026s.r.l., insistendo per l’ammissione del credito al pagamento dellaulteriore somma di €. 772.602,89, quale “penale per risoluzionecontrattuale ex art. 19 del contratto” di leasing che la stessa,quale concedente, aveva stipulato con la società poi fallita.1.2.

Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettatol’opposizione.1.3.

Il tribunale, in particolare, dopo aver evidenziatoche: - il contratto di leasing si era risolto per inadempimentodell’utilizzatrice poi fallita prima della dichiarazione di fallimento;- non era, dunque, applicabile l’art. 72 quater l.fall., al pari dellal. n. 124/2017, entrata in vigore dopo la stipulazione delcontratto; - il contratto doveva essere qualificato come unleasing traslativo, con la conseguente applicazione dell’art. 1526c.c.; ha, per quanto ancora importa, ritenuto che: - la clausoladell’art. 19, invocata dall’opponente, ha la “funzione”, consentitadalla predetta norma, “di predeterminare il compenso spettanteal concedente in caso di risoluzione della locazione finanziaria”;- tale clausola, infatti, prevede che, in caso di risoluzione delcontratto, l’utilizzatrice è tenuta, oltre che alla restituzione delbene, anche al pagamento di “tutte le somme dovute e nonpagate fino alla data della risoluzione”, salva “la facoltà delconcedente di richiedere il risarcimento dei danni, il cuiammontare, salvo il danno ulteriore”, è “determinato dallasommatoria di tutti i canoni successivi attualizzati … ”, “dedottoquanto il concedente abbia conseguito disponendo dei beni, alnetto del corrispettivo pattuito per l’opzione”; - l’importorichiesto dall’opponente, tuttavia, quantificato nella somma di €.772.602,89, risulta in contrasto con la stessa clausola che hainvocato, in quanto “determinato a partire dall’importofinanziato (arbitrariamente quantificato in € 793.800,00,laddove in contratto è indicato l’importo di € 1.024.825,00),detraendo solo l’importo del primo canone di locazione, pari adRic. 2020 n. 7580 - Sez. 1 - CC del 30 aprile 2026Numero registro generale 7580/2020Nu3m ero sezionale 1981/2026Numero di raccolta generale 16319/2026Data pubblicazione 26/05/2026€. 88.200,00, senza che la concedente abbia in alcun modoprovato l’omesso pagamento degli ulteriori canoni” “non pagatidall’utilizzatrice” e “dovendosi quindi presumere chel’utilizzatrice avesse rimborsato alla concedente una somma benmaggiore del solo primo canone di locazione …”, “edaggiungendo poi all’importo così determinato la somma dovutaper l’opzione, quando invece l’art. 19 … ne prevede lasottrazione”.1.4.

Il tribunale ha, quindi, rigettato l’opposizione, “nonessendo possibile pervenire alla corretta determinazionedell’equo compenso dovuto dalla concedente in base allaindicazioni fornite dalla medesima”.1.5.

La BCC [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nell’indicata qualità,con ricorso notificato in data 13/2/2020, ha chiesto, per duemotivi, la cassazione del decreto.1.6. [OSCURATO:PERSONA] intimato non ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1.

Con il primo motivo, la società ricorrente,lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697,1218 e 1453 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hacensurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale harigettato la domanda di ammissione dell’importo dovuto a normadell’art. 19 del contratto di leasing stipulato con la società poifallita sul rilievo che l’opponente non aveva dimostrato l’omessopagamento degli ulteriori canoni, senza, tuttavia, considerareche, nei contratti a prestazioni corrispettive, il creditore non ètenuto a provare l’inadempimento del debitore.2.2.

Con il secondo motivo, la società ricorrente,lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362e 1363 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l’omessoesame di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui ilRic. 2020 n. 7580 - Sez. 1 - CC del 30 aprile 2026Numero r4eg istro generale 7580/2020Numero sezionale 1981/2026Numero di raccolta generale 16319/2026Data pubblicazione 26/05/2026tribunale ha rigettato la domanda di ammissione dell’importodovuto a norma dell’art. 19 del contratto di leasing stipulato conla società poi fallita sul rilievo che l’importo richiestodall’opponente era stato quantificato in contrasto con la clausolacontrattuale invocata, poiché all’importo determinato in ragionedei canoni successivi è stata aggiunta anche somma dovuta perl’opzione, quando invece l’art. 19 ne prevede la sottrazione,omettendo, per contro, di considerare che la clausola inquestione prevede proprio che l’importo dovuto corrisponde aicanoni a scadere e non è comprensivo del prezzo d’opzione.2.3.

I motivi, da trattare congiuntamente, sonoinammissibili.2.4.

Le Sezioni Unite di questa Corte, in effetti, hannoaffermato che nel leasing finanziario, la disciplina di cui all’art.1, commi 136-140, della l. n. 124/2017 non ha effetti retroattivie che, pertanto, il comma 138 si applica solo alla risoluzione icui presupposti si siano verificati dopo l’entrata in vigore dellalegge stessa, con la conseguenza che, per i contratti (comequello dedotto dall’opponente a sostegno della domanda diammissione) anteriormente risolti, resta valida la distinzione traleasing di godimento e leasing traslativo e l’applicazioneanalogica a quest’ultima figura della disciplina fissata dall’art.1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dalfallimento dell’utilizzatore, non potendosi, per contro, applicareanalogicamente l’art. 72-quater l.fall. (Cass.

SU n. 2061 del2021; conf., Cass. n. 26531 del 2021; Cass. n. 28037 del 2023).2.5.

Ciò comporta che, nel leasing traslativo (come taledovendosi qualificare, in difetto di censure avverso la statuizioneassunta sul punto dal tribunale, il contratto intercorso tral’opponente e l’utilizzatrice poi fallita), in ipotesi di risoluzioneanticipata del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, leparti (com’è accaduto nel caso in esame) possono convenire, aRic. 2020 n. 7580 - Sez. 1 - CC del 30 aprile 2026Numero r5eg istro generale 7580/2020Numero sezionale 1981/2026Numero di raccolta generale 16319/2026Data pubblicazione 26/05/2026mezzo di pattuizioni aventi natura di clausola penale, il dirittodel concedente di trattenere i canoni già versati dall’utilizzatore,oltre alla proprietà del bene (cd. clausola di confisca), oppurel’obbligo dell’utilizzatore di versare una somma corrispondenteai canoni scaduti e/o a scadere detraendo da tali sommel’importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito,essendo tali clausole coerenti con la previsione contenutanell’art. 1526, comma 2°, c.c. (cfr. Cass. n. 10249 del 2022,Cass. n. 7367 del 2023, Cass. n. 28022 del 2021 nonché Cass.n. 26518 del 2024).2.6.

Il risarcimento del danno spettante al concedentepuò essere, infatti, oggetto di determinazione anticipata, ai sensidell’art. 1382 c.c., attraverso una clausola penale, e in questosenso si è, del resto, dispiegata l’autonomia privata nellacostruzione, in base a modelli standardizzati, del social-tipo“contratto di leasing”.2.7.

In tale contesto, si è fatta, quindi, applicazionedell’art. 1526, comma 2°, c.c. e del principio, già contemplatodall’art. 1384 c.c. (di cui la prima disposizione è un portatospecifico), della riduzione equitativa, ad opera del giudice, dellapenale che, sebbene comunque lecita, si palesi manifestamenteeccessiva, così da ricondurre l’autonomia contrattuale nei limitiin cui essa appare meritevole di tutela e riequilibrando, quindi,la posizione delle parti, avendo pur sempre riguardo all’interesseche il creditore aveva all’adempimento integrale (Cass.

SU n.18128 del 2005).2.8.

La complessiva operazione, originatasi in senoall’autonomia privata e sussunta, attraverso l’analogia, nell’art.1526 c.c., trova, in tal modo, la sua compiuta regolamentazionecomma secondo di quest’ultima disposizione, ossia la norma chedisciplina la clausola penale (c.d. clausola di confisca) e, quindi,Ric. 2020 n. 7580 - Sez. 1 - CC del 30 aprile 2026Numero r6eg istro generale 7580/2020Numero sezionale 1981/2026Numero di raccolta generale 16319/2026Data pubblicazione 26/05/2026il risarcimento del danno spettante in base ad essa al concedentein ipotesi di risoluzione del contratto di leasing traslativo perinadempimento dell’utilizzatore.2.9.

Ed è proprio attraverso lo “spettro filtrante” di taledisposizione che la giurisprudenza di questa Corte ha potutoselezionare quali, tra le clausole standardizzate dall’autonomiaprivata, fosse o meno meritevole di tutela alla luce della ratio, ecioè di evitare indebite locupletazioni in capo al concedente erispondente, quindi, ad un equilibrato assetto delle posizionidelle parti contrattuali.2.10.

Si è, in particolare, ritenuto che fossemanifestamente eccessiva la penale che, mantenendo in capo alconcedente la proprietà del bene, gli consentiva di acquisire icanoni maturati fino al momento della risoluzione, ciòcomportando un indebito vantaggio derivante dal cumulo dellasomma dei canoni e del residuo valore del bene (cfr. Cass. n.1581 del 2020).2.11.

È stata, invece, reputata coerente con la previsionecontenuta nell’art. 1526, comma 2°, c.c. la penale inserita nelcontratto di leasing traslativo che prevedeva l’acquisizione deicanoni riscossi con detrazione, dalle somme dovute alconcedente, dell’importo ricavato dalla futura vendita del benerestituito (cfr. Cass. n. 1581 del 2020; Cass. n. 25031 del 2019,in motiv.).2.12.

Ne consegue che, ove la vendita o altra allocazionesul mercato del bene concesso in leasing non avvenga, non vipuò essere (come precisato da Cass. n. 15202 del 2018) “inconcreto una locupletazione che eluda il limite ... ai vantaggiperseguiti e legittimamente conseguibili dal concedente in forzadel contratto”.2.13.

Se, invece, il contratto preveda una clausola penalemanifestamente eccessiva (con l’acquisizione dei canoni riscossiRic. 2020 n. 7580 - Sez. 1 - CC del 30 aprile 2026Numero r7eg istro generale 7580/2020Numero sezionale 1981/2026Numero di raccolta generale 16319/2026Data pubblicazione 26/05/2026e il mantenimento della proprietà del bene: c.d. clausola diconfisca), la stessa, ai sensi dell’art. 1526, comma 2°, c.c.,dev’essere ridotta dal giudice, anche d’ufficio (ove,naturalmente, la penale stessa sia stata fatta oggetto didomanda ovvero dedotta in giudizio come eccezione),nell’esercizio del potere correttivo della volontà delle particontrattuali affidatogli dalla legge, al fine di ristabilire in viaequitativa un congruo contemperamento degli interessicontrapposti (Cass.

SU n. 18128 del 2005) e, quindi, operandouna valutazione comparativa tra il vantaggio che la penaleinserita nel contratto di leasing traslativo assicura al contraenteadempiente e il margine di guadagno che il medesimo siriprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzionedel contratto (cfr. Cass. n. 4969 del 2007 e Cass. n. 20840 del2018).2.14.

Il giudice, a tale riguardo, tenuto conto dellecircostanze concrete del caso oggetto di sua cognizione e fermarestando l’irripetibilità dei canoni già riscossi, deve provvederead una stima del bene ai valori di mercato al momento dellarestituzione dello stesso (se il bene non sia stato venduto oaltrimenti allocato e, dunque, in tale evenienza costituendosi aparametro i valori rispettivamente conseguiti), detraendo,quindi, il valore stimato dalle somme dovute al concedenteovvero, in caso di fallimento dell’utilizzatore successivo allaintervenuta risoluzione contrattuale, al suo curatore (Cass.SU n. 2061 del 2021, in motiv.).2.15.

In siffatto contesto, tuttavia, la società concedenteche aspiri a diventare creditore concorrente ha l’onere diformulare una domanda di insinuazione al passivo, a normadell’art. 93 l.fall., nella quale, però, invocando l’applicazionedell’eventuale clausola penale stipulata in suo favore, deveoffrire al giudice delegato la possibilità di apprezzare se taleRic. 2020 n. 7580 - Sez. 1 - CC del 30 aprile 2026Numero r8eg istro generale 7580/2020Numero sezionale 1981/2026Numero di raccolta generale 16319/2026Data pubblicazione 26/05/2026penale sia equa ovvero manifestamente eccessiva: e perconsentire siffatta valutazione da parte del giudice delegato,l’istante ha il chiaro onere di indicare la somma esattamentericavata dalla diversa allocazione del bene oggetto di leasing,ovvero, in mancanza, di allegare alla sua domanda una stimadel deposito della stessa (Cass.

SU n. 2061 del 2021, in motiv.).2.16.

Il concedente che voglia far valere il credito(risarcitorio) previsto da tali clausole ha, in definitiva, l’onere(che, nel caso in esame, non risulta, alla luce di quanto espostoin ricorso, adempiuto, tant’è che tale inosservanza era statacontestata già dal giudice delegato: v. il decreto impugnato, p.2) non solo di proporre la relativa domanda di ammissione alpassivo, invocando l’applicazione dell’eventuale clausola penalestipulata in suo favore, ma anche, attraverso la stessa, di offrireal giudice delegato (e non semplicemente di documentare insede di opposizione) la possibilità (che può essere poi esercitataanche in via ufficiosa) di valutare se tale penale, ai sensi e pergli effetti dell’art. 1526, comma 2°, c.c. e, più in generale,dell’art. 1384 c.c. (di cui la predetta norma costituisceapplicazione), sia effettivamente equa ovvero manifestamenteeccessiva, indicando già nel ricorso ex art. 93 l.fall. la sommaesattamente ricavata dalla diversa allocazione del bene oggettodi leasing ovvero, in mancanza, allegando alla sua domanda unastima attendibile del valore di mercato del bene medesimo almomento del deposito della stessa (Cass.

SU n. 2061 del 2021,in motiv.).3.

Il ricorso è, dunque, inammissibile: e come tale dev’esseredichiarato.4.

Nulla per le spese di giudizio in difetto di costituzione delRic. 2020 n. 7580 - Sez. 1 - CC del 30 aprile 2026Numero r9eg istro generale 7580/2020Numero sezionale 1981/2026Numero di raccolta generale 16319/2026Data pubblicazione 26/05/20265.

La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n.228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 30 aprile 2026.Il PresidenteRic. 2020 n. 7580 - Sez. 1 - CC del 30 aprile 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ooperativo/[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA].,già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona della procuratrice BCCGestione Crediti-Società per la [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] perprocura in calce al ricorso;- ricorrente -contro- intimato -avverso il DECRETO N. 201/2020 del TRIBUNALE DILAGONEGRO, depositato in data 15/1/2020;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del30/4/20261.1. La BCC [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in qualità dirappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., ha propostoopposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] TorracaNumero registro generale 7580/2020Nu2m ero sezionale 1981/2026Numero di raccolta generale 16319/2026Data pubblicazione 26/05/2026s.r.l., insistendo per l’ammissione del credito al pagamento dellaulteriore somma di €. 772.602,89, quale “penale per risoluzionecontrattuale ex art. 19 del contratto” di leasing che la stessa,quale concedente, aveva stipulato con la società poi fallita.1.2. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettatol’opposizione.1.3. Il tribunale, in particolare, dopo aver evidenziatoche: - il contratto di leasing si era risolto per inadempimentodell’utilizzatrice poi fallita prima della dichiarazione di fallimento;- non era, dunque, applicabile l’art. 72 quater l.fall., al pari dellal. n. 124/2017, entrata in vigore dopo la stipulazione delcontratto; - il contratto doveva essere qualificato come unleasing traslativo, con la conseguente applicazione dell’art. 1526c.c.; ha, per quanto ancora importa, ritenuto che: - la clausoladell’art. 19, invocata dall’opponente, ha la “funzione”, consentitadalla predetta norma, “di predeterminare il compenso spettanteal concedente in caso di risoluzione della locazione finanziaria”;- tale clausola, infatti, prevede che, in caso di risoluzione delcontratto, l’utilizzatrice è tenuta, oltre che alla restituzione delbene, anche al pagamento di “tutte le somme dovute e nonpagate fino alla data della risoluzione”, salva “la facoltà delconcedente di richiedere il risarcimento dei danni, il cuiammontare, salvo il danno ulteriore”, è “determinato dallasommatoria di tutti i canoni successivi attualizzati … ”, “dedottoquanto il concedente abbia conseguito disponendo dei beni, alnetto del corrispettivo pattuito per l’opzione”; - l’importorichiesto dall’opponente, tuttavia, quantificato nella somma di €.772.602,89, risulta in contrasto con la stessa clausola che hainvocato, in quanto “determinato a partire dall’importofinanziato (arbitrariamente quantificato in € 793.800,00,laddove in contratto è indicato l’importo di € 1.024.825,00),detraendo solo l’importo del primo canone di locazione, pari adRic. 2020 n. 7580 - Sez. 1 - CC del 30 aprile 2026Numero registro generale 7580/2020Nu3m ero sezionale 1981/2026Numero di raccolta generale 16319/2026Data pubblicazione 26/05/2026€. 88.200,00, senza che la concedente abbia in alcun modoprovato l’omesso pagamento degli ulteriori canoni” “non pagatidall’utilizzatrice” e “dovendosi quindi presumere chel’utilizzatrice avesse rimborsato alla concedente una somma benmaggiore del solo primo canone di locazione …”, “edaggiungendo poi all’importo così determinato la somma dovutaper l’opzione, quando invece l’art. 19 … ne prevede lasottrazione”.1.4. Il tribunale ha, quindi, rigettato l’opposizione, “nonessendo possibile pervenire alla corretta determinazionedell’equo compenso dovuto dalla concedente in base allaindicazioni fornite dalla medesima”.1.5. La BCC [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nell’indicata qualità,con ricorso notificato in data 13/2/2020, ha chiesto, per duemotivi, la cassazione del decreto.1.6. [OSCURATO:PERSONA] intimato non ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. Con il primo motivo, la società ricorrente,lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697,1218 e 1453 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hacensurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale harigettato la domanda di ammissione dell’importo dovuto a normadell’art. 19 del contratto di leasing stipulato con la società poifallita sul rilievo che l’opponente non aveva dimostrato l’omessopagamento degli ulteriori canoni, senza, tuttavia, considerareche, nei contratti a prestazioni corrispettive, il creditore non ètenuto a provare l’inadempimento del debitore.2.2. Con il secondo motivo, la società ricorrente,lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362e 1363 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l’omessoesame di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui ilRic. 2020 n. 7580 - Sez. 1 - CC del 30 aprile 2026Numero r4eg istro generale 7580/2020Numero sezionale 1981/2026Numero di raccolta generale 16319/2026Data pubblicazione 26/05/2026tribunale ha rigettato la domanda di ammissione dell’importodovuto a norma dell’art. 19 del contratto di leasing stipulato conla società poi fallita sul rilievo che l’importo richiestodall’opponente era stato quantificato in contrasto con la clausolacontrattuale invocata, poiché all’importo determinato in ragionedei canoni successivi è stata aggiunta anche somma dovuta perl’opzione, quando invece l’art. 19 ne prevede la sottrazione,omettendo, per contro, di considerare che la clausola inquestione prevede proprio che l’importo dovuto corrisponde aicanoni a scadere e non è comprensivo del prezzo d’opzione.2.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sonoinammissibili.2.4. Le Sezioni Unite di questa Corte, in effetti, hannoaffermato che nel leasing finanziario, la disciplina di cui all’art.1, commi 136-140, della l. n. 124/2017 non ha effetti retroattivie che, pertanto, il comma 138 si applica solo alla risoluzione icui presupposti si siano verificati dopo l’entrata in vigore dellalegge stessa, con la conseguenza che, per i contratti (comequello dedotto dall’opponente a sostegno della domanda diammissione) anteriormente risolti, resta valida la distinzione traleasing di godimento e leasing traslativo e l’applicazioneanalogica a quest’ultima figura della disciplina fissata dall’art.1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dalfallimento dell’utilizzatore, non potendosi, per contro, applicareanalogicamente l’art. 72-quater l.fall. (Cass. SU n. 2061 del2021; conf., Cass. n. 26531 del 2021; Cass. n. 28037 del 2023).2.5. Ciò comporta che, nel leasing traslativo (come taledovendosi qualificare, in difetto di censure avverso la statuizioneassunta sul punto dal tribunale, il contratto intercorso tral’opponente e l’utilizzatrice poi fallita), in ipotesi di risoluzioneanticipata del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, leparti (com’è accaduto nel caso in esame) possono convenire, aRic. 2020 n. 7580 - Sez. 1 - CC del 30 aprile 2026Numero r5eg istro generale 7580/2020Numero sezionale 1981/2026Numero di raccolta generale 16319/2026Data pubblicazione 26/05/2026mezzo di pattuizioni aventi natura di clausola penale, il dirittodel concedente di trattenere i canoni già versati dall’utilizzatore,oltre alla proprietà del bene (cd. clausola di confisca), oppurel’obbligo dell’utilizzatore di versare una somma corrispondenteai canoni scaduti e/o a scadere detraendo da tali sommel’importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito,essendo tali clausole coerenti con la previsione contenutanell’art. 1526, comma 2°, c.c. (cfr. Cass. n. 10249 del 2022,Cass. n. 7367 del 2023, Cass. n. 28022 del 2021 nonché Cass.n. 26518 del 2024).2.6. Il risarcimento del danno spettante al concedentepuò essere, infatti, oggetto di determinazione anticipata, ai sensidell’art. 1382 c.c., attraverso una clausola penale, e in questosenso si è, del resto, dispiegata l’autonomia privata nellacostruzione, in base a modelli standardizzati, del social-tipo“contratto di leasing”.2.7. In tale contesto, si è fatta, quindi, applicazionedell’art. 1526, comma 2°, c.c. e del principio, già contemplatodall’art. 1384 c.c. (di cui la prima disposizione è un portatospecifico), della riduzione equitativa, ad opera del giudice, dellapenale che, sebbene comunque lecita, si palesi manifestamenteeccessiva, così da ricondurre l’autonomia contrattuale nei limitiin cui essa appare meritevole di tutela e riequilibrando, quindi,la posizione delle parti, avendo pur sempre riguardo all’interesseche il creditore aveva all’adempimento integrale (Cass. SU n.18128 del 2005).2.8. La complessiva operazione, originatasi in senoall’autonomia privata e sussunta, attraverso l’analogia, nell’art.1526 c.c., trova, in tal modo, la sua compiuta regolamentazionecomma secondo di quest’ultima disposizione, ossia la norma chedisciplina la clausola penale (c.d. clausola di confisca) e, quindi,Ric. 2020 n. 7580 - Sez. 1 - CC del 30 aprile 2026Numero r6eg istro generale 7580/2020Numero sezionale 1981/2026Numero di raccolta generale 16319/2026Data pubblicazione 26/05/2026il risarcimento del danno spettante in base ad essa al concedentein ipotesi di risoluzione del contratto di leasing traslativo perinadempimento dell’utilizzatore.2.9. Ed è proprio attraverso lo “spettro filtrante” di taledisposizione che la giurisprudenza di questa Corte ha potutoselezionare quali, tra le clausole standardizzate dall’autonomiaprivata, fosse o meno meritevole di tutela alla luce della ratio, ecioè di evitare indebite locupletazioni in capo al concedente erispondente, quindi, ad un equilibrato assetto delle posizionidelle parti contrattuali.2.10. Si è, in particolare, ritenuto che fossemanifestamente eccessiva la penale che, mantenendo in capo alconcedente la proprietà del bene, gli consentiva di acquisire icanoni maturati fino al momento della risoluzione, ciòcomportando un indebito vantaggio derivante dal cumulo dellasomma dei canoni e del residuo valore del bene (cfr. Cass. n.1581 del 2020).2.11. È stata, invece, reputata coerente con la previsionecontenuta nell’art. 1526, comma 2°, c.c. la penale inserita nelcontratto di leasing traslativo che prevedeva l’acquisizione deicanoni riscossi con detrazione, dalle somme dovute alconcedente, dell’importo ricavato dalla futura vendita del benerestituito (cfr. Cass. n. 1581 del 2020; Cass. n. 25031 del 2019,in motiv.).2.12. Ne consegue che, ove la vendita o altra allocazionesul mercato del bene concesso in leasing non avvenga, non vipuò essere (come precisato da Cass. n. 15202 del 2018) “inconcreto una locupletazione che eluda il limite ... ai vantaggiperseguiti e legittimamente conseguibili dal concedente in forzadel contratto”.2.13. Se, invece, il contratto preveda una clausola penalemanifestamente eccessiva (con l’acquisizione dei canoni riscossiRic. 2020 n. 7580 - Sez. 1 - CC del 30 aprile 2026Numero r7eg istro generale 7580/2020Numero sezionale 1981/2026Numero di raccolta generale 16319/2026Data pubblicazione 26/05/2026e il mantenimento della proprietà del bene: c.d. clausola diconfisca), la stessa, ai sensi dell’art. 1526, comma 2°, c.c.,dev’essere ridotta dal giudice, anche d’ufficio (ove,naturalmente, la penale stessa sia stata fatta oggetto didomanda ovvero dedotta in giudizio come eccezione),nell’esercizio del potere correttivo della volontà delle particontrattuali affidatogli dalla legge, al fine di ristabilire in viaequitativa un congruo contemperamento degli interessicontrapposti (Cass. SU n. 18128 del 2005) e, quindi, operandouna valutazione comparativa tra il vantaggio che la penaleinserita nel contratto di leasing traslativo assicura al contraenteadempiente e il margine di guadagno che il medesimo siriprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzionedel contratto (cfr. Cass. n. 4969 del 2007 e Cass. n. 20840 del2018).2.14. Il giudice, a tale riguardo, tenuto conto dellecircostanze concrete del caso oggetto di sua cognizione e fermarestando l’irripetibilità dei canoni già riscossi, deve provvederead una stima del bene ai valori di mercato al momento dellarestituzione dello stesso (se il bene non sia stato venduto oaltrimenti allocato e, dunque, in tale evenienza costituendosi aparametro i valori rispettivamente conseguiti), detraendo,quindi, il valore stimato dalle somme dovute al concedenteovvero, in caso di fallimento dell’utilizzatore successivo allaintervenuta risoluzione contrattuale, al suo curatore (Cass.SU n. 2061 del 2021, in motiv.).2.15. In siffatto contesto, tuttavia, la società concedenteche aspiri a diventare creditore concorrente ha l’onere diformulare una domanda di insinuazione al passivo, a normadell’art. 93 l.fall., nella quale, però, invocando l’applicazionedell’eventuale clausola penale stipulata in suo favore, deveoffrire al giudice delegato la possibilità di apprezzare se taleRic. 2020 n. 7580 - Sez. 1 - CC del 30 aprile 2026Numero r8eg istro generale 7580/2020Numero sezionale 1981/2026Numero di raccolta generale 16319/2026Data pubblicazione 26/05/2026penale sia equa ovvero manifestamente eccessiva: e perconsentire siffatta valutazione da parte del giudice delegato,l’istante ha il chiaro onere di indicare la somma esattamentericavata dalla diversa allocazione del bene oggetto di leasing,ovvero, in mancanza, di allegare alla sua domanda una stimadel deposito della stessa (Cass. SU n. 2061 del 2021, in motiv.).2.16. Il concedente che voglia far valere il credito(risarcitorio) previsto da tali clausole ha, in definitiva, l’onere(che, nel caso in esame, non risulta, alla luce di quanto espostoin ricorso, adempiuto, tant’è che tale inosservanza era statacontestata già dal giudice delegato: v. il decreto impugnato, p.2) non solo di proporre la relativa domanda di ammissione alpassivo, invocando l’applicazione dell’eventuale clausola penalestipulata in suo favore, ma anche, attraverso la stessa, di offrireal giudice delegato (e non semplicemente di documentare insede di opposizione) la possibilità (che può essere poi esercitataanche in via ufficiosa) di valutare se tale penale, ai sensi e pergli effetti dell’art. 1526, comma 2°, c.c. e, più in generale,dell’art. 1384 c.c. (di cui la predetta norma costituisceapplicazione), sia effettivamente equa ovvero manifestamenteeccessiva, indicando già nel ricorso ex art. 93 l.fall. la sommaesattamente ricavata dalla diversa allocazione del bene oggettodi leasing ovvero, in mancanza, allegando alla sua domanda unastima attendibile del valore di mercato del bene medesimo almomento del deposito della stessa (Cass. SU n. 2061 del 2021,in motiv.).3. Il ricorso è, dunque, inammissibile: e come tale dev’esseredichiarato.4. Nulla per le spese di giudizio in difetto di costituzione delRic. 2020 n. 7580 - Sez. 1 - CC del 30 aprile 2026Numero r9eg istro generale 7580/2020Numero sezionale 1981/2026Numero di raccolta generale 16319/2026Data pubblicazione 26/05/20265. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n.228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 30 aprile 2026.Il PresidenteRic. 2020 n. 7580 - Sez. 1 - CC del 30 aprile 2026
Decreto Cassazione n. 16319/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris