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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05685/2026

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INANZA sul ricorso 18996/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA].A. [OSCURATO:PERSONA] L’ITALIA , in per- sona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] vide Landa, p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL], elettivamente domici- liata presso lo studio legale e tributario CMS [OSCURATO:PERSONA]- sola Scamoni in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 86; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;(n.b. ricorso per cassazione notificato solo -controricorrente - propostoavverso la sentenza n.176/ 21 /20 22 della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA, depositata il 24/1/2022; Udita la relazione della causa svolta in data 10/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 176/21/2022 depositata il 24/1/2022 accoglieva l’ appell o propost o dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del la società [OSCURATO:PERSONA] S. A. [OSCURATO:PERSONA] L’ITALIAavverso l a sentenz a della Commissione tributaria provinciale di Milanon. 524/1/2020 di accogli- mentodel ricors o introduttiv o propost o dal l a società avente ad oggetto l’avviso di accertamentoper IVA e sanzioni relativamente al periodo di imposta 2013.

2. L’atto impositivo veniva emesso , sulla base di due segnalazioni dell’Ufficio controlli fiscali della Direzione dell’Agenzia delle entrate Friuli-[OSCURATO:PERSONA],per l’omessa regolarizzazione di fatture per ope- razioni imponibili scaturenti da rapporti di coassicurazione, in viola- zione degli artt.21 e 24 d.P.R. n.633/72, sul presupposto del discono- scimento della qualificazione di operazioni esenti IVA ai sensi dell’art.10 d.P.R. n.633/1972 perché non rientra nti tra le operazioni assicurative.

Nel periodo di imposta, la contribuente aveva intrattenuto con le so- cietà [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. rapporti di coassicurazione, nell’ambitodei quali le era stato delegato , in virtù di “clausole di de- lega”da qualificarsi come mandato con rappresentanza, l a gestione di rapporti assicurativi a favore delle due deleganti, oggetto di verifica fiscale.

La controprestazione, fatturata dalla [OSCURATO:PERSONA],era un cor- rispettivo forfetario quale “commissione di delega”, ritenuto dall’Agen- zia delle entrate corrispettivo per la prestazione di servizi imponibile IVA, mentre era stato contabilizzato dalla contribuente in regime di esenzione dall’imposta armonizzata.

3. Il giudice di prime cure accoglievail ricorso introduttivo per difetto di motivazione dell’avviso,per non aver l’Agenzia allegato all’avviso di accertamentole segnalazioni cui l’atto faceva riferimento.

L’Agenzia proponeva appellolimitatamente alla debenza dell’imposta, espressamente rinunziando ad impugnare la sentenza di prime cure per la parte in cui il giudice aveva annullato le sanzioniamministrative irrogate con l’avviso di accertamento impugnato, affermando che po- tevano ritenersi sussistentiprofili di obbiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito della norma tributaria in relazione all’esenzione IVA per le operazioni dicoassicurazione in delega.

Il giudice di secondo grado riteneva superabili le questioni preliminari e, nel merito, confermava le riprese quanto al tributo, fermo restando il giudicato interno,per espressa rinuncia all’impugnazione, con riferi- mento alle sanzioni.

4. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la contri- buente, affidato a duemotivi, cui replica l’Agenzia con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso la società , in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., deduce la v iolazione e falsa appli- cazione degli artt. 56, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972, 7,comma 1, della L. n. 212/2000, 3 della L. n. 241/1990, e 2697 cod. civ.per aver il giudice ritenuto che la pretesa t ributaria potesse essere motivata per relationema due segnalazioni poste a carico di terzi – quali fonti di innesco dell’azione di verifica e controllo – che in quanto atti non conosciuti né conoscibili avrebbero dovuto essere allegate, a pena di nullità,all’avviso di accertamento impugnato.

Ciò avrebbe consenti to al contribuente, con pienezzaed immediatezza di difesa, di spiegare compiute eccezioni nel merito, mentrel’allegazione postuma di docu- menti, occorsa solo in sede giudiziale, avrebbe dovuto ritenersi irri- mediabilmente preclusa.

Del pari, la mancata allegazione deiprocessi verbali di verifica ovvero dei processi verbali di constatazione posti a basedi quelle segnalazioni – da cui eventualmente attingere e verifi- care la fondatezzadella contestazione – avrebbero dovuto essere al- legate all’atto impositivo.

Ne conseguirebbela nullità radicale ed insa- nabile per vizio di doppia motivazione per relationem ovvero per di- fetto assoluto di prova in ordine alle fonti del rilievo da cuiha avuto causa l’avviso di accertamento impugnato.

2. Il motivo è infondato.

2.1. In tema di avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, non ha l'obbligo di allegare all'atto impositivo i documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale (cfr. Cass. n.34906 del 2024), in quanto l’atto è legittimamente motivato se, ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, riporta nei tratti essenziali il contenuto delle informa- zioni rilevanti (v.

Cass. n.23686 del 2022 e giurisprudenza ivi citata).

2.2. Orbene, il giudice d’appello ha ampiamente e logicamente argo- mentato sulla questione, tra l’altro affermando a pag.5 della sentenza che: «A fronte dellastipula di un contratto di coassicurazione ai sensi dell'articolo 1911 del codice civile fra le tre società queste avevano previsto -all'interno del contratto – una convenzione o clausola di de- lega che vedeva le imprese coassicuratrici delegare la [OSCURATO:PERSONA] a concludere il contratto con l'assicurato e a gestirne l'esecuzione.

Nell'avviso l'ufficio poi spiega dettagliatamente la differenza tra il con- tratto dicoassicurazione (che vede quali contraenti le società stesse e l'assicurato) rispettoalla convenzione o clausola di delega (che invece va qualificato come un vero e proprio mandato che le coassicuratrici affidano ad una di esse per laformalizzazione del contratto con l'assi- curato e la gestione dello stesso).

L'Ufficio hatenuto distinti gli importi fatturati dalle società per le somme ricevute dal contraenteassicurato ed oggetto del contratto di assicurazione (che sono certamente esenti dalversamento dell’IVA per una specifica volontà legislativa) dagli im- porti versati dallesocietà di assicurazione ad AIG Europe in esecuzione di un vero e proprio mandatocon rappresentanza per i quali è invece previsto il versamento dell’IVA.

Da quantofin qui detto pertanto si può pervenire alla conclusione che alla società contribuenteerano stati for- niti tutti i dati necessari».

Il giudice ha consequenzialmenteconcluso, nel rispetto dei canoni giu- risprudenziali sopra richiamati, che « è sufficiente esaminare l'avviso notificato e confrontarlo con le segnalazioni provenienti dall'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] numero 512 per giungere alla conclusione che in quella segnalazione nulla vi è di ulteriore rispetto alcontenuto dell'avviso im- pugnato»(ibidem) .

2.3. A fronte di tale puntuale argomentazione la ricorrente, pur dando conto nella parte introduttiva del ricorso dell’ampia e articolata moti- vazioneespressa dal giudice d’appello sulla questione, nel corpo della censura sostanzialmente non si confronta con la ratio decidendi e gli accertamenti fattuali che la supportano, se non in un brevissimo pas- saggio a pag.13 del ricorso in cui riconosce che,secondo la CTR, l’Uf- ficio ha riprodotto nell’avviso il contenuto essenziale degli atti richia- mati.

P er il resto, il mezzo di impugnazione si limita a riproporre le difese di merito già vagliate dal giudicee da questi disattese con un argomentazione che si colloca nel pieno rispetto della giurisprudenza della Sezione.

3. Con il secondo motivo la ricorrente, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deduce la n ullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.; i giudici dell’appello, travisando leprove offerte al loro con- vincimento avrebbero erroneamente confermato la pretesa avanzata in danno dell’odiernaricorrente sebbene sulla scorta delle segnalazioni n. 512/2018 e n. 490/2018, poste a fondamento della pretesa, non sia possibile evincere la riferibilità dellapretesa alla [OSCURATO:PERSONA] S.A., in quanto innessuna parte del testo e dei contenuti ivi enucleati viene indicato il nome della s ocietà né i relativi importi posti a suo carico, elementiche avrebbero dovuto costituire il nucleo del “contenuto es- senziale” da riportarsi, per relationem, nell’attoimpositivo.

4. Il motivoè inammissibile. 4.1.La censura è relativa al preteso travisamento della prova da parte delgiudice, perché il contenuto dell’atto impositivo, che richiama le due segnalazionidel 2018, non avrebbe consentito alla società di identifi- careil contenuto essenziale delle prestazioni derivanti dalle clausole di deleganei contratti di coassicurazione. 4.2.Orbene, l a ricorrente non considera che il travisamento del conte- nutooggettivo della prova ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorioin sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'i nfor- mazioneprobatoria al fatto probatorio .

Tale eventuale vizio trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto,laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c od . proc.c iv . e non con un motivo di ricorso per cassazione, che è perciò inammissibile. 4.3.Ma anche a voler considerare che se il fatto probatorio evidenziato nelmotivo abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbea pronunciare e, cioè, anche a voler ritenere che il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti , comunqueil vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.4, o n. 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale osostanziale (Cass. Sez .

U , sentenza n. 5792 del 05/03/2024 ) .

Il fatto sottesoal motivo consiste nel la riferibilità della pretesa in senso sog- gettivoed oggettivo alla [OSCURATO:PERSONA] e perciò non può in alcun modo essereconsiderato un fatto processuale, con conseguente inammissi- bilitàdella doglianza anche sotto quest’ultimo profilo. 4.4.Infine, ulteriore profilo di inammissibilità è la manifesta infonda- tezzanel merito della questione , e si rinvia al proposito alla giurispru- denza consolidata di Sezione (cfr. Cass. 24713 del 2020, Cass. nn. 31012 e 31014 del 2025), incluso un precedente specifico reso dalla Cortetra le stesse parti in tempi recenti (Cass. n. 1685/2022).

5. Da quanto sopra esposto discende lareiezione del ricorso.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccom- benza.

P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in 2.400 euro per compensi,oltre spese prenotate a debito.

Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, su

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INANZA sul ricorso 18996/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA].A. [OSCURATO:PERSONA] L’ITALIA , in per- sona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] vide Landa, p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL], elettivamente domici- liata presso lo studio legale e tributario CMS [OSCURATO:PERSONA]- sola Scamoni in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 86; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;(n.b. ricorso per cassazione notificato solo -controricorrente - propostoavverso la sentenza n.176/ 21 /20 22 della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA, depositata il 24/1/2022; Udita la relazione della causa svolta in data 10/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 176/21/2022 depositata il 24/1/2022 accoglieva l’ appell o propost o dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del la società [OSCURATO:PERSONA] S. A. [OSCURATO:PERSONA] L’ITALIAavverso l a sentenz a della Commissione tributaria provinciale di Milanon. 524/1/2020 di accogli- mentodel ricors o introduttiv o propost o dal l a società avente ad oggetto l’avviso di accertamentoper IVA e sanzioni relativamente al periodo di imposta 2013. 2. L’atto impositivo veniva emesso , sulla base di due segnalazioni dell’Ufficio controlli fiscali della Direzione dell’Agenzia delle entrate Friuli-[OSCURATO:PERSONA],per l’omessa regolarizzazione di fatture per ope- razioni imponibili scaturenti da rapporti di coassicurazione, in viola- zione degli artt.21 e 24 d.P.R. n.633/72, sul presupposto del discono- scimento della qualificazione di operazioni esenti IVA ai sensi dell’art.10 d.P.R. n.633/1972 perché non rientra nti tra le operazioni assicurative. Nel periodo di imposta, la contribuente aveva intrattenuto con le so- cietà [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. rapporti di coassicurazione, nell’ambitodei quali le era stato delegato , in virtù di “clausole di de- lega”da qualificarsi come mandato con rappresentanza, l a gestione di rapporti assicurativi a favore delle due deleganti, oggetto di verifica fiscale. La controprestazione, fatturata dalla [OSCURATO:PERSONA],era un cor- rispettivo forfetario quale “commissione di delega”, ritenuto dall’Agen- zia delle entrate corrispettivo per la prestazione di servizi imponibile IVA, mentre era stato contabilizzato dalla contribuente in regime di esenzione dall’imposta armonizzata. 3. Il giudice di prime cure accoglievail ricorso introduttivo per difetto di motivazione dell’avviso,per non aver l’Agenzia allegato all’avviso di accertamentole segnalazioni cui l’atto faceva riferimento. L’Agenzia proponeva appellolimitatamente alla debenza dell’imposta, espressamente rinunziando ad impugnare la sentenza di prime cure per la parte in cui il giudice aveva annullato le sanzioniamministrative irrogate con l’avviso di accertamento impugnato, affermando che po- tevano ritenersi sussistentiprofili di obbiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito della norma tributaria in relazione all’esenzione IVA per le operazioni dicoassicurazione in delega. Il giudice di secondo grado riteneva superabili le questioni preliminari e, nel merito, confermava le riprese quanto al tributo, fermo restando il giudicato interno,per espressa rinuncia all’impugnazione, con riferi- mento alle sanzioni. 4. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la contri- buente, affidato a duemotivi, cui replica l’Agenzia con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la società , in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., deduce la v iolazione e falsa appli- cazione degli artt. 56, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972, 7,comma 1, della L. n. 212/2000, 3 della L. n. 241/1990, e 2697 cod. civ.per aver il giudice ritenuto che la pretesa t ributaria potesse essere motivata per relationema due segnalazioni poste a carico di terzi – quali fonti di innesco dell’azione di verifica e controllo – che in quanto atti non conosciuti né conoscibili avrebbero dovuto essere allegate, a pena di nullità,all’avviso di accertamento impugnato. Ciò avrebbe consenti to al contribuente, con pienezzaed immediatezza di difesa, di spiegare compiute eccezioni nel merito, mentrel’allegazione postuma di docu- menti, occorsa solo in sede giudiziale, avrebbe dovuto ritenersi irri- mediabilmente preclusa. Del pari, la mancata allegazione deiprocessi verbali di verifica ovvero dei processi verbali di constatazione posti a basedi quelle segnalazioni – da cui eventualmente attingere e verifi- care la fondatezzadella contestazione – avrebbero dovuto essere al- legate all’atto impositivo. Ne conseguirebbela nullità radicale ed insa- nabile per vizio di doppia motivazione per relationem ovvero per di- fetto assoluto di prova in ordine alle fonti del rilievo da cuiha avuto causa l’avviso di accertamento impugnato. 2. Il motivo è infondato. 2.1. In tema di avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, non ha l'obbligo di allegare all'atto impositivo i documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale (cfr. Cass. n.34906 del 2024), in quanto l’atto è legittimamente motivato se, ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, riporta nei tratti essenziali il contenuto delle informa- zioni rilevanti (v. Cass. n.23686 del 2022 e giurisprudenza ivi citata). 2.2. Orbene, il giudice d’appello ha ampiamente e logicamente argo- mentato sulla questione, tra l’altro affermando a pag.5 della sentenza che: «A fronte dellastipula di un contratto di coassicurazione ai sensi dell'articolo 1911 del codice civile fra le tre società queste avevano previsto -all'interno del contratto – una convenzione o clausola di de- lega che vedeva le imprese coassicuratrici delegare la [OSCURATO:PERSONA] a concludere il contratto con l'assicurato e a gestirne l'esecuzione. Nell'avviso l'ufficio poi spiega dettagliatamente la differenza tra il con- tratto dicoassicurazione (che vede quali contraenti le società stesse e l'assicurato) rispettoalla convenzione o clausola di delega (che invece va qualificato come un vero e proprio mandato che le coassicuratrici affidano ad una di esse per laformalizzazione del contratto con l'assi- curato e la gestione dello stesso). L'Ufficio hatenuto distinti gli importi fatturati dalle società per le somme ricevute dal contraenteassicurato ed oggetto del contratto di assicurazione (che sono certamente esenti dalversamento dell’IVA per una specifica volontà legislativa) dagli im- porti versati dallesocietà di assicurazione ad AIG Europe in esecuzione di un vero e proprio mandatocon rappresentanza per i quali è invece previsto il versamento dell’IVA. Da quantofin qui detto pertanto si può pervenire alla conclusione che alla società contribuenteerano stati for- niti tutti i dati necessari». Il giudice ha consequenzialmenteconcluso, nel rispetto dei canoni giu- risprudenziali sopra richiamati, che « è sufficiente esaminare l'avviso notificato e confrontarlo con le segnalazioni provenienti dall'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] numero 512 per giungere alla conclusione che in quella segnalazione nulla vi è di ulteriore rispetto alcontenuto dell'avviso im- pugnato»(ibidem) . 2.3. A fronte di tale puntuale argomentazione la ricorrente, pur dando conto nella parte introduttiva del ricorso dell’ampia e articolata moti- vazioneespressa dal giudice d’appello sulla questione, nel corpo della censura sostanzialmente non si confronta con la ratio decidendi e gli accertamenti fattuali che la supportano, se non in un brevissimo pas- saggio a pag.13 del ricorso in cui riconosce che,secondo la CTR, l’Uf- ficio ha riprodotto nell’avviso il contenuto essenziale degli atti richia- mati. P er il resto, il mezzo di impugnazione si limita a riproporre le difese di merito già vagliate dal giudicee da questi disattese con un argomentazione che si colloca nel pieno rispetto della giurisprudenza della Sezione. 3. Con il secondo motivo la ricorrente, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deduce la n ullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.; i giudici dell’appello, travisando leprove offerte al loro con- vincimento avrebbero erroneamente confermato la pretesa avanzata in danno dell’odiernaricorrente sebbene sulla scorta delle segnalazioni n. 512/2018 e n. 490/2018, poste a fondamento della pretesa, non sia possibile evincere la riferibilità dellapretesa alla [OSCURATO:PERSONA] S.A., in quanto innessuna parte del testo e dei contenuti ivi enucleati viene indicato il nome della s ocietà né i relativi importi posti a suo carico, elementiche avrebbero dovuto costituire il nucleo del “contenuto es- senziale” da riportarsi, per relationem, nell’attoimpositivo. 4. Il motivoè inammissibile. 4.1.La censura è relativa al preteso travisamento della prova da parte delgiudice, perché il contenuto dell’atto impositivo, che richiama le due segnalazionidel 2018, non avrebbe consentito alla società di identifi- careil contenuto essenziale delle prestazioni derivanti dalle clausole di deleganei contratti di coassicurazione. 4.2.Orbene, l a ricorrente non considera che il travisamento del conte- nutooggettivo della prova ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorioin sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'i nfor- mazioneprobatoria al fatto probatorio . Tale eventuale vizio trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto,laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c od . proc.c iv . e non con un motivo di ricorso per cassazione, che è perciò inammissibile. 4.3.Ma anche a voler considerare che se il fatto probatorio evidenziato nelmotivo abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbea pronunciare e, cioè, anche a voler ritenere che il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti , comunqueil vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.4, o n. 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale osostanziale (Cass. Sez . U , sentenza n. 5792 del 05/03/2024 ) . Il fatto sottesoal motivo consiste nel la riferibilità della pretesa in senso sog- gettivoed oggettivo alla [OSCURATO:PERSONA] e perciò non può in alcun modo essereconsiderato un fatto processuale, con conseguente inammissi- bilitàdella doglianza anche sotto quest’ultimo profilo. 4.4.Infine, ulteriore profilo di inammissibilità è la manifesta infonda- tezzanel merito della questione , e si rinvia al proposito alla giurispru- denza consolidata di Sezione (cfr. Cass. 24713 del 2020, Cass. nn. 31012 e 31014 del 2025), incluso un precedente specifico reso dalla Cortetra le stesse parti in tempi recenti (Cass. n. 1685/2022). 5. Da quanto sopra esposto discende lareiezione del ricorso. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccom- benza. P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in 2.400 euro per compensi,oltre spese prenotate a debito. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, su
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