CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 20392/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 110, 610 e 614 cod. pen., rideterminando la pena loro inflitta (fatti commessi in Milano l'8 agosto 2018); - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, articolando, ciascuno, quattro motivi; - che in data 7 maggio 2024 è pervenuta in Cancelleria istanza a firma dell'[OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dei ricorrenti, per un differimento dell'odierna udienza in vista del raggiungimento di un accordo transattivo con la parte offesa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - che il differimento richiesto dai difensori dei ricorrenti non può essere accordato, vuoi perché se ne è fatta istanza non tempestiva (soltanto il giorno precedente rispetto all'odierna udienza), vuoi perché nulla di concreto è stato addotto a sostegno della serietà e della praticabilità del prospettato accordo; - che il primo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta l'erronea valutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 13 - 15 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto provata la responsabilità del ricorrente sulla base di plurimi indizi, gravi, precisi e concordanti, nonché sulla base dell'esistenza in capo alla persona offesa di un titolo valido e legittimo di uso dell'immobile, desumibile dal contratto di locazione dello stesso, depositato in atti), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi (in punto di affermazione di responsabilità) sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che eccepiscono l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste Abdelsayed, sono generici e manifestamente infondati, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «Il diritto di un testimone all'assistenza di un interprete non discende automaticamente dal suo "status" di straniero o apolide, ma richiede l'ulteriore presupposto indefettibile dell'accertata incapacità di comprensione della lingua italiana>> (Sez. 3, n. 23941 del 22/04/2021, Rv. 281347; Sez. 2, n. 30379 del 19/06/2018, Rv. 273246); incapacità di cui la Corte territoriale ha escluso la sussistenza con motivazione rassegnata nei limiti della plausibile opinabilità di apprezzamento, avendo dato atto della circostanza che il teste fosse [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 anni e che si fosse espresso correttamente davanti alla polizia giudiziaria, usando anche una terminologia specifica, tale da non lasciare dubbi circa la sua comprensione della lingua italiana (vedasi pag. 16 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che denuncia violazione di legge in relazione all'errore di fatto nel quale sarebbe caduto il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e in relazione, pertanto, alla corretta qualificazione giuridica della comune condotta, non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che le riportate censure erano state formulate nel giudizio di appello per conto del solo [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente in Cassazione, e, quindi, non anche nell'interesse dell'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]; donde, sussiste la preclusione di cui agli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - che il quarto motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che censura l'operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 20 della sentenza impugnata), e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pagg. 19 e 20 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha evidenziato gli indici di peculiare gravità della condotta dell'imputato); - che il primo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che denuncia l'inosservanza dell'art. 129-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato posto che questa Corte ha già più volte affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice nega al richiedente l'accesso ai programmi di giustizia riparativa ai sensi dell'art. 129- bis cod. proc. pen., non avendo lo stesso natura giurisdizionale (Sez. 2, n. 6595 del 12/12/2023, dep. 2024, Rv. 285930): infatti, è stato spiegato che:«la mancata previsione per i provvedimenti di cui trattasi, all'interno del procedimento/processo penale, di un regime impugnatorio ad hoc analogo a quello dei provvedimenti aventi natura giurisdizionale, non costituisce mera ed ingiustificata lacuna bensì scelta consapevole, perché ricollegata alla "speciale" natura, non giurisdizionale, del nuovo istituto, del legislatore»; donde, anche l'implicito rigetto della richiesta di applicazione della giustizia riparativa non è censurabile in questa sede; - che il terzo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che censura, sotto l'egida del vizio di violazione dell'art. 110 cod. pen. e del vizio di motivazione, l'affermazione di responsabilità concorsuale della ricorrente, è generico, versato in fatto e manifestamente infondato, posto che già la sentenza di primo grado, che si salda nel suo sviluppo argomentativo con quella di secondo grado, dando luogo ad un unico impianto motivazionale (Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Rv. 216906), aveva dato atto di come il custode dello stabile avesse visto l'uomo dalla carnagione chiara e la donna (cfr. [OSCURATO:PERSONA]) fuori dall'appartamento, mentre gli altri tre uomini dal colore scuro della pelle entravano all'interno (vedasi pag. 10 della sentenza di primo grado e pag. 18 della sentenza impugnata); - che il quarto motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (vedasi pagg. 19 e 20 della sentenza impugnata; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della