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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 1994

Cassazione n. 03580/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/04/1994 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 11 gennaio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 23 giugno 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta un vizio di motivazione in ordine alla prova dell'attribuzione all'imputato dei fatti contestati, è manifestamente infondato, in quanto smentito dalla lettura del provvedimento impugnato, che risulta infatti connotato da logiche argomentazioni e da una corretta disamina dei dati probatori (si vedano, in particolare, le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha enucleato una pluralità di indizi dai quali dedurre con certezza la responsabilità dell'imputato, facendo questi parte del gruppo identificato dalle forze dell'ordine, quale unico possibile autore delle azioni criminose, anche alla luce delle dichiarazione del teste Bertoneri); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/04/1994 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 11 gennaio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 23 giugno 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta un vizio di motivazione in ordine alla prova dell'attribuzione all'imputato dei fatti contestati, è manifestamente infondato, in quanto smentito dalla lettura del provvedimento impugnato, che risulta infatti connotato da logiche argomentazioni e da una corretta disamina dei dati probatori (si vedano, in particolare, le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha enucleato una pluralità di indizi dai quali dedurre con certezza la responsabilità dell'imputato, facendo questi parte del gruppo identificato dalle forze dell'ordine, quale unico possibile autore delle azioni criminose, anche alla luce delle dichiarazione del teste Bertoneri); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente
Sentenza Cassazione n. 03580/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris