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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 settembre 2023

Cassazione n. 44344/2023

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 del Tribunale di Bergamo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

Invero, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurirnis, Sez.

F., ord. n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Nella specie, in riferimento ai reati contestati, in relazione ai quali l'imputato ha eccepito la mancata pronuncia ex art.129 cod. proc. pen., il giudice del patteggiamento ha comunque dato atto che "non sussistono i presupposti per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. alla luce degli esiti della perquisizione del 7-1-2018, quando a bordo dell'autovettura condotta dall'imputato sono stati rinvenuti due involucri contenenti cocaina, e dalle concordi dichiarazioni rese dagli acquirenti della droga, che hanno riconosciuto con certezza il proprio spacciatore nell'effige dell'imputato" e ha ritenuta corretta la qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (come richiesto dalle parti).

Pertanto, non sussistono neppure i presupposti per rilevare l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza che, ai sensi del citato art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, PG in proc.

Cari, Rv. 279842 - 01 che ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso).

Rilevato, pertanto, che alla dichiarazione di inammissibilità con procedura de plano segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non rinvenendosi elementi dai quali dedurre assenza di colpa nella proposizione del ricorso stesso - della somma, giudicata congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14/09/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 del Tribunale di Bergamo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Invero, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurirnis, Sez. F., ord. n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Nella specie, in riferimento ai reati contestati, in relazione ai quali l'imputato ha eccepito la mancata pronuncia ex art.129 cod. proc. pen., il giudice del patteggiamento ha comunque dato atto che "non sussistono i presupposti per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. alla luce degli esiti della perquisizione del 7-1-2018, quando a bordo dell'autovettura condotta dall'imputato sono stati rinvenuti due involucri contenenti cocaina, e dalle concordi dichiarazioni rese dagli acquirenti della droga, che hanno riconosciuto con certezza il proprio spacciatore nell'effige dell'imputato" e ha ritenuta corretta la qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (come richiesto dalle parti). Pertanto, non sussistono neppure i presupposti per rilevare l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza che, ai sensi del citato art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, PG in proc. Cari, Rv. 279842 - 01 che ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso). Rilevato, pertanto, che alla dichiarazione di inammissibilità con procedura de plano segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non rinvenendosi elementi dai quali dedurre assenza di colpa nella proposizione del ricorso stesso - della somma, giudicata congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14/09/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44344/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris