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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07695/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE cli ROMA dato avviso alle parti;- -- -- i , udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letto il ricorso e la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato, in via preliminare, che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza n. 14858/19 di questa Corte, è stato proposto come istanza di revisione da difensore sfornito di procura speciale; Considerato che costituisce ius receptum che in tema di revisione, è inammissibile l'istanza proposta dal difensore privo di procura speciale, trovando la limitazione giustificazione nel carattere assolutamente personale della richiesta (cfr Sez. 6, n. 27720 del 03/04/2019, Rv. 276223 - 01; Sez. 3, n. 16743 del 04/03/2009, Rv. 243619 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 03

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE cli ROMA dato avviso alle parti;- -- -- i , udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letto il ricorso e la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato, in via preliminare, che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza n. 14858/19 di questa Corte, è stato proposto come istanza di revisione da difensore sfornito di procura speciale; Considerato che costituisce ius receptum che in tema di revisione, è inammissibile l'istanza proposta dal difensore privo di procura speciale, trovando la limitazione giustificazione nel carattere assolutamente personale della richiesta (cfr Sez. 6, n. 27720 del 03/04/2019, Rv. 276223 - 01; Sez. 3, n. 16743 del 04/03/2009, Rv. 243619 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 03
Sentenza Cassazione n. 07695/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris