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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 febbraio 2026

Cassazione n. 29186/2026

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di, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino emessa in data 26/02/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale delprocedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 26/02/2026 il Tribunale di Torino in funzione digiudice del riesame ha riformato l’ordinanza di applicazione della misuracautelare della custodia in carcere nei confronti del ricorrente, sostituendo talemisura con quella dell’obbligo di presentazione quotidiana alla p.g., previariqualificazione del reato di rapina contestato nell’imputazione provvisoria inquello di furto pluriaggravato.2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il SostitutoProcuratore della Repubblica del Tribunale di Torino, articolando un unico motivocon il quale si contesta la qualificazione giuridica operata dal Tribunale delriesame, basata sull'assunto errato che l'anziana vittima non è stata oggetto dialcun atto di coercizione diretto alla sua persona da parte di Affaoui, né nelmomento in cui questi si è avvicinato per la prima volta alla vettura della vittima,interponendosi fra quest’ultima e la portiera del veicolo, impedendole dichiuderla e simulando l'offerta di vendita di merce, né nel momento successivo incui l’indagato ha riaperto la portiera dell'autovettura che la vittima era riuscita achiudere per riprendere la contrattazione, consentendo così al complice, ilcoindagato Qnaiti, di impossessarsi della borsa della persona offesa, poggiata sulsedile anteriore lato passeggero.2.1.

Osserva il Pubblico ministero ricorrente che, se è vero che la vittimasi è accorta della sottrazione della borsa soltanto dopo la consumazione delreato, è anche vero che essa ha percepito immediatamente la minaccia o laviolenza insite nel fatto di colui che, ostacolando la chiusura della portiera dellavettura e successivamente riaprendola, ha in sostanza impedito ogni movimentodella vittima, la quale, per di più novantatreenne, ha dichiarato di non avereneanche avuto la forza per allontanare il soggetto che ne stava limitando lalibertà personale.

Al riguardo, il ricorrente richiama la giurisprudenza di questaCorte che, in tema di rapina impropria, individua l’elemento materiale dellaviolenza alla persona nella condotta di colui che frappone un ostacoloall’autonomia psico-fisica della vittima.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso del Pubblico Ministero è fondato per le ragioni che seguono.

Nediscende l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata per nuovo giudiziodinnanzi al Tribunale di Torino competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod.proc. pen.2.

Va premesso che questa Corte è costante nel ritenere che qualsiasiimpugnazione deve essere assistita da uno specifico e concreto interesse, di cuideve essere apprezzata l'attualità, che, in materia cautelare, con riguardo allaposizione del Pubblico ministero, è correlato alla possibilità dell'adozione o delripristino della misura che lo stesso pubblico ministero aveva richiesto, sicchéesso deve fornire elementi idonei a suffragarne l'attualità in relazione a tutti ipresupposti per l'adozione della misura, anche se il provvedimento impugnatonon ne abbia esaminato taluno (tra altre: Sez. 6, n. 43948 del 21/09/2023,Manna, Rv. 285400-01; Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355-01; Sez. 2, n. 2716 del 17/12/2025, dep. 2026, Lombardi, non massimata).Ebbene, nel caso in esame, le doglianze formulate dal Pubblico ministero con ilmotivo di ricorso non sono riferite soltanto al profilo della qualificazione giuridicadel fatto quale furto piuttosto che quale rapina impropria consumata, essendostata enucleata specifica censura anche sotto il profilo delle diverse esigenzecautelari connesse al più grave reato di rapina, non adeguatamente tutelate dallamisura applicata in via sostitutiva dal Tribunale del riesame.3.

Ciò premesso, si deve rilevare come il Tribunale abbia reso sul punto difatto una motivazione carente e in parte apodittica (p. 6 ordinanza impugnata),quanto alla condotta posta in essere dal Affaoui (con particolare riferimento allaesplicazione di violenza e forza in danno della sola res e non della personaoffesa) e non abbia correttamente applicato nel caso di specie i princìpicostantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità che ha chiarito inmodo costante e condivisibile che: - in tema di rapina integra il requisito dellaviolenza, quale elemento materiale del reato, non soltanto l'esercizio sulsoggetto passivo di un vero e proprio costringimento fisico, ma anche qualsiasicoartazione della libertà fisica o psichica del medesimo, conseguentementeindotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare od omettere qualche cosa (Sez. 2,n. 29215 del 08/09/2020, Borrelli, Rv. 279813-01; Sez. 2, n. 23888 del06/07/2020, Checcarini, Rv. 279587-01; Sez. 2, n. 28389 del 27/04/2017, DeMuzio, Rv. 270180-01); - in tema di rapina, l'elemento oggettivo del reato puòessere costituito anche dal compimento di un'azione violenta nei confronti di unacosa qualora questa forma di violenza sia tale da esprimere un messaggiominatorio nei confronti della persona al fine di annullarne o limitarne la capacitàdi autodeterminazione (Sez. 2, n. 36179 del 14/08/2021, Randazzo, Rv. 281966-01; Sez. 2, n. 8961 del 16/02/2016, Bellomo, Rv. 266101-01); - ai finidell'integrazione del reato di rapina, è sufficiente l'utilizzo da parte dell'agente diun pur ridotto coefficiente di forza impeditiva contro il soggetto passivo, idonea aprodurre coazione fisica, assoluta o relativa (Sez. 6, n. 46931 del 25/10/2022,Seferovic, Rv. 284021-01).4.

Da quanto esposto, consegue l’annullamento sul punto del provvedimentoimpugnato con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Torino, competente aisensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. affinché provveda nell’ambito dellapropria piena discrezionalità alla valutazione devoluta in applicazione degliapprodi ermeneutici appena richiamati.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torinocompetente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino emessa in data 26/02/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale delprocedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 26/02/2026 il Tribunale di Torino in funzione digiudice del riesame ha riformato l’ordinanza di applicazione della misuracautelare della custodia in carcere nei confronti del ricorrente, sostituendo talemisura con quella dell’obbligo di presentazione quotidiana alla p.g., previariqualificazione del reato di rapina contestato nell’imputazione provvisoria inquello di furto pluriaggravato.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il SostitutoProcuratore della Repubblica del Tribunale di Torino, articolando un unico motivocon il quale si contesta la qualificazione giuridica operata dal Tribunale delriesame, basata sull'assunto errato che l'anziana vittima non è stata oggetto dialcun atto di coercizione diretto alla sua persona da parte di Affaoui, né nelmomento in cui questi si è avvicinato per la prima volta alla vettura della vittima,interponendosi fra quest’ultima e la portiera del veicolo, impedendole dichiuderla e simulando l'offerta di vendita di merce, né nel momento successivo incui l’indagato ha riaperto la portiera dell'autovettura che la vittima era riuscita achiudere per riprendere la contrattazione, consentendo così al complice, ilcoindagato Qnaiti, di impossessarsi della borsa della persona offesa, poggiata sulsedile anteriore lato passeggero.2.1. Osserva il Pubblico ministero ricorrente che, se è vero che la vittimasi è accorta della sottrazione della borsa soltanto dopo la consumazione delreato, è anche vero che essa ha percepito immediatamente la minaccia o laviolenza insite nel fatto di colui che, ostacolando la chiusura della portiera dellavettura e successivamente riaprendola, ha in sostanza impedito ogni movimentodella vittima, la quale, per di più novantatreenne, ha dichiarato di non avereneanche avuto la forza per allontanare il soggetto che ne stava limitando lalibertà personale. Al riguardo, il ricorrente richiama la giurisprudenza di questaCorte che, in tema di rapina impropria, individua l’elemento materiale dellaviolenza alla persona nella condotta di colui che frappone un ostacoloall’autonomia psico-fisica della vittima.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso del Pubblico Ministero è fondato per le ragioni che seguono. Nediscende l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata per nuovo giudiziodinnanzi al Tribunale di Torino competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod.proc. pen.2. Va premesso che questa Corte è costante nel ritenere che qualsiasiimpugnazione deve essere assistita da uno specifico e concreto interesse, di cuideve essere apprezzata l'attualità, che, in materia cautelare, con riguardo allaposizione del Pubblico ministero, è correlato alla possibilità dell'adozione o delripristino della misura che lo stesso pubblico ministero aveva richiesto, sicchéesso deve fornire elementi idonei a suffragarne l'attualità in relazione a tutti ipresupposti per l'adozione della misura, anche se il provvedimento impugnatonon ne abbia esaminato taluno (tra altre: Sez. 6, n. 43948 del 21/09/2023,Manna, Rv. 285400-01; Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355-01; Sez. 2, n. 2716 del 17/12/2025, dep. 2026, Lombardi, non massimata).Ebbene, nel caso in esame, le doglianze formulate dal Pubblico ministero con ilmotivo di ricorso non sono riferite soltanto al profilo della qualificazione giuridicadel fatto quale furto piuttosto che quale rapina impropria consumata, essendostata enucleata specifica censura anche sotto il profilo delle diverse esigenzecautelari connesse al più grave reato di rapina, non adeguatamente tutelate dallamisura applicata in via sostitutiva dal Tribunale del riesame.3. Ciò premesso, si deve rilevare come il Tribunale abbia reso sul punto difatto una motivazione carente e in parte apodittica (p. 6 ordinanza impugnata),quanto alla condotta posta in essere dal Affaoui (con particolare riferimento allaesplicazione di violenza e forza in danno della sola res e non della personaoffesa) e non abbia correttamente applicato nel caso di specie i princìpicostantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità che ha chiarito inmodo costante e condivisibile che: - in tema di rapina integra il requisito dellaviolenza, quale elemento materiale del reato, non soltanto l'esercizio sulsoggetto passivo di un vero e proprio costringimento fisico, ma anche qualsiasicoartazione della libertà fisica o psichica del medesimo, conseguentementeindotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare od omettere qualche cosa (Sez. 2,n. 29215 del 08/09/2020, Borrelli, Rv. 279813-01; Sez. 2, n. 23888 del06/07/2020, Checcarini, Rv. 279587-01; Sez. 2, n. 28389 del 27/04/2017, DeMuzio, Rv. 270180-01); - in tema di rapina, l'elemento oggettivo del reato puòessere costituito anche dal compimento di un'azione violenta nei confronti di unacosa qualora questa forma di violenza sia tale da esprimere un messaggiominatorio nei confronti della persona al fine di annullarne o limitarne la capacitàdi autodeterminazione (Sez. 2, n. 36179 del 14/08/2021, Randazzo, Rv. 281966-01; Sez. 2, n. 8961 del 16/02/2016, Bellomo, Rv. 266101-01); - ai finidell'integrazione del reato di rapina, è sufficiente l'utilizzo da parte dell'agente diun pur ridotto coefficiente di forza impeditiva contro il soggetto passivo, idonea aprodurre coazione fisica, assoluta o relativa (Sez. 6, n. 46931 del 25/10/2022,Seferovic, Rv. 284021-01).4. Da quanto esposto, consegue l’annullamento sul punto del provvedimentoimpugnato con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Torino, competente aisensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. affinché provveda nell’ambito dellapropria piena discrezionalità alla valutazione devoluta in applicazione degliapprodi ermeneutici appena richiamati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torinocompetente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
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