CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 aprile 2025
Cassazione n. 26671/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - Sent. n. sez. 633/2025 CC - 30/04/2025 R.G.N. 7154/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata l’8 novembre 2024 dalla Corte di appello di Salerno, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine a due episodi di furto tentato, commessi in concorso con altra persona non identificata. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26671/2025 Roma, lì, 21/07/2025 Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato avrebbe atteso nella propria autovettura il correo, mentre questi si introduceva nelle abitazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nel tentativo di sottrarre le cose mobili ivi custodite. I reati non venivano consumati in quanto una vicina, tale [OSCURATO:PERSONA], si accorgeva di quanto stava accadendo e urlava, attirando l’attenzione anche di altri vicini. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 191 e 195 cod. proc. pen. Rappresenta che: l'attività istruttoria si era ridotta alla sola escussione del teste Bidetti, della Stazione dei Carabinieri di Campagna, che aveva riferito in ordine agli accertamenti effettuati sul luogo dei delitti, dopo la segnalazione telefonica ricevuta da [OSCURATO:PERSONA]; all’esito degli accertamenti, non era emerso alcun elemento che consentiva di ricondurre i tentativi di furto all’imputato; la Cavaliere non era stata mai escussa e neppure identificata. Tanto premesso, il ricorrente deduce l’inutilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], riferite in dibattimento dal teste Bidetti, in violazione del divieto di testimonianza indiretta, posto dall’art. 195 cod. proc. pen. Censura, inoltre, l’ordinanza con la quale la Corte di appello ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale con l’escussione, previa compiuta identificazione, della Cavaliere. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero indicato elementi utili esclusivamente a dimostrare l'oggettiva sussistenza dei reati, ma non avrebbero indicato alcun elemento concreto dal quale poter desumere che l'imputato avesse effettivamente concorso nella commissione dei furti. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il secondo motivo. 1.1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla presunta violazione dell’art. 195 cod. proc. pen., è infondato. Va precisato che le dichiarazioni contestate era state rese dalla Cavaliere nel corso della sua segnalazione al numero di emergenza dei carabinieri e poi riferite dal teste Bidetti, della Stazione dei Carabinieri di Campagna, nel corso del dibattimento. Ebbene, va rilevato che il divieto di testimonianza indiretta, posto dall’art. 195 cod. proc. pen., riguarda le dichiarazioni che sono state o che avrebbero dovuto essere verbalizzate e, tra queste, non rientrano quelle ricevute telefonicamente ai numeri di emergenza: «il divieto di testimonianza indiretta previsto dall'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen. non riguarda le dichiarazioni o le informazioni acquisite dalla polizia giudiziaria da telefonate ricevute a numeri di emergenza» (Sez. 2, n. 4800 del 18/01/2013, Massullo, Rv. 255203). Risulta, poi, pacifico che, in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, il giudice dell'appello abbia ampio potere discrezionale. Al riguardo, va ribadito che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820). La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in ragione della natura eccezionale del rimedio previsto dall’art. 603 cod. proc. pen., la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale, in cassazione, può essere censurata solo qualora si dimostri l’oggettiva necessità dell’incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Cozzetto, Rv. 258236). Ebbene, nel caso in esame, va rilevato che, sul punto in questione, il motivo si presenta eccessivamente generico, atteso che il ricorrente si limita a lamentarsi della mancata identificazione e della mancata escussione della Cavaliere. 1.2. Il secondo motivo è fondato. Va ricordato che «sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività» (Sez. 5, Sentenza n. 2916 del 13/12/2013, Dell’Agnola, Rv. 257967). Ebbene, nel caso in esame, la Corte di appello, a fronte di un motivo di gravame con il quale la difesa aveva chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto, sostenendo che non vi fossero elementi per ricondurre i reati alla responsabilità del Corrado, si è limitata, in maniera generica, a richiamare la ricostruzione della vicenda operata in primo grado, senza, tuttavia, indicare quali elementi concreti dimostrassero la partecipazione dell'imputato alla commissione dei delitti. Dalla lettura della sentenza, si desume che l'unico elemento a carico dell’imputato è costituito dal fatto che a lui era intestata l'auto dalla quale era uscita la persona che aveva tentato di eseguire materialmente i furti; auto che poi si era allontanata velocemente dal luogo del delitto, quando la Cavaliere aveva iniziato ad urlare. La circostanza che l'auto fosse intestata all'imputato è un elemento significativo, ma manca qualsiasi sforzo argomentativo per dimostrare che, al momento del fatto, alla guida del veicolo vi fosse l'imputato. La Corte territoriale, in ogni caso, a fronte di uno specifico motivo di appello sul punto, avrebbe dovuto indicare gli elementi a carico dell’imputato e spiegare, in assenza di prove dirette, il ragionamento che l’induceva a risalire da quegli elementi alla dimostrazione del fatto contestato. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli. Così deciso, il 30 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]