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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 gennaio 2025

Cassazione n. 24936/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SIENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la qualificazione delricorso c o me o ppo s izion e , disp o n e ndo l a t r a s mi s s i o n e de g li a t ti a l T r ibunale diSiena p e r l'u l te r i o re c o rso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 ottobre 2024 il T ribunale di Siena ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza di applicazione della pena in data 24 aprile 2019.

A ragione della decisione osservava che il condannato, come risulta dalla nota dei carabinieri in data 21/02/2024 , non ave va e seguito l ’ attività non retribuita presso un’ associazione di volontariato così non ottemperando agli obblighi imposti dall'articolo 165cod. pen. per il godimento del bene ficio.

2. Consuccessiva ordinanza, emessa in data 16 gennaio 2025, il Tribunale di Siena ha dichiarato inammissibile l'istanza col quale Lumini aveva chiesto revocarsi la decisione di cui al punto precedente , prendendo atto che, al contrario di quanto accertato da quest ’ ultimo provvedimento , il condannato , come comprovato d all ’ istruttoria svolta dalla Polizia municipale di [OSCURATO:PERSONA] di cui alla nota del 20 giugno 2020,aveva puntualmente eseguito presso l'ente prescelto i lavori di pubblica utilità,trasferendosi in Spagna solo dopo la conclusione positiva del servizio.

3. Con l'ordinanza del 26 febbraio 2025, impugnata in questa sede, il Tribunale di Siena ha dichiarato inammissibileai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.un'ulteriore istanza, presentata nell'interesse di Lumini, volta ad ottenere ilriconoscimento del positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità .

Secondo il Giudice dell’esecuzione,l’istanza aveva il medesimo contenuto di quella già dichiarata inammissibile.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiduciaavv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo con cui denuncia vizio di motivazione del provvedimento nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione perché meramente ripetitivo di precedente richiesta formulata al giudice dell'esecuzione.

Sostiene il ricorrente che i l Tribunale, discostandosi dall'insegnamento giurisprudenziale secondo cui il rimedio previsto dall'articolo 666 cod. proc. pen. costituisce un mezzo di gravame del provvedimento giurisdizionale potenzialmente pregiudizievole di situazioni giuridiche meritevoli di tutela e,per tale motivo, èsempre proponibile per rimuovere una situazione di svantaggio processuale, ha ritenuto decisivo la ripetitività della precedente richiesta difensiva già in precedenza rigettata.

Avrebbe dovuto, invece, considerare che la prima ordinanza di inammissibilità, quella del 16 gennaio 2025, non si era confrontata con gli argomenti e i documenti offerti dai difensori attestanti il puntuale svolgimento da parte di Lumini del lavoro di pubblica utilità, con conseguente conseguimento degli effetti premiali.

L'ordinanza impugnata, al pari di quella precedente, non ha scrutinato le ragioni difensive; sicché il fatto storico, rappresentato dai documenti prodotti comprovanti il regolar e svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte del condannato,non è stato mai esaminato sulla base della asserita erronea scelta del mezzo procedimentale.

Si sono valorizzate ingiustificatamente le conclusioni del difensoredi ufficio , il quale, tuttavia, senza aderire all’impostazione accusatoria. si era limitato a rilevare, in occasione della discussione dell'istanza di revoca della sospensione condizionale, la mancata presenza in atti di attestazione dell’UEPE sul regolare svolgimento del lavoro di pubblica utilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. E ’ appr odo pacifico della giurisprudenza di legittimità che tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, una volta divenuti formalmente irrevocabili, precludono l'intervento di una nuova decisione sullo stesso oggetto, ma tale preclusione non opera in maniera assoluta e definitiva, bensì rebus sic stantibus, ossia finché non si prospettino nuovi dati di fatto o nuove questioni giuridiche, per tali intendendosi non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti dei quali non si sia però tenuto conto ai fini della decisione anteriore (ex multis Sez. 5, n. 15341 del 24/02/2010, [OSCURATO:PERSONA]. 246959 - 01).

Tale ricostruzione realizza un punto di equilibrio che permette di salvaguardare le esigenze di certezza delle decisioni anche in sede di esecuzione e le regole delle impugnazioni esperibili in tale sede nei termini a pena di decadenza.

Conformemente al riconoscimento del suddetto principio, si osserva che, in tema di incidente di esecuzione, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, LF, Rv. 269841 - 01).

L'inosservanza in sede di esecuzione di tale regola processuale, comportante l'inammissibilità, è rilevabile nel giudizio di legittimità anche d'ufficio (in tal senso, Sez.

U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650 -01).

2. Il ricorrente , con l ’ istanza dichiarata inammissibile dall ’ ordin anza impugnata,non ha posto una questione giuridica nuova o dedotto un ele m ento fattuale non valutato dal provvedimento del giudice dell ’ esecuzione di cui ha , sostanzialmente,chiesto la revoca . [OSCURATO:PERSONA], al contrario, ha riproposto la medesima questione già oggetto della precedente istanza , anch ’ essa dichiarata inammissibile e non impugnata, senza, per di più contestare , la fonda tezza del presu pposto della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena disposta dal Giudice dell’esecuzione il 9 ottobre 2024 : l ’ accerta men to con cui i Carabinieri hanno attestatola mancata effettuazione da parte del condannato di attività non retribuita presso un ’ associazione di volontariato per d u e ore settimanali .

Si è, infatti, limitato ad allegare al ricorso una nota dal contenuto apparentemente incompatibile con quella dei Carabinieri ma tuttavia, a ben vedere, riferita a “lavorodi pubblica utilità in sostituzione d ella pena ” prestato presso la polizia municipaledi Chianciano T erme .

3. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa correlati alla irritualità dell'impugnazione, di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 28maggio 2025. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SIENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la qualificazione delricorso c o me o ppo s izion e , disp o n e ndo l a t r a s mi s s i o n e de g li a t ti a l T r ibunale diSiena p e r l'u l te r i o re c o rso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 ottobre 2024 il T ribunale di Siena ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza di applicazione della pena in data 24 aprile 2019. A ragione della decisione osservava che il condannato, come risulta dalla nota dei carabinieri in data 21/02/2024 , non ave va e seguito l ’ attività non retribuita presso un’ associazione di volontariato così non ottemperando agli obblighi imposti dall'articolo 165cod. pen. per il godimento del bene ficio. 2. Consuccessiva ordinanza, emessa in data 16 gennaio 2025, il Tribunale di Siena ha dichiarato inammissibile l'istanza col quale Lumini aveva chiesto revocarsi la decisione di cui al punto precedente , prendendo atto che, al contrario di quanto accertato da quest ’ ultimo provvedimento , il condannato , come comprovato d all ’ istruttoria svolta dalla Polizia municipale di [OSCURATO:PERSONA] di cui alla nota del 20 giugno 2020,aveva puntualmente eseguito presso l'ente prescelto i lavori di pubblica utilità,trasferendosi in Spagna solo dopo la conclusione positiva del servizio. 3. Con l'ordinanza del 26 febbraio 2025, impugnata in questa sede, il Tribunale di Siena ha dichiarato inammissibileai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.un'ulteriore istanza, presentata nell'interesse di Lumini, volta ad ottenere ilriconoscimento del positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità . Secondo il Giudice dell’esecuzione,l’istanza aveva il medesimo contenuto di quella già dichiarata inammissibile. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiduciaavv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo con cui denuncia vizio di motivazione del provvedimento nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione perché meramente ripetitivo di precedente richiesta formulata al giudice dell'esecuzione. Sostiene il ricorrente che i l Tribunale, discostandosi dall'insegnamento giurisprudenziale secondo cui il rimedio previsto dall'articolo 666 cod. proc. pen. costituisce un mezzo di gravame del provvedimento giurisdizionale potenzialmente pregiudizievole di situazioni giuridiche meritevoli di tutela e,per tale motivo, èsempre proponibile per rimuovere una situazione di svantaggio processuale, ha ritenuto decisivo la ripetitività della precedente richiesta difensiva già in precedenza rigettata. Avrebbe dovuto, invece, considerare che la prima ordinanza di inammissibilità, quella del 16 gennaio 2025, non si era confrontata con gli argomenti e i documenti offerti dai difensori attestanti il puntuale svolgimento da parte di Lumini del lavoro di pubblica utilità, con conseguente conseguimento degli effetti premiali. L'ordinanza impugnata, al pari di quella precedente, non ha scrutinato le ragioni difensive; sicché il fatto storico, rappresentato dai documenti prodotti comprovanti il regolar e svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte del condannato,non è stato mai esaminato sulla base della asserita erronea scelta del mezzo procedimentale. Si sono valorizzate ingiustificatamente le conclusioni del difensoredi ufficio , il quale, tuttavia, senza aderire all’impostazione accusatoria. si era limitato a rilevare, in occasione della discussione dell'istanza di revoca della sospensione condizionale, la mancata presenza in atti di attestazione dell’UEPE sul regolare svolgimento del lavoro di pubblica utilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. E ’ appr odo pacifico della giurisprudenza di legittimità che tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, una volta divenuti formalmente irrevocabili, precludono l'intervento di una nuova decisione sullo stesso oggetto, ma tale preclusione non opera in maniera assoluta e definitiva, bensì rebus sic stantibus, ossia finché non si prospettino nuovi dati di fatto o nuove questioni giuridiche, per tali intendendosi non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti dei quali non si sia però tenuto conto ai fini della decisione anteriore (ex multis Sez. 5, n. 15341 del 24/02/2010, [OSCURATO:PERSONA]. 246959 - 01). Tale ricostruzione realizza un punto di equilibrio che permette di salvaguardare le esigenze di certezza delle decisioni anche in sede di esecuzione e le regole delle impugnazioni esperibili in tale sede nei termini a pena di decadenza. Conformemente al riconoscimento del suddetto principio, si osserva che, in tema di incidente di esecuzione, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, LF, Rv. 269841 - 01). L'inosservanza in sede di esecuzione di tale regola processuale, comportante l'inammissibilità, è rilevabile nel giudizio di legittimità anche d'ufficio (in tal senso, Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650 -01). 2. Il ricorrente , con l ’ istanza dichiarata inammissibile dall ’ ordin anza impugnata,non ha posto una questione giuridica nuova o dedotto un ele m ento fattuale non valutato dal provvedimento del giudice dell ’ esecuzione di cui ha , sostanzialmente,chiesto la revoca . [OSCURATO:PERSONA], al contrario, ha riproposto la medesima questione già oggetto della precedente istanza , anch ’ essa dichiarata inammissibile e non impugnata, senza, per di più contestare , la fonda tezza del presu pposto della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena disposta dal Giudice dell’esecuzione il 9 ottobre 2024 : l ’ accerta men to con cui i Carabinieri hanno attestatola mancata effettuazione da parte del condannato di attività non retribuita presso un ’ associazione di volontariato per d u e ore settimanali . Si è, infatti, limitato ad allegare al ricorso una nota dal contenuto apparentemente incompatibile con quella dei Carabinieri ma tuttavia, a ben vedere, riferita a “lavorodi pubblica utilità in sostituzione d ella pena ” prestato presso la polizia municipaledi Chianciano T erme . 3. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa correlati alla irritualità dell'impugnazione, di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 28maggio 2025. [OSCURATO:PERSONA]
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