Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 07965/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato parzialmente inammissibile ed ha comunque respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], attualmente detenuto presso la Casa circondariale di Tolmezzo, avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Cuneo che aveva confermato la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività ricreative e sportive per 5 giorni inflittagli dal Consiglio di disciplina con riferimento a due episodi di inosservanza di ordini concernenti la rimozione di abiti dalle inferriate della finestra della camera detentiva in occasione della battitura delle stesse ad opera della [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento per due motivi.

2.1. Con il primo denuncia erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, 666, comma 2, cod. proc. pen. e 38 ord. pen.

Secondo il ricorrente, il Tribunale non ha fornito alcuna risposta alla doglianza sulla violazione del principio di tassatività e non ha tenuto conto della disposizione contenuta nell'art. 25.2 della circolare DAP 2 ottobre 2017 n. 3676/6126 che, nello specificare lo scopo della battitura delle inferriate, precisa che la péculiare forma di controllo della battitura delle inferriate serve a verificare, attraverso la tonalità del suono, se le sbarre siano state segate e non per ottenere una migliore visione sulla cella, che, effettivamente, sarebbe preclusa dagli abiti stesi ad asciugare.

2.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione degli artt. 38, commi 1 e 2, Ord. pen. e 81, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000.

3. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi, esaminabili congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, manifestamente infondati.

La dichiarazione di inammissibilità non ha impedito al Tribunale di vagliare nel merito le doglianze esposte nell'atto di impugnazione pervenendo a conclusioni ineccepibili sul piano giuridico.

Va, in premessa, ricordato che il controllo affidato al giudice di legittimità ex art. 35 bis comma 4 bis ord. pen. (che prevede il ricorso per cassazione per violazione di legge), come nel caso che ci riguarda, è , esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente i 7 scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).

Orbene, l'ordinanza impugnata non incorre in alcuna violazione di legge neanche sotto il profilo del vizio motivazionale.

Rileva il Tribunale che la condotta ascritta all'Attanasio ovvero il rifiuto di rimuovere gli abiti dalle inferriate durante le operazioni di battitura risulta astrattamente riconducibile alla previsione che sanziona disciplinarmente l'inosservanza di ordini legittimi.

A fronte di questa argomentazione, il ricorso oppone l'illegittimità dell'ordine impartito dalla polizia penitenziaria perché volto ad ottenere una condotta del detenuto esorbitante lo scopo della specifica operazione di controllo come disciplinata dall'art. 25.2 della circolare DAP del 2 ottobre 2017.

Al contrario, dalla lettura completa di detta ultima disposizione si ricava che per raggiungere il suo scopo le operazioni di battitura dalle inferriate non solo devono essere effettuate almeno una volta al giorno con scrupolosa diligenza, attenzione e professionalità ma richiedono necessariamente che "le finestre delle celle" siano "tenute libere da qualsiasi oggetto".

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 09 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato parzialmente inammissibile ed ha comunque respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], attualmente detenuto presso la Casa circondariale di Tolmezzo, avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Cuneo che aveva confermato la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività ricreative e sportive per 5 giorni inflittagli dal Consiglio di disciplina con riferimento a due episodi di inosservanza di ordini concernenti la rimozione di abiti dalle inferriate della finestra della camera detentiva in occasione della battitura delle stesse ad opera della [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento per due motivi. 2.1. Con il primo denuncia erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, 666, comma 2, cod. proc. pen. e 38 ord. pen. Secondo il ricorrente, il Tribunale non ha fornito alcuna risposta alla doglianza sulla violazione del principio di tassatività e non ha tenuto conto della disposizione contenuta nell'art. 25.2 della circolare DAP 2 ottobre 2017 n. 3676/6126 che, nello specificare lo scopo della battitura delle inferriate, precisa che la péculiare forma di controllo della battitura delle inferriate serve a verificare, attraverso la tonalità del suono, se le sbarre siano state segate e non per ottenere una migliore visione sulla cella, che, effettivamente, sarebbe preclusa dagli abiti stesi ad asciugare. 2.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione degli artt. 38, commi 1 e 2, Ord. pen. e 81, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000. 3. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi, esaminabili congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, manifestamente infondati. La dichiarazione di inammissibilità non ha impedito al Tribunale di vagliare nel merito le doglianze esposte nell'atto di impugnazione pervenendo a conclusioni ineccepibili sul piano giuridico. Va, in premessa, ricordato che il controllo affidato al giudice di legittimità ex art. 35 bis comma 4 bis ord. pen. (che prevede il ricorso per cassazione per violazione di legge), come nel caso che ci riguarda, è , esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente i 7 scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Orbene, l'ordinanza impugnata non incorre in alcuna violazione di legge neanche sotto il profilo del vizio motivazionale. Rileva il Tribunale che la condotta ascritta all'Attanasio ovvero il rifiuto di rimuovere gli abiti dalle inferriate durante le operazioni di battitura risulta astrattamente riconducibile alla previsione che sanziona disciplinarmente l'inosservanza di ordini legittimi. A fronte di questa argomentazione, il ricorso oppone l'illegittimità dell'ordine impartito dalla polizia penitenziaria perché volto ad ottenere una condotta del detenuto esorbitante lo scopo della specifica operazione di controllo come disciplinata dall'art. 25.2 della circolare DAP del 2 ottobre 2017. Al contrario, dalla lettura completa di detta ultima disposizione si ricava che per raggiungere il suo scopo le operazioni di battitura dalle inferriate non solo devono essere effettuate almeno una volta al giorno con scrupolosa diligenza, attenzione e professionalità ma richiedono necessariamente che "le finestre delle celle" siano "tenute libere da qualsiasi oggetto". 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] M
Sentenza Cassazione n. 07965/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris