CassazionesentenzaSezione F
Cassazione n. 33090/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Roma in data 13/0t2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito il difensore di fiducia del ricorrente, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Cassino, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., rigettava il ricorso proposto avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino del 17/05/2022, con cui è stata applicata ad [OSCURATO:PERSONA] la misura coercitiva degli arresti domiciliari in riferimento alle imputazioni provvisorie di concorso in plurime cessioni illecite di stupefacente, di cui ai capi 1), 2), 3) dell'incolpazione provvisoria. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in relazione agli artt. 8 cod. proc. pen. e 73 d.p.r. 309/1990, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto, con memoria difensiva, la difesa aveva eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino, atteso che - secondo la ricostruzione della vicenda - il Lauteri ed il Pozzi si erano recati a Roma, dove avevano acquistato lo stupefacente poi ceduto al Pesce, una volta giunti a Ponza, con evidente consumazione in Roma della condotta di concorso nella illecita detenzione dello stupefacente indicato al capo 1) della imputazione provvisoria; le argomentazioni del provvedimento impugnato, che ha condiviso quelle del Giudice per le indagini preliminari, si basano unicamente sulla formulazione della contestazione, omettendo di considerare che, invece, occorre considerare il contenuto dell'intera ordinanza, in cui era stata accuratamente descritta l'attività svolta in Roma dal Lauteri e dal Pozzi, con la conseguenza che la fattispecie di reato ben può risultare dal contesto motivazionale, anche prescindendo dalla sua formale contestazione, dato che, in caso contrario, si darebbe al pubblico ministero la facoltà di scegliere gli episodi da contestare, anche omettendo di includere nella contestazione evidenti fatti di reato, senza che ciò sia sindacabile dal giudice del riesame; inoltre, il Tribunale del riesame ha individuato, quale momento che radicherebbe la competenza, quello dell'accordo tra le parti, a prescindere dal fatto che sia stata contestato, nella specie, un episodio di cessione, laddove, dalla stessa descrizione delle condotte illecite individuate dall'art. 73 d.p.r. 309/1990, emerge come il momento dell'accordo tra le parti costituisca un antefatto di reato e non un'autonoma condotta illecita, posto che anche la giurisprudenza di legittimità in tema di accordo illecito si fonda su casi nei quali la prova dell'accordo emerge dalle attività di indagine (in genere intercettazioni), laddove, nel caso in esame, la ricostruzione del Tribunale del riesame è del tutto presuntiva ed incerta cronologicamente, a fronte del dato certo rappresentato dal viaggio in Roma del Lauteri e del Pesce per l'acquisto della sostanza stupefacente; 2.2 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità decadenza, in relazione agli artt. 273, 274, 275, 284, 292 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. 2 n pen., quanto al pericolo di reiterazione del reato ed all'attualità delle esigenze cautelari, posto che i fatti in contestazione si collocano in un arco temporale compreso tra l'agosto e l'ottobre 2020, in assenza di elementi sopravvenuti, considerato che, in riferimento al ulteriori reati ascritti al ricorrente, commessi tra il marzo 2020 sino al luglio 2021, è stata rigettata la richiesta di misura cautelare, trattandosi di episodi inquadrabili nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309/1990, non essendo state ravvisate esigenze cautelari attuali. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in ragione della sua manifesta infondatezza. 1.Quanto al primo motivo di ricorso, il provvedimento dà atto che il riesame era stato proposto solo per il capo 1), relativo alla cessione a [OSCURATO:PERSONA] di 70 grammi di cocaina, laddove i capi 2) e 3) rappresentano ulteriori vicende di illecite cessioni ascritte al ricorrente, in Roma e Ponza tra l'agosto e l'ottobre 2020. Il Tribunale del riesame ha osservato che le indagini erano state originate dal decesso di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Ponza, a seguito del quale erano state disposte attività di intercettazione, servizi di o.c.p., perquisizioni e sequestri, che avevano consentito di individuare le modalità del'approvvigionamento e del commercio degli stupefacenti nell'isola di Ponza; in tale attività illecita era coinvolto anche il ricorrente, assuntore di stupefacente al pari del Pozzi, oltre che suo amico e coinquilino. In particolare era risultato che il Lauteri ed il Pozzi, in data antecedente e prossima al decesso di quest'ultimo, avevano ceduto a [OSCURATO:PERSONA] 70 grammi di cocaina al prezzo di 4.800 euro e, nel medesimo periodo, avevano effettuato plurime cessioni di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] ed una cessione a [OSCURATO:PERSONA]; il compendio indiziario inerente la cessione a [OSCURATO:PERSONA] si fonda sulle dichiarazioni rese dallo stesso e dal padre, [OSCURATO:PERSONA], nel corso della trasmissione televisiva "[OSCURATO:PERSONA]"; inoltre, il padre del Pozzi aveva riferito ai CC di aver appreso dal figlio che questi si era recato a Roma per acquistare stupefacente insieme al Lauteri; tali circostanze sono state confermate dalla verifica del viaggio effettuato dai due predetti soggetti a bordo del traghetto partito da Anzio e dalle dichiarazioni, parzialmente ammissive quanto alla ragione del viaggio a Roma, rese dallo stesso Lauteri (pagg. 2 e 3 dell'impugnata ordinanza).L'ordinanza impugnata ha poi specificato come il compendio intercettivo e le ulteriori indagini abbiano confermato le ulteriori cessioni in Ponza, al Morgia ed al Barbera, inquadrate nel capo 1), oltre che la successiva attività illecita svolta in Roma dal Lauteri, indicata nei capi di incolpazione provvisoria sub 2) e 3). Quanto alla rilevanza dell'accordo tra il Lauteri ed il Pozzi, quale momento qualificante la consumazione del reato, oltre che rilevante ai fini della competenza territoriale, il provvedimento impugnato ha ricordato come la cessione al Pesce della cocaina si inserisse nella fase esecutiva di un pregresso accordo, intercorso tra l'acquirente ed i venditori, posto che il Pozzi aveva riferito al padre che il Pesce aveva loro consegnato 4.800,00 euro per andare ad acquistare la cocaina in Roma. Sul punto, inoltre, il Tribunale del riesame ha correttamente dato atto che l'acquisto e la detenzione dello stupefacente costituiscono altrettante condotte illecite che, tuttavia, non sono state oggetto di contestazione e che, quindi, non possono rilevare ai fini della individuazione della competenza territoriale, essendosi, peraltro, perfezionato l'accordo illecito in Ponza nei giorni precedenti il 06/08/2020. Tale motivazione è del tutto ineccepibile. Costituisce consolidato principio ermeneutico, da cui il Collegio non intende discostarsi, che il giudice del riesame cautelare, pur avendo il potere di confermare il provvedimento applicativo della misura anche per ragioni diverse da quelle ivi indicate, trova un limite alla sua cognizione e conseguente decisione nella necessaria correlazione ai fatti posti a fondamento della misura cautelare, che non possono essere sostituiti o integrati da ipotesi accusatorie autonomamente formulate in base a dati di fatto diversi, spettando, invece, al pubblico ministero il potere di procedere, nella fase delle indagini preliminari, in qualsiasi momento ed anche nel corso dell'udienza per il riesame delle misure cautelari, alle modificazioni fattuali della contestazione (Sez. 2, n. 10255 del 26/02/2019, P.M. c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275776; Sez. 3, n. 24602 del 26/05/2015, Errico, Rv. 263888; Sez. 2, n. 29429 del 20/04/2011, P.M. in proc. Scaccia e altro, Rv. 251015). Pacificamente, quindi, il giudice del riesame non può, ex officio, procedere ad una modificazione dell'imputazione, anche se questa, dall'esame degli atti, appare diversa ed anche più grave, né può sostituire o integrare le ipotesi accusatorie autonomamente e senza iniziativa della parte pubblica, in quanto ciò implicherebbe in maniera palese il travalicamento dal proprio ruolo, oltre ad una non consentita commistione fra compiti delle parti e funzioni di garanzia e di controllo, e, quindi, determinerebbe una radicale negazione dei fondamenti sistemici dell'impianto processuale penale (Sez. 3, n. 2072 del 23/06/1994, Standinger, Rv. 198837).Nessun arbitrio, peraltro, può essere ravvisato in questa fase delle indagini, connotata da caratteri di fluidità e non definitività, in cui il pubblico ministero si colloca come dominus dell'imputazione, essendo i controlli processuali sulla formulazione dell'imputazione riservati alle successive fasi, connotate dai diversi poteri di controllo sia da parte del Giudice dell'udienza preliminare che degli organi giudicanti. In ogni caso, come si evince dal sintetico esame dell'ordito motivazionale del Tribunale del riesame, in precedenza riportato, il ricorso non si confronta neanche approfonditamente con il descritti compendio indiziario, peraltro non contestato. 2. Quanto alle esigenze cautelari, il secondo motivo di ricorso appare del tutto generico. Il provvedimento impugnato ha dato atto dello stabile inserimento del Lauteri in un contesto di traffico di stupefacente in Ponza ed a Roma, attività esercitata con cadenza quasi quotidiana, nonostante la morte del Pozzi; si fa riferimento, infatti, alle ulteriori condotte perpetrate a Roma in concorso con lo lana, il che denota - secondo il Tribunale del riesame - un modus operandi collaudato; si cita, infine, anche la prosecuzione dell'attività tra il marzo 2020 ed il luglio 2021, epoca, quindi, più recente, in cui, a detta della difesa, il Lauteri aveva smesso di fare uso di stupefacente. La difesa non considera affatto, quindi, come i fatti successivi, protratti sino al marzo 2021 - a prescindere dalla loro qualificazione specifica, circostanza meramente asserita ed in alcun modo documentata - siano stati valutati dal Tribunale del riesame del tutto correttamente, proprio quali elementi dimostrativi di una prosecuzione nell'illecita attività da parte del Lauteri, per quanto inquadrabile in una condotta lieve, e, quindi, evidente sintomo di pericolosità attuale e di ricaduta del ricorrente nel reato. Tale valutazione prognostica, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, appare assolutamente immune da censure rilevanti in sede di legittimità, posto che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente (Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977). Come anche di recente ribadito da questa Corte, proprio in tema di commercio di stupefacenti, infine, "In tema di misure caute/ari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza." (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282891). Nel caso in esame, quindi, del tutto correttamente ed in linea con i criteri ermeneutici di legittimità, l'attualità delle esigenze cautelari, ritenute nel caso in esame salvaguardate con la misura degli arresti domiciliari, è stata verificata alla luce di una condotta continuativa, da parte dell'indagato, da cui desumere il suo perdurante inserimento nel traffico illecito di stupefacenti. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e conda