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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 25351/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di L'Aquila, in funzione di tribunale del riesame, con ordinanza resa il 17 febbraio 2022, ha parzialmente annullato (escludendo la gravità indiziaria quanto al capo 24 e confermandola nel resto, senza alcuna modifica delle statuizioni cautelari) l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere a [OSCURATO:PERSONA], riferita all'imputazione provvisoria per i reati di cui ai capi 1, 21 e 24 della rubrica (rispettivamente, quanto al capo 1, art. 74, d.P.R. n. 309/1990; quanto al capo 21, artt. 2 e 7 L. 895/1967; quanto al capo 24, artt. 4 e 7 L. 895/1967).

1.1. Brevemente sintetizzando l'oggetto del presente procedimento, il Prela é innanzitutto ritenuto compartecipe di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 1): associazione capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] (alias Toni) e composta in larga parte da soggetti di nazionalità albanese, ma con addentellati anche in ambienti di 'ndrangheta ed operante sia in Abruzzo che in altre regioni; il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 é contestato al Prela come soggetto legato a [OSCURATO:PERSONA] e alla famiglia di questi, nonché fiduciario del vertice del sodalizio.

Al capo 21 si contesta al medesimo indagato la detenzione di un fucile a canne giustapposte, indicato come "la doppietta"; quanto al capo 24, in cui si contestava invece il porto in luogo pubblico di un fucile, il Tribunale aquilano ha escluso che fosse stata raggiunta la soglia di gravità indiziaria.

1.2. Nell'ampio percorso motivazionale, l'ordinanza del Tribunale del Riesame rigetta in primo luogo le lagnanze del Prela in ordine all'asserita nullità dell'interrogatorio di garanzia, che secondo la difesa del prevenuto sarebbe dovuta all'esiguità del tempo messo a disposizione della stessa difesa per la consultazione degli atti del procedimento.

Di seguito vengono illustrate le ragioni della misura cautelare in relazione ai singoli addebiti sulla base delle molteplici risultanze investigative.

Sul piano cautelare, la misura inframuraria é stata ritenuta priva di alternative, essendosi peraltro escluso il superamento della presunzione di adeguatezza di tale misura custodiale.

2. Avverso la prefata ordinanza insorge il Prela, con atto affidato in sostanza a tre ordini di motivi di lagnanza.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge processuale, nonché vizio di motivazione in relazione alla dedotta nullità dell'interrogatorio di garanzia.

Richiamando i contenuti del gravame proposto al Tribunale del Riesame e la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui le censure relative alla predetta nullità sono state respinte, il ricorrente sottolinea che il vizio dedotto ha reso necessario l'esercizio, da parte dell'indagato, della facoltà di non rispondere; inoltre, l'eccezione di nullità era stata proposta fin da subito al G.i.p., ergo non era necessario riproporre preventivamente a quest'ultimo la doglianza in esame; il Collegio adìto era, invece, nelle condizioni di rilevare la predetta nullità, che va ad incidere sulla legittimità della misura applicata all'indagato.

2.2. Con il secondo motivo il deducente lamenta violazione di legge processuale, nonché vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria riferita sia al delitto di associazione a delinquere di cui al capo 1, sia agli ulteriori reati in allora contestati al Prela.

In premessa il deducente riporta testualmente una memoria depositata prima della discussione avanti il Tribunale, in cui si confutava - per quanto qui d'interesse - quanto al capo 21 la gravità indiziaria di un riferimento generico a un'arma in una conversazione; ed infine, quanto al capo 1, l'assenza di attinenze dei reati scopo contestati al prevenuto rispetto a un sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti.

Il ricorrente richiama poi la risposta argomentativa del Tribunale, che, pur escludendo quanto al capo 24 la sussistenza di indizi sufficientemente gravi, ha di contro opposto elementi di giudizio deponenti per la fondatezza dei rimanenti addebiti, e ne contesta le valutazioni (deducendo che, quanto al capo 21 il riferimento alla "doppietta" nella conversazione intercettata non trova conferme in successivi sequestri di armi nei confronti dell'odierno ricorrente; mentre, quanto al capo 1, viene confutata la sussistenza della gravità indiziaria a carico del [OSCURATO:PERSONA], cui non é contestato alcun reato in tema di stupefacenti e non risulta coinvolto in traffici di droga).

2.6. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge processuale in riferimento alla presunzione di adeguatezza della misura inframuraria, che però - osserva il deducente - può essere vinta laddove si escludano esigenze cautelari o si ritenga che, nella specie, esse possano essere soddisfatte con altre misure.

Nella specie il ricorrente sostiene che possa superarsi l'anzidetta presunzione, richiamando l'incensuratezza e le condizioni familiari e lavorative del Prela. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo é manifestamente infondato.

In via preliminare va, infatti, richiamata la pacifica giurisprudenza di legittimità in base alla quale, poiché il procedimento di riesame é preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare, e non anche di quelli incidenti sulla sua persistenza, non é consentito dedurre con tale mezzo di impugnazione la successiva perdita di efficacia della misura derivante dalla mancanza o invalidità di successivi adempimenti; ne consegue che esulano dall'ambito del riesame le questioni relative a mancanza, tardività o comunque invalidità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., le quali, inerendo a vicende del tutto avulse dall'ordinanza oggetto del gravame, si risolvono in vizi processuali che non ne intaccano l'intrinseca legittimità (così, ex multis, Sez.

U, Sentenza n. 26 del 05/07/1995.

Galletto, Rv. 202015; Sez. 3, Sentenza n. 809 del 17/02/2000, Demo, Rv. 216065; Sez. 2, Sentenza n. 4817 del 23/10/2012, Russo, Rv. 254447; Sez. 4, Sentenza n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266294).

Per il resto, é affatto corretta e condivisibile la motivazione offerta in proposito dall'ordinanza impugnata, anche laddove evidenzia la circostanza che il difensore, a fronte del breve lasso di tempo dall'avviso di deposito degli atti, non ha chiesto in sede di interrogatorio che lo stesso fosse differito onde consentire la consultazione dell'incarto.

In proposito, il Tribunale del Riesame ha correttamente richiamato la prevalente e qui condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di misure cautelari, la brevità del termine intercorrente tra la notifica dell'avviso di deposito degli atti presso il giudice che ha emesso la misura ex art. 293 cod. proc. pen. e la data fissata per l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia non dà luogo ad alcuna forma di nullità, essendo preminente l'interesse a provocare un immediato contatto tra l'indagato e il giudice della cautela per la verifica dei presupposti per la privazione della libertà, in relazione al quale le esigenze della difesa di consultare approfonditamente gli atti depositati possono essere salvaguardate con la presentazione di una istanza di differimento dell'interrogatorio entro il termine inderogabile di cinque giorni ex art. 294 cod. proc. pen. (ex multis vds.

Sez. 2, Sentenza n. 44902 del 30/09/2014, Cosentino, Rv. 260876, riferita a una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza cautelare impugnata avendo i difensori eccepito solo la nullità dell'atto senza richiedere il differimento dell'interrogatorio).

2. Quanto alle censure contenute nel secondo motivo a proposito della gravità indiziarla dei reati ascritti al Prela, si premette che la valutazione affidata al giudice in tema di misure cautelari personali, vincolata al rispetto dei requisiti di gravità indiziaria di cui all'art. 273 cod.proc.pen., non coincide con quella finalizzata all'accertamento della responsabilità sulla base delle emergenze probatorie in sede dibattimentale, essendo la prima caratterizzata da esigenze interinali (cautelari, appunto) che postulano la seria probabilità, ma non necessariamente la certezza della commissione del reato da parte della persona sottoposta ad indagini; e la seconda, invece, legata alla necessità che la colpevolezza dell'imputato venga affermata "al di là di ogni ragionevole dubbio".In tal senso va ricordato il mai disatteso indirizzo giurisprudenziale in base al quale il termine "indizi", adoperato dall'art. 273 primo comma Cod.

Proc. Pen., ha una valenza completamente diversa da quella che il medesimo termine assume nell'art. 192, secondo comma.

Infatti, mentre in tale ultima norma la scelta lessicale operata dal legislatore trova la sua evidente ragion d'essere nell'esigenza di distinguere tra prove ed indizi (e soprattutto onde stabilire le condizioni in cui questi ultimi possono, considerati nel loro complesso, assurgere a dignità di "prove" e giustificare, quindi, le affermazioni di colpevolezza), l'uso del termine indizi, nell'art. 273, primo comma, non é in alcun modo riconducibile ad un'analoga distinzione, ma unicamente alla diversa natura del giudizio (di probabilità e non di certezza) che é richiesto ai fini dell'applicazione di una misura cautelare e rispetto al quale doveva, quindi, parlarsi non di "prove", ma sempre comunque di "indizi", non essendovi altrimenti congruenza fra detta natura probabilistica del giudizio stesso ed i fondamenti ai quali quest'ultimo doveva essere ancorato (Sez. 6, Sentenza n. 4825 del 12/12/1995, dep. 1996, Meocci, Rv. 203600; in senso conforme vds. ex multis Sez. 3, Sentenza n. 742 del 23/02/1998, Dersziova, Rv. 210514, e Sez. 6, Sentenza n. 2547 del 05/07/1999, Merolla, Rv. 214930).

2.1. Si premette ulteriormente che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, Sentenza n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).

2.2. Sulla scorta dei suddetti principi, il motivo in esame risulta infondato.

Non é chi non veda, infatti, alla luce dei richiamati principi che: a proposito del capo 21 (vds. pp. 165-166 ordinanza cautelare G.i.p.

L'Aquila) la domanda fatta dal [OSCURATO:PERSONA] al fratello Roki («Hai lasciato la doppietta dove ti ho detto?»), seguita dalla risposta del fratello («Sotto casa, sì») riveste già di per sé un evidente grado di gravità indiziaria, adeguatamente evidenziato nell'ordinanza impugnata; gravità che peraltro denota la reciproca consapevolezza dei fratelli Prela circa la disponibilità di armi, in un contesto nel quale a casa dei Prela furono successivamente trovate altre armi, sia pure di tipo diverso; Quanto invece al reato associativo, la compartecipazione al sodalizio da parte del Prela, a un qualificato livello indiziario, é stata argomentata correttamente coordinando una serie di emergenze investigative che lo riguardano: in primo luogo, il rinvenimento presso l'abitazione dei Prela - alla presenza tra l'altro di [OSCURATO:PERSONA] - non solo di armi (una balestra con dardo, un tirapugni con lama), ma anche di alcuni quantitativi di stupefacenti di vario tipo e relativi strumenti di confezionamento; in secondo luogo, la vicenda della partecipazione dell'odierno ricorrente al concitato incontro fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto un regolamento di conti sentimentali, in cui il Mici si fa accompagnare anche da [OSCURATO:PERSONA], vicenda che - sebbene non attinente alle specifiche attività criminose del gruppo - vale come testimonianza del rapporto fiduciario intercorrente tra il capo del sodalizio e lo stesso Prela; e del resto, in quest'ultima vicenda, é assodato (grazie alle videoriprese delle telecamere piazzate in prossimità del bar [OSCURATO:PERSONA] III di [OSCURATO:PERSONA]) che a prelevare da un nascondiglio il fucile e a posizionarlo all'interno della BMW di [OSCURATO:PERSONA] é, per l'appunto, [OSCURATO:PERSONA] (vds. ordinanza cautelare G.i.p.

L'Aquila, pag. 168).

3. E', infine, infondato il terzo e ultimo motivo di ricorso.

E' noto - e peraltro non é contestato - che, per quanto riguarda il reato associativo di cui al capo 1 (art. 74, d.P.R. n. 309/1990), vi é presunzione iuris tantum di adeguatezza della misura cautelare inframuraria.

Tale presunzione non é superata nel caso di specie, a nulla rilevando a tal fine le circostanze addotte dal ricorrente: né l'incensuratezza del prevenuto, né tanto meno la natura asseritamente complementare dei suoi compiti.

A fronte di ciò, come si evince dall'ordinanza impugnata, non vi sono elementi che consentano di ipotizzare il superamento della presunzione, stante l'assenza di segnali oggettivamente deponenti per un distacco del Prela dal sodalizio e l'irrilevanza del decorso del tempo nel caso di specie.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Va inoltre disposta, in relazione allo stato di detenzione del ricorrente, la trasmissione del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente, a cura della Cancelleria, affinché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp.att. del cod.proc.pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di L'Aquila, in funzione di tribunale del riesame, con ordinanza resa il 17 febbraio 2022, ha parzialmente annullato (escludendo la gravità indiziaria quanto al capo 24 e confermandola nel resto, senza alcuna modifica delle statuizioni cautelari) l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere a [OSCURATO:PERSONA], riferita all'imputazione provvisoria per i reati di cui ai capi 1, 21 e 24 della rubrica (rispettivamente, quanto al capo 1, art. 74, d.P.R. n. 309/1990; quanto al capo 21, artt. 2 e 7 L. 895/1967; quanto al capo 24, artt. 4 e 7 L. 895/1967). 1.1. Brevemente sintetizzando l'oggetto del presente procedimento, il Prela é innanzitutto ritenuto compartecipe di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 1): associazione capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] (alias Toni) e composta in larga parte da soggetti di nazionalità albanese, ma con addentellati anche in ambienti di 'ndrangheta ed operante sia in Abruzzo che in altre regioni; il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 é contestato al Prela come soggetto legato a [OSCURATO:PERSONA] e alla famiglia di questi, nonché fiduciario del vertice del sodalizio. Al capo 21 si contesta al medesimo indagato la detenzione di un fucile a canne giustapposte, indicato come "la doppietta"; quanto al capo 24, in cui si contestava invece il porto in luogo pubblico di un fucile, il Tribunale aquilano ha escluso che fosse stata raggiunta la soglia di gravità indiziaria. 1.2. Nell'ampio percorso motivazionale, l'ordinanza del Tribunale del Riesame rigetta in primo luogo le lagnanze del Prela in ordine all'asserita nullità dell'interrogatorio di garanzia, che secondo la difesa del prevenuto sarebbe dovuta all'esiguità del tempo messo a disposizione della stessa difesa per la consultazione degli atti del procedimento. Di seguito vengono illustrate le ragioni della misura cautelare in relazione ai singoli addebiti sulla base delle molteplici risultanze investigative. Sul piano cautelare, la misura inframuraria é stata ritenuta priva di alternative, essendosi peraltro escluso il superamento della presunzione di adeguatezza di tale misura custodiale. 2. Avverso la prefata ordinanza insorge il Prela, con atto affidato in sostanza a tre ordini di motivi di lagnanza. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge processuale, nonché vizio di motivazione in relazione alla dedotta nullità dell'interrogatorio di garanzia. Richiamando i contenuti del gravame proposto al Tribunale del Riesame e la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui le censure relative alla predetta nullità sono state respinte, il ricorrente sottolinea che il vizio dedotto ha reso necessario l'esercizio, da parte dell'indagato, della facoltà di non rispondere; inoltre, l'eccezione di nullità era stata proposta fin da subito al G.i.p., ergo non era necessario riproporre preventivamente a quest'ultimo la doglianza in esame; il Collegio adìto era, invece, nelle condizioni di rilevare la predetta nullità, che va ad incidere sulla legittimità della misura applicata all'indagato. 2.2. Con il secondo motivo il deducente lamenta violazione di legge processuale, nonché vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria riferita sia al delitto di associazione a delinquere di cui al capo 1, sia agli ulteriori reati in allora contestati al Prela. In premessa il deducente riporta testualmente una memoria depositata prima della discussione avanti il Tribunale, in cui si confutava - per quanto qui d'interesse - quanto al capo 21 la gravità indiziaria di un riferimento generico a un'arma in una conversazione; ed infine, quanto al capo 1, l'assenza di attinenze dei reati scopo contestati al prevenuto rispetto a un sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti. Il ricorrente richiama poi la risposta argomentativa del Tribunale, che, pur escludendo quanto al capo 24 la sussistenza di indizi sufficientemente gravi, ha di contro opposto elementi di giudizio deponenti per la fondatezza dei rimanenti addebiti, e ne contesta le valutazioni (deducendo che, quanto al capo 21 il riferimento alla "doppietta" nella conversazione intercettata non trova conferme in successivi sequestri di armi nei confronti dell'odierno ricorrente; mentre, quanto al capo 1, viene confutata la sussistenza della gravità indiziaria a carico del [OSCURATO:PERSONA], cui non é contestato alcun reato in tema di stupefacenti e non risulta coinvolto in traffici di droga). 2.6. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge processuale in riferimento alla presunzione di adeguatezza della misura inframuraria, che però - osserva il deducente - può essere vinta laddove si escludano esigenze cautelari o si ritenga che, nella specie, esse possano essere soddisfatte con altre misure. Nella specie il ricorrente sostiene che possa superarsi l'anzidetta presunzione, richiamando l'incensuratezza e le condizioni familiari e lavorative del Prela. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo é manifestamente infondato. In via preliminare va, infatti, richiamata la pacifica giurisprudenza di legittimità in base alla quale, poiché il procedimento di riesame é preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare, e non anche di quelli incidenti sulla sua persistenza, non é consentito dedurre con tale mezzo di impugnazione la successiva perdita di efficacia della misura derivante dalla mancanza o invalidità di successivi adempimenti; ne consegue che esulano dall'ambito del riesame le questioni relative a mancanza, tardività o comunque invalidità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., le quali, inerendo a vicende del tutto avulse dall'ordinanza oggetto del gravame, si risolvono in vizi processuali che non ne intaccano l'intrinseca legittimità (così, ex multis, Sez. U, Sentenza n. 26 del 05/07/1995. Galletto, Rv. 202015; Sez. 3, Sentenza n. 809 del 17/02/2000, Demo, Rv. 216065; Sez. 2, Sentenza n. 4817 del 23/10/2012, Russo, Rv. 254447; Sez. 4, Sentenza n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266294). Per il resto, é affatto corretta e condivisibile la motivazione offerta in proposito dall'ordinanza impugnata, anche laddove evidenzia la circostanza che il difensore, a fronte del breve lasso di tempo dall'avviso di deposito degli atti, non ha chiesto in sede di interrogatorio che lo stesso fosse differito onde consentire la consultazione dell'incarto. In proposito, il Tribunale del Riesame ha correttamente richiamato la prevalente e qui condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di misure cautelari, la brevità del termine intercorrente tra la notifica dell'avviso di deposito degli atti presso il giudice che ha emesso la misura ex art. 293 cod. proc. pen. e la data fissata per l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia non dà luogo ad alcuna forma di nullità, essendo preminente l'interesse a provocare un immediato contatto tra l'indagato e il giudice della cautela per la verifica dei presupposti per la privazione della libertà, in relazione al quale le esigenze della difesa di consultare approfonditamente gli atti depositati possono essere salvaguardate con la presentazione di una istanza di differimento dell'interrogatorio entro il termine inderogabile di cinque giorni ex art. 294 cod. proc. pen. (ex multis vds. Sez. 2, Sentenza n. 44902 del 30/09/2014, Cosentino, Rv. 260876, riferita a una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza cautelare impugnata avendo i difensori eccepito solo la nullità dell'atto senza richiedere il differimento dell'interrogatorio). 2. Quanto alle censure contenute nel secondo motivo a proposito della gravità indiziarla dei reati ascritti al Prela, si premette che la valutazione affidata al giudice in tema di misure cautelari personali, vincolata al rispetto dei requisiti di gravità indiziaria di cui all'art. 273 cod.proc.pen., non coincide con quella finalizzata all'accertamento della responsabilità sulla base delle emergenze probatorie in sede dibattimentale, essendo la prima caratterizzata da esigenze interinali (cautelari, appunto) che postulano la seria probabilità, ma non necessariamente la certezza della commissione del reato da parte della persona sottoposta ad indagini; e la seconda, invece, legata alla necessità che la colpevolezza dell'imputato venga affermata "al di là di ogni ragionevole dubbio".In tal senso va ricordato il mai disatteso indirizzo giurisprudenziale in base al quale il termine "indizi", adoperato dall'art. 273 primo comma Cod. Proc. Pen., ha una valenza completamente diversa da quella che il medesimo termine assume nell'art. 192, secondo comma. Infatti, mentre in tale ultima norma la scelta lessicale operata dal legislatore trova la sua evidente ragion d'essere nell'esigenza di distinguere tra prove ed indizi (e soprattutto onde stabilire le condizioni in cui questi ultimi possono, considerati nel loro complesso, assurgere a dignità di "prove" e giustificare, quindi, le affermazioni di colpevolezza), l'uso del termine indizi, nell'art. 273, primo comma, non é in alcun modo riconducibile ad un'analoga distinzione, ma unicamente alla diversa natura del giudizio (di probabilità e non di certezza) che é richiesto ai fini dell'applicazione di una misura cautelare e rispetto al quale doveva, quindi, parlarsi non di "prove", ma sempre comunque di "indizi", non essendovi altrimenti congruenza fra detta natura probabilistica del giudizio stesso ed i fondamenti ai quali quest'ultimo doveva essere ancorato (Sez. 6, Sentenza n. 4825 del 12/12/1995, dep. 1996, Meocci, Rv. 203600; in senso conforme vds. ex multis Sez. 3, Sentenza n. 742 del 23/02/1998, Dersziova, Rv. 210514, e Sez. 6, Sentenza n. 2547 del 05/07/1999, Merolla, Rv. 214930). 2.1. Si premette ulteriormente che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, Sentenza n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). 2.2. Sulla scorta dei suddetti principi, il motivo in esame risulta infondato. Non é chi non veda, infatti, alla luce dei richiamati principi che: a proposito del capo 21 (vds. pp. 165-166 ordinanza cautelare G.i.p. L'Aquila) la domanda fatta dal [OSCURATO:PERSONA] al fratello Roki («Hai lasciato la doppietta dove ti ho detto?»), seguita dalla risposta del fratello («Sotto casa, sì») riveste già di per sé un evidente grado di gravità indiziaria, adeguatamente evidenziato nell'ordinanza impugnata; gravità che peraltro denota la reciproca consapevolezza dei fratelli Prela circa la disponibilità di armi, in un contesto nel quale a casa dei Prela furono successivamente trovate altre armi, sia pure di tipo diverso; Quanto invece al reato associativo, la compartecipazione al sodalizio da parte del Prela, a un qualificato livello indiziario, é stata argomentata correttamente coordinando una serie di emergenze investigative che lo riguardano: in primo luogo, il rinvenimento presso l'abitazione dei Prela - alla presenza tra l'altro di [OSCURATO:PERSONA] - non solo di armi (una balestra con dardo, un tirapugni con lama), ma anche di alcuni quantitativi di stupefacenti di vario tipo e relativi strumenti di confezionamento; in secondo luogo, la vicenda della partecipazione dell'odierno ricorrente al concitato incontro fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto un regolamento di conti sentimentali, in cui il Mici si fa accompagnare anche da [OSCURATO:PERSONA], vicenda che - sebbene non attinente alle specifiche attività criminose del gruppo - vale come testimonianza del rapporto fiduciario intercorrente tra il capo del sodalizio e lo stesso Prela; e del resto, in quest'ultima vicenda, é assodato (grazie alle videoriprese delle telecamere piazzate in prossimità del bar [OSCURATO:PERSONA] III di [OSCURATO:PERSONA]) che a prelevare da un nascondiglio il fucile e a posizionarlo all'interno della BMW di [OSCURATO:PERSONA] é, per l'appunto, [OSCURATO:PERSONA] (vds. ordinanza cautelare G.i.p. L'Aquila, pag. 168). 3. E', infine, infondato il terzo e ultimo motivo di ricorso. E' noto - e peraltro non é contestato - che, per quanto riguarda il reato associativo di cui al capo 1 (art. 74, d.P.R. n. 309/1990), vi é presunzione iuris tantum di adeguatezza della misura cautelare inframuraria. Tale presunzione non é superata nel caso di specie, a nulla rilevando a tal fine le circostanze addotte dal ricorrente: né l'incensuratezza del prevenuto, né tanto meno la natura asseritamente complementare dei suoi compiti. A fronte di ciò, come si evince dall'ordinanza impugnata, non vi sono elementi che consentano di ipotizzare il superamento della presunzione, stante l'assenza di segnali oggettivamente deponenti per un distacco del Prela dal sodalizio e l'irrilevanza del decorso del tempo nel caso di specie. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va inoltre disposta, in relazione allo stato di detenzione del ricorrente, la trasmissione del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente, a cura della Cancelleria, affinché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp.att. del cod.proc.pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
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