CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 23150/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
za del 11/12/2025 del Tribunale di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Palermo haconfermato la pronuncia condanna di primo grado delle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] eRosa [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di minaccia;[OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, le imputate lamentano violazione dilegge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. perché la decisione impugnatasarebbe incorsa in manifesta violazione dei criteri di valutazione della provadichiarativa avendo ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa senzaeffettuare alcun doveroso vaglio critico sulle stesse;Rilevato che, mediante il secondo motivo, le ricorrenti assumonotravisamento della prova e violazione del principio di cui all’art. 533 cod. pen. inquanto il giudice d’appello avrebbe travisato il significato delle videoregistrazioni;[OSCURATO:PERSONA] che, con il terzo motivo, le ricorrenti assumono violazionedell’art. 612 cod. pen. per insussistenza di una minaccia penalmente rilevante,essendo apodittica l’affermazione della decisione censurata per la quale le frasida esse pronunciate sarebbero intrinsecamente minacciose;Rilevato che, con il quarto motivo, le imputate denunciano violazione degliartt. 62-bis e 133 cod. pen. perché sono state loro negate le circostanzeeccessiva, senza considerare una serie di elementi, quali lo stato diincensuratezza, l’offensività della condotta e il contesto;[OSCURATO:PERSONA] che, con il quinto motivo, avente ad oggetto le statuizioni civili,le ricorrenti deducono che il risarcimento del danno è stato confermato inassenza di prova ed effettuando una liquidazione equitativa non fondata su alcunconcreto elemento di valutazione;[OSCURATO:PERSONA] che, dal tenore delle ripercorse censure, si evince chiaramente chele stesse, pur sotto l’egida della violazione di legge, sono in realtà volte acontestare la motivazione della decisione impugnata;Rilevato che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bisdel d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11,entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciateper reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso percassazione per vizio di motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv.277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557);[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, conla condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]