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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21844/2026

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in Siena,alla [OSCURATO:PERSONA] 3, in persona della procuratrice Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura specialeallegata al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla viaCassiodoro n. 19, int. 5.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede in Rende (CS), alla via Cavour n. 33, inpersona della legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alcontroricorso dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),presso il cui studio elettivamente domicilia in Benevento, alla Via G.Calandriello, 1.-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], n.cron. 439/2025, depositata il 27/04/2025.Numero registro generale 24219/2025Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 21844/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensiData pubblicazione 26/06/2026dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, con attribuzione, ex art. 93 c.p.c., all’Avv. [OSCURATO:PERSONA],dichiaratosene anticipatario, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],dichiaratosene anticipatario.Così deciso in Roma, il 26 giugno 2026.Il Consigliere delegatoEduardo Campese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in Siena,alla [OSCURATO:PERSONA] 3, in persona della procuratrice Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura specialeallegata al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla viaCassiodoro n. 19, int. 5.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede in Rende (CS), alla via Cavour n. 33, inpersona della legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alcontroricorso dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),presso il cui studio elettivamente domicilia in Benevento, alla Via G.Calandriello, 1.-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], n.cron. 439/2025, depositata il 27/04/2025.Numero registro generale 24219/2025Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 21844/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensiData pubblicazione 26/06/2026dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, con attribuzione, ex art. 93 c.p.c., all’Avv. [OSCURATO:PERSONA],dichiaratosene anticipatario, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],dichiaratosene anticipatario.Così deciso in Roma, il 26 giugno 2026.Il Consigliere delegatoEduardo Campese
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