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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 20442/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 11 febbraio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina, pronunciata il 20 aprile 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa aggravata, ha escluso la circostanza aggravante dell'aver approfittato di circostanze di luogo tali da ostacolare la privata difesa e, per l'effetto, ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui genericamente si lamenta la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, è del tutto privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione del provvedimento impugnato (si veda, in proposito, pag. 4 della motivazione sugli artifici e raggiri dell'imputato che, dopo avere chiesto il pagamento della somma, non consegnava la merce alla persona offesa né le restituiva il denaro ricevuto, rendendosi irreperibile); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5 sul mancato ravvedimento da parte dell'imputato, che non si è mai offerto di restituire la somma versata dalla vittima, sui precedenti penali a suo carico e sull'assenza di elementi positivamente apprezzabili); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di ero tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 11 febbraio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina, pronunciata il 20 aprile 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa aggravata, ha escluso la circostanza aggravante dell'aver approfittato di circostanze di luogo tali da ostacolare la privata difesa e, per l'effetto, ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui genericamente si lamenta la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, è del tutto privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione del provvedimento impugnato (si veda, in proposito, pag. 4 della motivazione sugli artifici e raggiri dell'imputato che, dopo avere chiesto il pagamento della somma, non consegnava la merce alla persona offesa né le restituiva il denaro ricevuto, rendendosi irreperibile); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5 sul mancato ravvedimento da parte dell'imputato, che non si è mai offerto di restituire la somma versata dalla vittima, sui precedenti penali a suo carico e sull'assenza di elementi positivamente apprezzabili); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di ero tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20442/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris