CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 40007/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 20413/2016 in data 18/12/2020 della Corte di appello di Roma, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il 'Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado resa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Roma in data 18/01/2016, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 474, comma 1, cod. pen. perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena in ordine al residuo reato di cui all'art. 648 cod. pen., in anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 1.050 di multa, con conferma nel resto. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione. Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 597 cod. proc. pen., in quanto in sede di determinazione della pena per il residuo reato, andava applicata una diminuente non correttamente applicata quanto alla sua misura (primo motivo). In ogni caso si deduce la prescrizione del reato di cui al capo A) d'imputazione (secondo motivo). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 2. L'Accusa contesta al Tizzano: -due episodi ex art. 648 cod. pen. al capo A (accertati rispettivamente il 07/12/2010 e il 07/07/2011); -due episodi ex art. 474 cod. pen. al capo B (accertati anch'essi nelle medesime date). Il giudice di primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato l'imputato, ritenute le circostanze attenuanti generiche e la continuazione, alla pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 900 di multa, così determinata: pena base per uno dei due fatti di ricettazione, anni due di reclusione ed euro 1.200 di multa, diminuita ex art. 62 bis cod. pen., ad anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa, aumentata ex art. 81 cod. pen. per l'altro fatto di ricettazione ad anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 1.050 di multa, ulteriormente aumentata ex art. 81 cod. pen. per uno dei fatti di cui al capo B ad anni uno, mesi nove, giorni quindici di reclusione ed euro 1.200 di multa ed ulteriormente aumentata per l'altro fatto di cui al capo B ad anni uno, mesi undici di reclusione ed euro 1.350 di multa; pena diminuita come sopra per il rito. Si evidenzia subito l'errore del giudicante che, per la riduzione di un terzo, avrebbe dovuto determinare la pena in anni uno, mesi tre, giorni dieci di reclusione ed euro 900 di multa. Il giudice di secondo grado, eliminando le frazioni di pena per il capo B in ragione dell'accertata prescrizione, avrebbe dovuto ridurre la pena di cui al capo A, determinata prima della diminuente per il rito, ad anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 1.050 di multa, nella misura di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 700 di multa: invece ha irrogato una pena finale complessiva pari, come si è detto, ad anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 1.050 di multa. Risulta così irrogata una "differenza" di pena non dovuta pari a mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 350 di multa, che va conseguentemente eliminata. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo in relazione alla dedotta prescrizione del reato di ricettazione. 3.1. Come si è visto, l'evidente errore commesso dal giudice di appello non determina tuttavia l'annullamento, sul punto, della sentenza impugnata, trovando applicazione, nel caso in esame, il disposto dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di semplice rettificazione di un evidente errore di calcolo, alla quale, in virtù della richiamata disposizione normativa, deve provvedere la stessa Corte di cassazione. In questo senso si è pronunciata, da tempo, la giurisprudenza di legittimità, affermando il principio, secondo cui, quando si sia proceduto con il rito abbreviato, essendo tenuto il giudice di merito a ridurre inderogabilmente la pena in concreto determinata nella misura fissa di un terzo, a norma dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., qualora la pena in concreto determinata sia stata ridotta in misura inferiore a quella fissa di un terzo, si ha un mero errore nel computo della pena relativamente ad una operazione aritmetica, che la Corte di cassazione può rettificare ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., senza dover pronunciare annullamento (cfr., Sez. 2, n. 5840 del 09/02/1995, Turao, Rv. 201330; Sez. 5, n. 15068 del 22/02/2012, Barone, Rv. 252316; Sez. 5, n. 32347 del 15/02/2018, Lupo, Rv. 273312; in senso contrario a favore dell'annullamento senza rinvio, v., Sez. 5, n. 26189 del 15/06/2022, Tescari, Rv. 283261). 3.2. Un'ulteriore precisazione va fatta in ordine alla natura dell'istituto previsto dall'art. 619, cod. proc. pen.: si tratta, come riconosciuto da Sez. 5, n. 32347/2018, cit., di un intervento di rettifica, avente ad oggetto un errore, non relativo alla sostanza del contenuto decisorio, previsto da una disposizione di carattere speciale, che deroga e prevale su quella posta dall'art. 130 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 3, n. 19627 del 04/03/2003, Fascetto, Rv. 224846). Ne consegue, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, che condizioni per l'esercizio del potere di rettifica sono, da un lato, la rituale investitura della Corte di cassazione, attraverso il ricorso; dall'altro, il fatto che il ricorso non abbia ad oggetto solo una mera richiesta di rettifica, condizioni, entrambe sussistenti nel caso in esame (cfr., Sez. U, n. 9973 del 24/06/1998, Kremi, Rv. 211072; Sez. 6, n. 420 del 01/02/1995, Gianoncelli, Rv. 200744; Sez. 6, n. 30576 del 29/05/2003, Jamal, Rv. 225716).3.3. Con riferimento alla maturata prescrizione del reato sub A (nella specie, intervenuta, tenendo conto della complessiva sospensione dei termini par a mesi dieci e giorni ventiquattro, in data 31/10/2021 con riferimento al fatto di reato del 07/12/2010 e in data 31/05/2022 con riferimento al fatto di reato del 07/07/2011), occorre valutarne l'incidenza ai fini della presente pronuncia. 3.4. Si tratta, infatti, di stabilire se la fondatezza del primo motivo di ricorso che ha imposto la "rettificazione" dell'errore commesso dal giudice di appello nella determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, non imponga di rilevare il compiuto decorso del termine di prescrizione e, conseguentemente, annullare senza rinvio la sentenza impugnata per sopravvenuta prescrizione, anche con riferimento al delitto di ricettazione residuo. Non ignora il Collegio che sembrerebbe deporre in tal senso la ricognizione del "diritto vivente", formatosi in subiecta materia, sul quale appare opportuno fare qualche cenno. Punto di partenza di tale ricognizione non può che essere la sentenza delle Sezioni Unite Tuzzolino (n. 1 del 19/01/2000, Rv. 216239), in cui si afferma il seguente principio di diritto. Poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato (rappresentata, nel caso portato all'attenzione delle Sezioni Unite, dalla prescrizione) deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce. In altri termini, precisano le Sezioni Unite, "in caso di sentenza di condanna, l'indagine sulla responsabilità dell'imputato e quella sull'accertamento delle circostanze e sulla determinazione della pena costituiscono altrettanti, distinti, punti della decisione inseriti all'interno di un medesimo capo, sicché la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a fare acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata quando, per quello stesso capo, l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena. Il giudicato si forma allorché anche tali punti sono definiti dal giudice dell'impugnazione e le relative statuizioni non sono censurate con ulteriori mezzi di gravame: soltanto in presenza di tali inderogabili condizioni deve considerarsi realizzata la consunzione del potere di decisione del giudice dell'impugnazione, anche con riguardo alle questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, e la pronuncia sul capo, divenuta ormai completa, assume il carattere della immutabilità, ostacolando, perciò, l'applicazione delle cause estintive del reato". 3.5. Il principio dell'autonomia dei singoli capi della sentenza e delle conseguenze che ne derivano sulla formazione del giudicato, è stato ribadito in una serie di pronunce, sia delle Sezioni Unite (cfr., Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, ..., Rv. 217266; Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235699; Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966), che delle sezioni semplici (cfr., Sez. 6, n. 6924 del 20/10/2011, dep. 2012, Fantauzza, Rv. 256556; Sez. 6, n. 50334 del 02/10/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257846; Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, dep. 2015, Zagarella, Rv. 263119), all'esito delle quali è possibile affermare il consolidarsi del principio di diritto, secondo cui, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (cfr., Sez. U., n. 6903/2016, cit.). In alcune pronunce delle sezioni semplici, inoltre, si ribadisce l'impossibilità di far valere o di rilevare di ufficio la prescrizione maturata tra la pronuncia della sentenza di secondo grado ed il ricorso per cassazione, se sono ancora in discussione le questioni relative alla pena, come, ad esempio, nel caso in cui l'impugnazione riguardi la sussistenza di una circostanza aggravante o il riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati (cfr., Sez. 3, n. 7937 del 01/06/2016, B., Rv. 269030; Sez. 5, n. 46513 del 14/07/2014, Lamkja, Rv. 261036). Né la questione di cui si discute può essere risolta, ritenendo che, in conseguenza della inammissibilità del motivo di ricorso sulla responsabilità dell'imputato, si sia formato un giudicato parziale, sul quale non inciderebbe il successivo verificarsi della causa estintiva del reato, secondo quanto previsto dall'art. 624, comma 1, cod. proc. pen. 3.6. Ed invero, come chiarito dalle Sezioni Unite Tuzzolino, l'art. 624, comma 1, cod. proc. pen., che indubbiamente riconosce l'autorità del giudicato sia r 5 ai capi che ai punti della sentenza, non rappresenta, tuttavia, l'espressione di un principio applicabile al di fuori della specifica situazione dell'annullamento parziale, dato che la disposizione detta una regolamentazione particolare, attinente unicamente ai limiti obiettivi del giudizio di rinvio, e, dunque, è legata indissolubilmente alle peculiari connotazioni delle sentenze della Corte di cassazione ed alla intrinseca irrevocabilità connaturata alle statuizioni dell'organo posto al vertice del sistema giurisdizionale, onde è da escludere che la disposizione stessa possa essere utilmente richiamata per sovvertire i principi generali desumibili dalle linee fondanti dell'ordinamento processuale relativo alle impugnazioni penali. 3.7. Tanto premesso, ad avviso del Collegio, nel caso in esame, la peculiarità della fattispecie processuale consente di pervenire ad una decisione sull'irrilevanza del compiuto decorso del termine prescrizione, che solo apparentemente si allontana dall'alveo giurisprudenziale, riassunto nelle pagine precedenti. Ciò per le seguenti ragioni. Va, innanzitutto, rilevato che nella stessa sentenza Tuzzolino le Sezioni Unite, nell'approfondire la distinzione tra "capi" e "punti" della decisione, hanno evidenziato come il concetto di "punto della decisione", abbia "una portata più ristretta di quello di "capo", riguardando "tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione"; ne consegue che, "se ciascun capo è concretato da ogni singolo reato oggetto dì imputazione, i punti della decisione, ai quali fa espresso riferimento l'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato e dunque, in primo luogo, all'accertamento della responsabilità ed alla determinazione della pena, che rappresentano, appunto, due distinti punti della sentenza. Ne consegue che ad ogni capo corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e - nel caso di condanna- l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio." 3.8. Orbene, ad avviso del Collegio, nel caso in esame è possibile definire "completa" la decisione presa dal giudice di secondo grado sul reato di cui all'art.648 cod. pen., non solo in termini di accertamento del fatto, di attribuzione di esso all'imputato, di qualificazione giuridica, di inesistenza di cause di giustificazione, di colpevolezza ma anche in termini di determinazione della pena. Ciò in quanto, risolte le questioni relative alla qualificazione giuridica del fatto ed alla responsabilità dell'imputato, la definizione del procedimento attraverso la scelta del giudizio abbreviato non lasciava alcuna scelta al giudice di secondo grado, se non quella di operare la riduzione "secca" di un terzo sulla pena-base inflitta, pena, quest'ultima, la cui entità, si badi bene, non ha formato oggetto di contestazione, essendosi l'imputato limitato a sollecitare, con riferimento a tale pena, l'esercizio, da parte della Corte di cassazione, del potere di rettifica ad essa attribuito dall'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., limitatamente alla pena detentiva. Il mero errore nel computo della pena finale commesso dal giudice di appello, alla quale non è stata operata la riduzione di un terzo, a norma dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., non attiene, infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in precedenza richiamata, alla sostanza del contenuto decisorio dell'atto, tanto da giustificare un semplice intervento di rettifica, ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., che, come si è detto, rappresenta una particolare forma della correzione di errori materiali, prevista in via generale dall'art. 130 cod. proc. pen. (in senso contrario, v., però, Sez. 1, n. 1025 del 23/09/2005, dep. 2006, D'Anna, Rv. 233276, che, su tale presupposto, giunge a conclusioni diverse in ordine alla rilevanza della prescrizione maturata medio tempore). Pertanto, conclusivamente, può ben dirsi, anche con riferimento all'esercizio da parte della Corte di cassazione del potere di rettificazione ex art. 619, comma 2, cod. proc. pen., che il rimedio mira a ricostituire l'effettiva volontà espressa da chi ha deliberato l'atto, vale a dire l'effettivo pensiero che informa di sé la motivazione ed il dispositivo, non formalmente manifestatosi, nel caso in esame, per un mero errore, particolarmente evidente ove si tenga conto che la corte territoriale ha omesso di operare la riduzione di un terzo della pena. Il mero errore aritmetico compiuto dal giudice nella determinazione della pena finale, dunque, non appartenendo alla sostanza del contenuto decisorio, non impedisce di ritenere esaurito il potere giurisdizionale del giudice, essendo stati, in realtà, decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, anche se la decisione sulla pena non è stata correttamente manifestata per un mero errore (formale) di calcolo. In relazione al capo della sentenza relativo al delitto di ricettazione, il giudizio sulla penale responsabilità dell'imputato - non contestato dallo stesso - risulta integralmente esaurito, con la conseguente formazione del giudicato, prima del decorso dei termini di prescrizione, venuti a compimento dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, che, pertanto, non posso più essere rilevati.La non completa soccombenza dei Tizzano, implica che lo stesso non sia condannato al pagamento delle spese processuali e nemmeno della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Rettifica la sentenza impugnata nel senso che la previsione della pena di anni uno, mesi sei di reclusione e eur