CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 1947
Cassazione n. 20888/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/10/1947 avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];dAa dedslone seritieceei :impugnata; esaminai:o ;:-icersc pi-e„Josto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, .nelle conformi sentenze di merito, dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti di diverso tipo ca detenzioni di armi e munizioni da guerra, ; detenzione di armi comuirii epaira, tilete-rizione di armi ciandestine, ricettazione, detenzione di munizioni per areal comuni da sparo e furto piuriaggravato. Rilevato che, a rnoti i (::!1 1•OrSC, a difesa lamenta: 1. Violazione dell'art. 133 cod. pere quanto ai trattamento sanzi•natorio, avendo la Corte di merito, nei conte mare la seilteriza ji primo grado inflitto una pena eccessivamente severa ed avendo mancato di i„-_,:iustificare gli aumenti determinati a titolo ai continuazione pe.- i reati 2, 'Vioidzione. dell'art. 62-bis cod. peri. per mancata concessione delle attenuanti generiche, avendo la Corte di merito trascarato di considerare l'età avan.zata dell'imputato, il comportamento collaborativo :serbato durare buon comportamento processuale. Ritenuto ene ;a sentenza ienpugnata è sorretta da conferente apparato argornentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Cciiiitiieratia che i igaerdati de.terrninazione della pena in Concreto iirogatai- e :a rioa - cata concessione delle circostanze attenuanti generiche sona sostenuti da conrerente rricitiiiiiazione ; avendo la Corte di merito posto in evidenza la rilevante gravità dei fatt: è; si è reso responsabile ;Imputato, trovato in possesso di nititeyoli quarititativi di sostanza stupefacente di vario tipo e di numemsicsime armi annne ciandPstinie. loasideratie cte. ai rlin. concessicrie de!le c:ro.•stanze attenuanti ;ererche rea è rid-,i,esto cii...;uciice di merito la considerazione di tutti gli eie.rrienti 2.1VtiCp3 valutabili contenuti nell'art. 133 cod. peri., dovendo ritenersi sufficiente il .riaaiancio scitanta ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi (cfr. Sez. 2. r 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche i! giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gii eki7lenti indicati da art 133 cod. pen., quello che amene preva;ente ed aac a.rieteii-iirilricire o meno il riconoscimerito dei beneficio, siccné anci-ie un so;o eiernei•atJ attinente ailia personalità del colpevole o all'entità CC i reato ed pile moda tèese.cuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"); considerato che, nei •luclizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione cella congruità della pena la cui determinazione non sia frutto ; come ne; caos in esame di mero arbitrio c d: un ragionamento . l:logico (Sez. 5 ; n. 5582 di 551 9/2013 - 04/52/2014, Ferrario, Rv. 259142); Consi;Cerado, quanto aOs doigHanza riguardante !a mancata individeazione deg i aumenti di pena a titolo di continuazione, che i Tribunale - la cui motivaziorie è stata condivisa dalla Corte d'appello - facendo corretta applicazione dei principi stabiiiti in questa sede, individuata ia pena base in anni 7 e n-:es,i €i) ci ii.edusione, 'onaiíe sesto concernente gli stupefacenti, di CO: ai capo 2 •":":23 riobrico (CieUenz.ilidine o. cocaina e sostanze del genere cocaina), na uno,:riveciuto modo separato gai aumenti di pena per ciascun gruppo ai reat sateffite, in base cile oro gravità, secondo criteri di congruità non censurabiii in sede di legittireilaa, essendo l'apprezzamento sui quantum della pena rise.i:rvato all'apprezzamento dei giudice di merito. So ode ct'C Odo, seccnid:s wíe-ricarnentc., di questa Corte, ribadito anche successivamente elie Sezioni Unite Pizzone, ove non vi siano dubbi in ordine ai rispetto dei lilenitie ledaie dei triplo della pena base ex art. 81, comma primo,, cod. ben., in considerazone della misura contenuta degli aumenti di pena ii-rooati, non sussiste un obbiigo di specifica motivazione (cfr., ex rhultis, Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Sparnpinato, Rv: 284005.1n tema di reato continuato, il giudice di me te, isdnzionatioiro in modo distinto pei-ciascuno dei reati sateliite, eteri è tenute a rendere una motivazione specifica e dettagliata duaiora aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso 2in radice ogni abuso dei potere chsc,re.zionaie conferito dall'art. 132 cod. pen."; Sez, 5, n. 71:4379 ne i Rv. 9889-00:"In tema di reato contlnuato, la graduazione dellu 7ena, anche in relazione agli aumenti per i reati satellite, rientra nella disc.-ezicalltà dei giudice di merito, i quale, in caso di aumenti apgicati in rnista contenuta, può adempiere ai relativo obbligo motivazionale anche in manic;-a sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui aVart. 133 cod. peri."). Consideruto, tanto, , o !palesemente destituito di l'onciame.nto. Rilevato che, lo ragione di guanto precede, i: ricorso deve essere dichiarato inamirnissibile, con condanna deit ricorrente a pagamento delle spese processuali e c'ella sorni-na di euro tremi:a della Cassa delle ammende. P P.Q.MCosì deciso ii 12 maggio 2026Con.s.c.diere, estensgre Ti ,Drec-identE-- [OSCURATO:PERSONA]: cANc o. ‹ort, U 2026 FIXIKEi0 be Santis