CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18765/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /// [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 4 maggio 2021 del Tribunale di sorveglianza di Trieste, con la quale è stato rigettato il reclamo ex art. 69 bis, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 16 febbraio 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Trieste aveva rigettato la richiesta di applicazione del beneficio della liberazione anticipata relativa al semestre di cui al periodo dal 20 aprile 2020 al 19 ottobre 2020. 2. Il ricorrente articola quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 54 Ord. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe fondato il rigetto della richiesta sul provvedimento disciplinare, nonostante fosse stato annullato dal Magistrato di sorveglianza, poiché adottato in violazione del diritto di difesa del detenuto. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 54 Ord. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il giudice di merito avrebbe tralasciato di considerare elementi positivi risultanti dagli atti e relativi al lavoro svolto dal detenuto e all'encomio a lui conferito dal Direttore della Casa circondariale e avrebbe in maniera errata valutato ai fini del rigetto condotte realizzate antecedentemente al semestre oggetto dell'istanza. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 54 Ord. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe rigettato l'istanza, nonostante nell'ambito del procedimento N. SIUS 786/2020 con provvedimento del 24 giugno 2020 fosse stata a lui riconosciuta la liberazione anticipata relativamente al semestre precedente a quello in esame. 2.4. Con l'ultimo motivo, denuncia vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare come la vicenda oggetto del provvedimento disciplinare (successivamente annullato) aveva riguardato tre persone e non due. Il giudice di merito, inoltre, ha ritenuto non necessaria la visione delle immagini registrate dalla telecamera, circostanza che avrebbe invece potuto chiarire la dinamica dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, va dichiarato inammissibile. È opportuno premettere che, al fine dell'ottenimento della liberazione anticipata, è necessario che il condannato tenga non una condotta esclusivamente passiva di disciplinata osservanza delle norme che regolano l'espiazione della pena, ma occorre che agisca in concreto in modo da operare con atti che abbiano un valore sintomatico rispetto ai fini perseguiti dalla legge. In altri termini, necessitano condotte concrete (quali la correttezza nei rapporti interpersonali, il rispetto delle regole, la disponibilità ai colloqui con gli operatori, il riguardo verso le figure istituzionali et cetera) che siano significative di una volontaria cooperazione tesa al più efficace reinserimento nella società. Il beneficio previsto dall'art. 54 Ord. pen. presuppone un giudizio positivo sulla partecipazione del soggetto al trattamento rieducativo da desumersi mediante una valutazione globale. Si consideri che il citato articolo, nel fare riferimento ad una condotta regolare e partecipativa, addirittura non fa espresso riferimento a vere e proprie sanzioni disciplinari o ad altri provvedimenti sfavorevoli, ma - in modo più lato - a tutti quei comportamenti che denotino una scarsa adesione alle regole restrittive ed una mancanza di quel particolare impegno che individua la meritevolezza del beneficio, nella prospettiva della rieducazione, che è il fine del trattamento. Queste considerazioni vanno ripetute a fortiori allorquando il condannato abbia commesso delle irregolarità, abbia riportato sanzioni disciplinari o denunzie di reato, dimostrative dell'incostanza del senso di responsabilità: la commissione di comportamenti sintomatici di una insofferenza alle regole ed alle norme fa riscontrare non un semplice difetto di partecipazione all'opera di rieducazione, ma addirittura il difetto del requisito di base, costituito dalla regolarità della condotta. Nel caso in esame, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l'ordinanza impugnata ha motivato, in modo congruo e aderente alle emergenze istruttorie, la decisione reiettiva del reclamo mediante il riferimento all'episodio di rilievo disciplinare: Amato il 14 luglio 2020 aveva aggredito un compagno di detenzione, procurandogli lesioni, così come certificato dal sanitario del carcere, a nulla rilevando che la relativa sanzione disciplinare fosse stata poi annullata per questioni strettamente formali. Nel provvedimento impugnato, inoltre, è evidenziato che l'accertamento compiuto dagli operatori penitenziari non lasciava dubbi sulla dinamica dell'episodio, tanto che l'organo disciplinare non aveva ritenuto necessario prendere visione delle immagini registrate dalle telecamere. In tal modo, il giudice di merito ha esposto precise spiegazioni, congrue e coerenti con i dati informativi acquisiti, per avversare le quali il ricorrente muove obiezioni che, senza negare l'effettiva verificazione dell'episodio considerato, si risolvono in contestazioni sulla regolarità deil'iter disciplinare e, con esso, sulla legittimità della sanzione inflitta. Il ricorrente, però, non considera che in tema di liberazione anticipata, il Tribunale di sorveglianza può tenere conto, a fini del rigetto della relativa istanza, del contenuto di un rapporto disciplinare anche nel caso in cui esso sia viziato per omessa contestazione o non sia seguito dalla irrogazione di alcuna sanzione, in quanto, per la concessione della detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come elemento sintomatico della mancata disponibilità al trattamento rieducativo (Sez. 1, n. 13233 del 08/10/2020, dep. 2021, Piccininni, Rv. 280985). Il Tribunale di sorveglianza, quindi, in modo ineccepibile ha rilevato che la condotta posta in essere da Amato assumendo rilevanza penale non poteva ritenersi di scarsa importanza e gravità, anche in ragione dell'atteggiamento poco responsabile assunto dal condannato, il quale aveva negato in tutte le sedi la portata effettiva del fatto. Il peso e la rilevanza di tale motivazione in funzione delle suindicate finalità dell'istituto della liberazione anticipata assorbono tutti i rilievi mossi dal ricorrente inerenti argomenti di per sé non in grado di ribaltare su un piano logico la decisione assunta. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle I (rIt i spese processuali e 11120ersztinirrin della somma di tremila eur