CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 febbraio 2026
Cassazione n. 02650/2026
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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA].G. n. 20279/2025 DECRETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 54, Napoli in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli n.3268/2025 pubblicata in data 23 giugno 2025; Il presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] 54; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; rilevato che non è pervenuta accettazione; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; P.Q.M dichiara estinto il giudizio. Numero registro generale 20279/2025 Numero sezionale 147/2026 Numero di raccolta generale 2650/2026 Data pubblicazione 06/02/2026 Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3.000,00 per compensi + 200,00 per esborsi, con distrazione ex art 93 c.p.c. in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Presidente titolare [OSCURATO:PERSONA] registro generale 20279/2025 Numero sezionale 147/2026 Numero di raccolta generale 2650/2026 Data pubblicazione 06/02/2026