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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 giugno 2026

Cassazione n. 21326/2026

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ntro-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in ati;-controricorrente-avverso la sentenza n. 1100/2021 pronunciata dalla Corte di Appello di Lecce,pubblicata il 5.10.2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10.06.2026 dalCons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8945/2022Numero sezionale 2555/2026Numero di raccolta generale 21326/2026Data pubblicazione 23/06/2026RILEVATO CHECon atto di citazione del 7.10.2014, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizioneavverso al decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Lecce in data 19.6.2014 conil quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 672.779,37oltre interessi e spese a titolo di saldo del rapporto di conto corrente n.10536271 e relativo al conto anticipi su fatture n. 10632739.Con sentenza del 3.10.2018, il Tribunale accoglieva l’opposizione, revocando ildecreto ingiuntivo opposto, avendo accertato in € 13.913,08 il saldo (passivo),alla data del 30.9.2008, del conto corrente intestato alla società correntista,previa declaratoria di illegittimità degli addebiti a titolo di interessi, sullo stessoeffettuati dalla banca.A fondamento della decisione, il Tribunale riteneva la documentazione prodottainsufficiente a provare sia la domanda di pagamento avanzata dalla banca conil ricorso monitorio, che la domanda riconvenzionale di ripetizione di indebitoavanzata dalla società correntista, ritenendo indimostrata anche la domandarisarcitoria avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA] (e dai fideiussori) per illegittimasegnalazione in centrale rischi.Con sentenza del 5.10.2021 la Corte d’appello accoglieva l’appello principaledella banca ed, in parziale riforma della sentenza di primo grado- checonfermava nel resto- condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insolido, al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di € 440.560,00oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo, e rigettando l’appelloincidentale.Al riguardo, la Corte territoriale osservava che: la produzione documentaledella banca, sin dalla fase monitoria, contemplava il contratto di apertura dicredito in conto corrente per anticipi su fatture, completo del documento disintesi e delle allegate condizioni generali, contraddistinto con il n. 65112434;erano stati inoltre prodotti anche i relativi estratti conto, dai quali risultavainequivocabilmente che il conto corrente ordinario di appoggio, sul qualeNumero registro generale 8945/2022Numero sezionale 2555/2026Numero di raccolta generale 21326/2026Data pubblicazione 23/06/2026confluivano le operazioni di giroconto registrate sul conto anticipi, era quellocontrassegnato con il n. 10536271; la mancanza dei conti scalari, che, in buonasostanza, registravano una sorta di sottoinsieme di dati, già contenuti nel piùampio insieme dei movimenti annotati negli estratti conto (in atti), non avevaimpedito di fatto al c.t.u. di rielaborare il conto anticipi e di giungere adaccertare un saldo negativo di € 440,560,00, epurato da interessi ecompetenze illegittime; essendo tutti i movimenti di anticipo della disponibilitàdi somme registrati nell’apposito conto anticipi, la sentenza impugnata era dariformare come segue: il saldo negativo del conto anticipi n. 10632379, comericalcolato dal c.t.u. in € 440,560,00 rappresentava il debito per capitaleanticipato da [OSCURATO:SOCIETA]. e non rimborsato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e, dunque, ifideiussori erano da condannare, in solido, al pagamento in favore della bancadella suddetta somma, maggiorata degli interessi legali dalla data dellacostituzione in mora (14.3.2014) al saldo; non era stata provata l’allegazionedelle appellate a tenore della quale, in mancanza degli estratti conto ordinario,non poteva escludersi che l’esposizione debitoria riportata nel conto anticipinon fosse veritiera per essere state accreditate sul conto ordinario le sommefinanziate dalla banca o per aver la banca riscosso direttamente i creditiriportando quell’incasso nel conto ordinario e non nel conto anticipi.Avverso tale sentenza d’appello ricorrono in cassazione, con distinti atti,Natalia e [OSCURATO:PERSONA]; quest’ultima ha depositato memoria.Natalia ha rinunciato al proprio ricorso. [OSCURATO:SOCIETA] resiste al ricorso diSimona con controricorso.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia violazione degli artt. 1842, 1852, 1853 e 1832, 2697c.c. e dell'art. 50 d.lgs. n. 385/1993, per aver la Corte d’appello riconosciuto,per un verso, assolto l'onere probatorio a carico della banca e, per altro verso,l'autonomia della contestata pretesa creditoria relativa al saldo passivo delconto anticipi, in assenza degli estratti del conto corrente ordinario.Numero registro generale 8945/2022Numero sezionale 2555/2026Numero di raccolta generale 21326/2026Data pubblicazione 23/06/2026In particolare, la ricorrente assume che: la mancanza degli estratti del contoordinario aveva impedito di verificare come si fosse effettivamente svolto ilrapporto in questione (e se, per esempio, la banca cessionaria avesse prescrittoo meno al debitore ceduto di pagare l'importo di cui alla fattura anticipataesclusivamente presso i propri sportelli, ovvero se " ..., per una qualsiasi causasomme inerenti ad anticipazioni effettuate" fossero pervenute "sul contocorrente ordinario del cliente", secondo quanto si legge al punto 20 delle"condizioni normative" dei contratti di affidamento); il “conto anticipi" potevacostituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti dicorrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un contotransitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stessocliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni sucrediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza medianteoperazioni di giroconto; nel secondo caso, invece, il saldo a debito del "contoanticipi" sarebbe stato giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correntidi corrispondenza, cui era collegato, poiché necessitava della ricostruzione deirapporti dare-avere risultanti da questi ultimi; da ciò conseguiva che, quandoera presente un "conto anticipi", il giudice di merito, per determinarecorrettamente le somme a debito o a credito del correntista, avrebbe dovutoprima accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiareseparatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne avesseriscontrato l'autonomia dagli altri conti.Il secondo motivo denunzia, in via subordinata e in relazione all'art. 360,comma 1, n. 4) c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c.,dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 118, primo comma, disp. att.c.p.c. in presenza di una motivazione apparente e incoerente.Il terzo motivo denunzia, in via ulteriormente gradata e in relazione art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c. l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio cheNumero registro generale 8945/2022Numero sezionale 2555/2026Numero di raccolta generale 21326/2026Data pubblicazione 23/06/2026è stato oggetto di discussione tra le parti, in ordine alla questione dellariconosciuta autonomia del conto anticipi.Va premesso che il giudizio inerente al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiaratoestinto per la relativa rinuncia.Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.Al riguardo, è stato osservato che, nella prassi bancaria, a seconda di come leparti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il "conto anticipi" può costituireun conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenzaintestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio,normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente,avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediticoncesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazionidi giroconto.

Nel primo caso, il saldo a debito del "conto anticipi" rappresentaeffettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizionegiuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) deglialtri conti dello stesso cliente.

Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del"conto anticipi" è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti dicorrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapportidare-avere risultanti da questi ultimi.

Ne consegue che, quando è presente un"conto anticipi", il giudice di merito, per determinare correttamente le sommea debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto,procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel casoin cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti (Cass., n. 14321/2022; n.13650/2025).Ora, nel caso in esame, la Corte territoriale ha effettivamente accertato che:tutti i movimenti di anticipo della disponibilità di somme erano stati registratinell’apposito conto anticipi, sicché il saldo negativo del conto anticipi n.10632379, come ricalcolato dal c.t.u. in € 440,560,00 rappresentava il debitoper capitale anticipato da [OSCURATO:SOCIETA]. e non rimborsato dalla [OSCURATO:SOCIETA].; eraNumero registro generale 8945/2022Numero sezionale 2555/2026Numero di raccolta generale 21326/2026Data pubblicazione 23/06/2026rimasta sfornita di prova l’allegazione formulata dalle appellate nei rispettivipuò escludersi che l’esposizione debitoria riportata nel conto anticipi non siaveritiera per essere state accreditate sul conto ordinario le somme finanziatedalla banca o per aver la banca riscosso direttamente i crediti riportandoquell’incasso nel conto ordinario e non nel conto anticipi”; tale circostanza –integrando un fatto estintivo del debito - avrebbe dovuto essere dimostratadalla ricorrente, che a tal fine, ben avrebbe potuto procurarsi e produrre (sindal giudizio di primo grado) gli estratti conto mancanti, in ossequio al principiogenerale di riparto dell’onere della prova.Ne consegue che la doglianza è diretta al riesame dei fatti, ovvero a provocareuna diversa interpretazione degli stessi in ordine alla corretta qualificazione del“conto-anticipi”, quale documentazione idonea a rappresentare prova delcredito per anticipazioni fatto valere dalla banca.Il secondo e terzo mezzo- esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi-sono del pari inammissibili, in quanto mirano a dimostrare la relazioneinscindibile tra i due conti, e per di più sono focalizzati come nullità permotivazione apparente o vizio motivazionale, fattispecie non configurabilistante l’esaustiva argomentazione sviluppata nella sentenza impugnata che,contrariamente a quanto lamentato dalla ricorrente, non ha omesso l’esamedei fatti decisivi di causa, per quanto sopra esposto riguardo al primo motivo.Le spese seguono la soccombenza circa il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], mentrein ordine al ricorso oggetto di rinunzia, stante anche il mancato deposito dicontroricorso, nulla per le spese.

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio promosso su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] edichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannandoquest’ultima al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese delgiudizio che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarieNumero registro generale 8945/2022Numero sezionale 2555/2026Numero di raccolta generale 21326/2026Data pubblicazione 23/06/2026nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agliaccessori di leggeAi sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Perlangeli, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo13, ove dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 10 giugno 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntro-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in ati;-controricorrente-avverso la sentenza n. 1100/2021 pronunciata dalla Corte di Appello di Lecce,pubblicata il 5.10.2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10.06.2026 dalCons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8945/2022Numero sezionale 2555/2026Numero di raccolta generale 21326/2026Data pubblicazione 23/06/2026RILEVATO CHECon atto di citazione del 7.10.2014, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizioneavverso al decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Lecce in data 19.6.2014 conil quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 672.779,37oltre interessi e spese a titolo di saldo del rapporto di conto corrente n.10536271 e relativo al conto anticipi su fatture n. 10632739.Con sentenza del 3.10.2018, il Tribunale accoglieva l’opposizione, revocando ildecreto ingiuntivo opposto, avendo accertato in € 13.913,08 il saldo (passivo),alla data del 30.9.2008, del conto corrente intestato alla società correntista,previa declaratoria di illegittimità degli addebiti a titolo di interessi, sullo stessoeffettuati dalla banca.A fondamento della decisione, il Tribunale riteneva la documentazione prodottainsufficiente a provare sia la domanda di pagamento avanzata dalla banca conil ricorso monitorio, che la domanda riconvenzionale di ripetizione di indebitoavanzata dalla società correntista, ritenendo indimostrata anche la domandarisarcitoria avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA] (e dai fideiussori) per illegittimasegnalazione in centrale rischi.Con sentenza del 5.10.2021 la Corte d’appello accoglieva l’appello principaledella banca ed, in parziale riforma della sentenza di primo grado- checonfermava nel resto- condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insolido, al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di € 440.560,00oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo, e rigettando l’appelloincidentale.Al riguardo, la Corte territoriale osservava che: la produzione documentaledella banca, sin dalla fase monitoria, contemplava il contratto di apertura dicredito in conto corrente per anticipi su fatture, completo del documento disintesi e delle allegate condizioni generali, contraddistinto con il n. 65112434;erano stati inoltre prodotti anche i relativi estratti conto, dai quali risultavainequivocabilmente che il conto corrente ordinario di appoggio, sul qualeNumero registro generale 8945/2022Numero sezionale 2555/2026Numero di raccolta generale 21326/2026Data pubblicazione 23/06/2026confluivano le operazioni di giroconto registrate sul conto anticipi, era quellocontrassegnato con il n. 10536271; la mancanza dei conti scalari, che, in buonasostanza, registravano una sorta di sottoinsieme di dati, già contenuti nel piùampio insieme dei movimenti annotati negli estratti conto (in atti), non avevaimpedito di fatto al c.t.u. di rielaborare il conto anticipi e di giungere adaccertare un saldo negativo di € 440,560,00, epurato da interessi ecompetenze illegittime; essendo tutti i movimenti di anticipo della disponibilitàdi somme registrati nell’apposito conto anticipi, la sentenza impugnata era dariformare come segue: il saldo negativo del conto anticipi n. 10632379, comericalcolato dal c.t.u. in € 440,560,00 rappresentava il debito per capitaleanticipato da [OSCURATO:SOCIETA]. e non rimborsato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e, dunque, ifideiussori erano da condannare, in solido, al pagamento in favore della bancadella suddetta somma, maggiorata degli interessi legali dalla data dellacostituzione in mora (14.3.2014) al saldo; non era stata provata l’allegazionedelle appellate a tenore della quale, in mancanza degli estratti conto ordinario,non poteva escludersi che l’esposizione debitoria riportata nel conto anticipinon fosse veritiera per essere state accreditate sul conto ordinario le sommefinanziate dalla banca o per aver la banca riscosso direttamente i creditiriportando quell’incasso nel conto ordinario e non nel conto anticipi.Avverso tale sentenza d’appello ricorrono in cassazione, con distinti atti,Natalia e [OSCURATO:PERSONA]; quest’ultima ha depositato memoria.Natalia ha rinunciato al proprio ricorso. [OSCURATO:SOCIETA] resiste al ricorso diSimona con controricorso.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia violazione degli artt. 1842, 1852, 1853 e 1832, 2697c.c. e dell'art. 50 d.lgs. n. 385/1993, per aver la Corte d’appello riconosciuto,per un verso, assolto l'onere probatorio a carico della banca e, per altro verso,l'autonomia della contestata pretesa creditoria relativa al saldo passivo delconto anticipi, in assenza degli estratti del conto corrente ordinario.Numero registro generale 8945/2022Numero sezionale 2555/2026Numero di raccolta generale 21326/2026Data pubblicazione 23/06/2026In particolare, la ricorrente assume che: la mancanza degli estratti del contoordinario aveva impedito di verificare come si fosse effettivamente svolto ilrapporto in questione (e se, per esempio, la banca cessionaria avesse prescrittoo meno al debitore ceduto di pagare l'importo di cui alla fattura anticipataesclusivamente presso i propri sportelli, ovvero se " ..., per una qualsiasi causasomme inerenti ad anticipazioni effettuate" fossero pervenute "sul contocorrente ordinario del cliente", secondo quanto si legge al punto 20 delle"condizioni normative" dei contratti di affidamento); il “conto anticipi" potevacostituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti dicorrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un contotransitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stessocliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni sucrediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza medianteoperazioni di giroconto; nel secondo caso, invece, il saldo a debito del "contoanticipi" sarebbe stato giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correntidi corrispondenza, cui era collegato, poiché necessitava della ricostruzione deirapporti dare-avere risultanti da questi ultimi; da ciò conseguiva che, quandoera presente un "conto anticipi", il giudice di merito, per determinarecorrettamente le somme a debito o a credito del correntista, avrebbe dovutoprima accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiareseparatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne avesseriscontrato l'autonomia dagli altri conti.Il secondo motivo denunzia, in via subordinata e in relazione all'art. 360,comma 1, n. 4) c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c.,dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 118, primo comma, disp. att.c.p.c. in presenza di una motivazione apparente e incoerente.Il terzo motivo denunzia, in via ulteriormente gradata e in relazione art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c. l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio cheNumero registro generale 8945/2022Numero sezionale 2555/2026Numero di raccolta generale 21326/2026Data pubblicazione 23/06/2026è stato oggetto di discussione tra le parti, in ordine alla questione dellariconosciuta autonomia del conto anticipi.Va premesso che il giudizio inerente al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiaratoestinto per la relativa rinuncia.Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.Al riguardo, è stato osservato che, nella prassi bancaria, a seconda di come leparti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il "conto anticipi" può costituireun conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenzaintestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio,normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente,avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediticoncesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazionidi giroconto. Nel primo caso, il saldo a debito del "conto anticipi" rappresentaeffettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizionegiuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) deglialtri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del"conto anticipi" è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti dicorrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapportidare-avere risultanti da questi ultimi. Ne consegue che, quando è presente un"conto anticipi", il giudice di merito, per determinare correttamente le sommea debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto,procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel casoin cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti (Cass., n. 14321/2022; n.13650/2025).Ora, nel caso in esame, la Corte territoriale ha effettivamente accertato che:tutti i movimenti di anticipo della disponibilità di somme erano stati registratinell’apposito conto anticipi, sicché il saldo negativo del conto anticipi n.10632379, come ricalcolato dal c.t.u. in € 440,560,00 rappresentava il debitoper capitale anticipato da [OSCURATO:SOCIETA]. e non rimborsato dalla [OSCURATO:SOCIETA].; eraNumero registro generale 8945/2022Numero sezionale 2555/2026Numero di raccolta generale 21326/2026Data pubblicazione 23/06/2026rimasta sfornita di prova l’allegazione formulata dalle appellate nei rispettivipuò escludersi che l’esposizione debitoria riportata nel conto anticipi non siaveritiera per essere state accreditate sul conto ordinario le somme finanziatedalla banca o per aver la banca riscosso direttamente i crediti riportandoquell’incasso nel conto ordinario e non nel conto anticipi”; tale circostanza –integrando un fatto estintivo del debito - avrebbe dovuto essere dimostratadalla ricorrente, che a tal fine, ben avrebbe potuto procurarsi e produrre (sindal giudizio di primo grado) gli estratti conto mancanti, in ossequio al principiogenerale di riparto dell’onere della prova.Ne consegue che la doglianza è diretta al riesame dei fatti, ovvero a provocareuna diversa interpretazione degli stessi in ordine alla corretta qualificazione del“conto-anticipi”, quale documentazione idonea a rappresentare prova delcredito per anticipazioni fatto valere dalla banca.Il secondo e terzo mezzo- esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi-sono del pari inammissibili, in quanto mirano a dimostrare la relazioneinscindibile tra i due conti, e per di più sono focalizzati come nullità permotivazione apparente o vizio motivazionale, fattispecie non configurabilistante l’esaustiva argomentazione sviluppata nella sentenza impugnata che,contrariamente a quanto lamentato dalla ricorrente, non ha omesso l’esamedei fatti decisivi di causa, per quanto sopra esposto riguardo al primo motivo.Le spese seguono la soccombenza circa il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], mentrein ordine al ricorso oggetto di rinunzia, stante anche il mancato deposito dicontroricorso, nulla per le spese. P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio promosso su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] edichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannandoquest’ultima al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese delgiudizio che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarieNumero registro generale 8945/2022Numero sezionale 2555/2026Numero di raccolta generale 21326/2026Data pubblicazione 23/06/2026nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agliaccessori di leggeAi sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Perlangeli, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo13, ove dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 10 giugno 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
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