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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 luglio 2026

Cassazione n. 22684/2026

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d'Appello di Catania n. 880/2020depositata il 28/05/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1183/2021Numero sezionale 2730/2026Numero di raccolta generale 22684/2026Data pubblicazione 04/07/20261. — Nel 2014 il curatore del Fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. inliquidazione propose azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], amministratrice della società, chiedendoil risarcimento dei danni quantificati in complessivi € 1.158.770,17 per attidi “mala gestio”, segnatamente: a) distrazioni di attivo per duplicazionedei costi di trasporto, pari a € 735.366,30; b) storni di conti dell'attivo nongiustificati, per € 423.403,87.1.1. — Nel 2017 il Tribunale di Catania rigettò la domanda conriguardo agli storni contabili (ritenendo l'addebito in parte non imputabilealla convenuta ma al liquidatore, [OSCURATO:PERSONA], e in parte non provato ilnesso causale tra le operazioni contabili e il danno lamentato) e l’accolseinvece per la distrazione di attivo da duplicazione dei costi, condannandola convenuta al pagamento della somma di € 735.366,30.1.2. — La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza indicata inepigrafe, ha accolto sia l’appello principale della convenuta, sia l’appelloincidentale del Fallimento, e, facendo proprie le conclusioni del CTU, haescluso la responsabilità per i costi di trasporto (non avendo la curatela«dimostrato che la condotta addebitata alla Rapisarda integri un atto dimala gestio causativo di danno alla società fallita») e l’ha invece affermataper le operazioni di storno contabile (che, «pur corrette da un punto divista formale, sono state compiute arbitrariamente al fine di chiuderecontabilmente dei conti dell'attivo patrimoniale riducendone il valore», nonavendo l’amministratrice «dato alcuna giustificazione plausibile né tantomeno riscontro di tracciabilità degli importi formalmente girocontati»), conconseguente condanna della convenuta al pagamento della somma di €423.403,87 (per la corrispondente perdita del patrimonio sociale), oltre alpagamento della metà delle spese processuali (compensate per la restantemetà in ragione della parziale soccombenza) e per l’intero dei costi di CTU.2. — [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la decisione con ricorso percassazione articolato in quattro motivi, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.Numero registro generale 1183/2021Numero sezionale 2730/2026Numero di raccolta generale 22684/2026Data pubblicazione 04/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. — Con il primo motivo la ricorrente lamenta omesso esamecirca un fatto decisivo del giudizio (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.), pernon aver la Corte d’appello valutato la documentazione prodotta e leallegazioni difensive che, in tesi, avrebbero offerto una spiegazionepuntuale per ciascuna delle operazioni di storno contabile contestate.2.2. — Il secondo mezzo prospetta un ulteriore vizio di omessoesame di un fatto decisivo del giudizio (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.),avuto riguardo alla carenza di prova circa il nesso di causalità tra gli stornicontabili e il presunto danno, il cui onere gravava sul Fallimento attore.2.3. — Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza pervizio di “ultra petitum” (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.), in quanto la Cortedistrettuale avrebbe dichiarato la responsabilità dell’amministratrice atitolo di omissione, sebbene con la Curatela che non avesse mai formulatocon la domanda tale tipo di addebito.2.4. — Il quarto mezzo denunzia violazione e falsa applicazione degliartt. 91-92 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) circa la condanna allespese dei due gradi di giudizio, che sarebbe da rivedere (come chiarito inmemoria) per effetto dell’accoglimento dei motivi precedenti.3. — Tutte le doglianze sono inammissibili.3.1. — Il primo motivo non rispetta i canoni del vizio denunziato,poiché non involge “fatti storici” dei quali sia dimostrata la decisività, mariguarda documenti e difese, che risultano peraltro presi in considerazionesia dal CTU che dai giudici di appello, risolvendosi perciò in censure di tipomeritale che non possono trovare ingresso in sede di legittimità.Il paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. onera il ricorrente diindicare a pena di inammissibilità, ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6,e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., il "fatto storico" principale o secondario,risultante dalla sentenza o dagli atti processuali, il cui esame sia statoomesso – da intendersi come fatto in senso storico-naturalistico e non giàcome questioni e tesi difensive non esaminate o disattese dal giudice – inNumero registro generale 1183/2021Numero sezionale 2730/2026Numero di raccolta generale 22684/2026Data pubblicazione 04/07/2026uno al "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il"come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processualetra le parti e, soprattutto, la sua "decisività" (Cass. Sez.

U, 8503/2014).Anche di recente questa Corte ha ribadito che, ove il fatto storico rilevantesia stato comunque considerato dal giudice, non è riconducibile a taleparadigma l'omesso esame di singoli elementi istruttori – ancorché lasentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie – né il cattivoesercizio, da parte del giudice di merito, del potere di valutazione delleprove non aventi natura legale (Cass. n. 30837 del 2025), né tantomenol’omesso esame delle argomentazioni difensive con le quali la partemanifesta il proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di unadeterminata situazione giuridica (Cass. n. 2961 del 2025).3.2. — Le medesime considerazioni valgono per il secondo motivo,che a ben vedere contesta non tanto l’omesso esame di fatti decisivi,quanto l’assolvimento dell’onere della prova della curatela fallimentare suifatti di mala gestio, peraltro in modo del tutto generico.3.3. — Ancor più evidente è la genericità del terzo motivo, che nonvede nemmeno assolto l’onere di autosufficienza della censura.3.4. — Il quarto mezzo resta assorbito dall’inammissibilità dei treprecedenti, fermo restando che la soccombenza reciproca sorregge lacompensazione delle spese, la cui entità, incluso il costo della CTU(diversamente ripartibile: cfr. Cass. 10804/2020), è discrezionale e vaconsiderata tenendo conto dell’esito complessivo dei due gradi di giudizio.4. — Inammissibile è anche la deduzione svolta in memoria circa lasopravvenuta assoluzione dell’odierna ricorrente dai reati di bancarottafraudolenta documentale e patrimoniale, asseritamente per i medesimifatti oggetto dell'azione di responsabilità, “perché il fatto non sussiste”,con sentenza del Tribunale di Catania depositata il 14.3.2024 e divenutaesecutiva il 21.6.2024 - che peraltro la stessa ricorrente dichiara «nondotata di efficacia di giudicato nel presente procedimento» - trattandosi diproduzione che esorbita dai casi tassativamente indicati nell’art. 372 c.p.c.Numero registro generale 1183/2021Numero sezionale 2730/2026Numero di raccolta generale 22684/2026Data pubblicazione 04/07/20265. — Segue la declaratoria di inammissibilità senza necessità distatuizione sulle spese, in assenza di difese dell’intimato.6. — Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio delcontributo unificato.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/06/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'Appello di Catania n. 880/2020depositata il 28/05/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1183/2021Numero sezionale 2730/2026Numero di raccolta generale 22684/2026Data pubblicazione 04/07/20261. — Nel 2014 il curatore del Fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. inliquidazione propose azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], amministratrice della società, chiedendoil risarcimento dei danni quantificati in complessivi € 1.158.770,17 per attidi “mala gestio”, segnatamente: a) distrazioni di attivo per duplicazionedei costi di trasporto, pari a € 735.366,30; b) storni di conti dell'attivo nongiustificati, per € 423.403,87.1.1. — Nel 2017 il Tribunale di Catania rigettò la domanda conriguardo agli storni contabili (ritenendo l'addebito in parte non imputabilealla convenuta ma al liquidatore, [OSCURATO:PERSONA], e in parte non provato ilnesso causale tra le operazioni contabili e il danno lamentato) e l’accolseinvece per la distrazione di attivo da duplicazione dei costi, condannandola convenuta al pagamento della somma di € 735.366,30.1.2. — La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza indicata inepigrafe, ha accolto sia l’appello principale della convenuta, sia l’appelloincidentale del Fallimento, e, facendo proprie le conclusioni del CTU, haescluso la responsabilità per i costi di trasporto (non avendo la curatela«dimostrato che la condotta addebitata alla Rapisarda integri un atto dimala gestio causativo di danno alla società fallita») e l’ha invece affermataper le operazioni di storno contabile (che, «pur corrette da un punto divista formale, sono state compiute arbitrariamente al fine di chiuderecontabilmente dei conti dell'attivo patrimoniale riducendone il valore», nonavendo l’amministratrice «dato alcuna giustificazione plausibile né tantomeno riscontro di tracciabilità degli importi formalmente girocontati»), conconseguente condanna della convenuta al pagamento della somma di €423.403,87 (per la corrispondente perdita del patrimonio sociale), oltre alpagamento della metà delle spese processuali (compensate per la restantemetà in ragione della parziale soccombenza) e per l’intero dei costi di CTU.2. — [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la decisione con ricorso percassazione articolato in quattro motivi, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.Numero registro generale 1183/2021Numero sezionale 2730/2026Numero di raccolta generale 22684/2026Data pubblicazione 04/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. — Con il primo motivo la ricorrente lamenta omesso esamecirca un fatto decisivo del giudizio (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.), pernon aver la Corte d’appello valutato la documentazione prodotta e leallegazioni difensive che, in tesi, avrebbero offerto una spiegazionepuntuale per ciascuna delle operazioni di storno contabile contestate.2.2. — Il secondo mezzo prospetta un ulteriore vizio di omessoesame di un fatto decisivo del giudizio (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.),avuto riguardo alla carenza di prova circa il nesso di causalità tra gli stornicontabili e il presunto danno, il cui onere gravava sul Fallimento attore.2.3. — Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza pervizio di “ultra petitum” (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.), in quanto la Cortedistrettuale avrebbe dichiarato la responsabilità dell’amministratrice atitolo di omissione, sebbene con la Curatela che non avesse mai formulatocon la domanda tale tipo di addebito.2.4. — Il quarto mezzo denunzia violazione e falsa applicazione degliartt. 91-92 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) circa la condanna allespese dei due gradi di giudizio, che sarebbe da rivedere (come chiarito inmemoria) per effetto dell’accoglimento dei motivi precedenti.3. — Tutte le doglianze sono inammissibili.3.1. — Il primo motivo non rispetta i canoni del vizio denunziato,poiché non involge “fatti storici” dei quali sia dimostrata la decisività, mariguarda documenti e difese, che risultano peraltro presi in considerazionesia dal CTU che dai giudici di appello, risolvendosi perciò in censure di tipomeritale che non possono trovare ingresso in sede di legittimità.Il paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. onera il ricorrente diindicare a pena di inammissibilità, ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6,e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., il "fatto storico" principale o secondario,risultante dalla sentenza o dagli atti processuali, il cui esame sia statoomesso – da intendersi come fatto in senso storico-naturalistico e non giàcome questioni e tesi difensive non esaminate o disattese dal giudice – inNumero registro generale 1183/2021Numero sezionale 2730/2026Numero di raccolta generale 22684/2026Data pubblicazione 04/07/2026uno al "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il"come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processualetra le parti e, soprattutto, la sua "decisività" (Cass. Sez. U, 8503/2014).Anche di recente questa Corte ha ribadito che, ove il fatto storico rilevantesia stato comunque considerato dal giudice, non è riconducibile a taleparadigma l'omesso esame di singoli elementi istruttori – ancorché lasentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie – né il cattivoesercizio, da parte del giudice di merito, del potere di valutazione delleprove non aventi natura legale (Cass. n. 30837 del 2025), né tantomenol’omesso esame delle argomentazioni difensive con le quali la partemanifesta il proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di unadeterminata situazione giuridica (Cass. n. 2961 del 2025).3.2. — Le medesime considerazioni valgono per il secondo motivo,che a ben vedere contesta non tanto l’omesso esame di fatti decisivi,quanto l’assolvimento dell’onere della prova della curatela fallimentare suifatti di mala gestio, peraltro in modo del tutto generico.3.3. — Ancor più evidente è la genericità del terzo motivo, che nonvede nemmeno assolto l’onere di autosufficienza della censura.3.4. — Il quarto mezzo resta assorbito dall’inammissibilità dei treprecedenti, fermo restando che la soccombenza reciproca sorregge lacompensazione delle spese, la cui entità, incluso il costo della CTU(diversamente ripartibile: cfr. Cass. 10804/2020), è discrezionale e vaconsiderata tenendo conto dell’esito complessivo dei due gradi di giudizio.4. — Inammissibile è anche la deduzione svolta in memoria circa lasopravvenuta assoluzione dell’odierna ricorrente dai reati di bancarottafraudolenta documentale e patrimoniale, asseritamente per i medesimifatti oggetto dell'azione di responsabilità, “perché il fatto non sussiste”,con sentenza del Tribunale di Catania depositata il 14.3.2024 e divenutaesecutiva il 21.6.2024 - che peraltro la stessa ricorrente dichiara «nondotata di efficacia di giudicato nel presente procedimento» - trattandosi diproduzione che esorbita dai casi tassativamente indicati nell’art. 372 c.p.c.Numero registro generale 1183/2021Numero sezionale 2730/2026Numero di raccolta generale 22684/2026Data pubblicazione 04/07/20265. — Segue la declaratoria di inammissibilità senza necessità distatuizione sulle spese, in assenza di difese dell’intimato.6. — Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio delcontributo unificato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/06/2026.Il Presidente
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