CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06251/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.13518-2022 R .G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] I giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e dife sa ope legis dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 9837 /202 1 della [OSCURATO:PERSONA] dellaSICILIA, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorso, affidato a quattro motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. in rigetto del ricorso proposto avverso preavviso di fermo amministrativo e sottese cartelle esattoriali. Agenzia delle entrate resiste con controricorso, Agenzia delle entrate riscossioneè rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. C on il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazionedell’art. 60 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 600 per avere i Giudici d’appello erroneamente ritenuto valida la notifica delle cartelle esattoriali, effettuataa mezzo messo notificatore con consegna a persona diversa dal destinatario, in mancanza di prova dellaspedizione e ricezione della raccomandata informativae senza l’indicazione, sulla relata di notifica, del numero della raccomandata e mediante utilizzo di un operatore di posta privata. 1.2. Le doglianze vanno disattese. 1.3.La notifica delle cartelle delle quali si discute è stata eseguita dal messo notificatorenel 2009 e 2011, cosicché non si versa in ipotesi in cui l'agente della riscossione provvede alla notifica diretta, a mezzo del servizio postale, ex art. 26 d.P.R. n. 602, del 1973, delle cartelle di pagamento prodromiche alle intimazioni di pagamento. 1.4. Deve, pertanto,farsi rinvio alle «forme previste dalla legge», tra cui l’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, che costituisce norma speciale applicabile alla «notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente» e secondo cui la notifica è «eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salve le modifiche introdotte dalla disposizione». 1.5. Si prevede al punto b) che «il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto»ed a decorrere dal 12.8.2006 la norma è stata modificata introducendo una lettera b-biscon la previsione che «se il consegnatario non èil destinatario dell'atto o dell'avviso, i l consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata», tuttaviail generale richiamo degli artt. 137 e segg. integrava la disciplina con la previsione di cui all’art. 139 comma 4 c.p.c., secondo cui «il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata» (Cass. n. 12181 del 2013; Cass. n. 16164 del 2003). 1.6. Lanotificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna a persona diversa dal destinatario, deve essere dunque seguita dalla spedizione della raccomandata informativa «semplice», e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (cfr. Cass.n. 2377/2022; conf. Cass. nn. 12274/2024 in motiv., 9999/ 2024 in motiv.). 1.7. Orbene, la previsione letterale della sola raccomandata senza avviso di ricevimento, quando si tratta di dare notizia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto a persona si basa sulla considerazione che, secondo una ragionevole previsione, il consegnatario è persona a contatto con il destinatario, mentre la prova della spedizione della raccomandata al destinatario della notifica, presso il suo indirizzo, che va senz’altro fornita dal notificante, nel caso di specie, è stata data dall’Agenzia delle entrate mediante il deposito della relata di notifica compilat a dal messo notificatore, ritualmente trascritta in parte quanel ricorso. 1.8. In tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell'avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l'attestazione di invio di tale raccomandata con l'indicazione del solo numero e non del nome e dell'indirizzo del detto destinatario copre, inoltre, con fede privilegiata soltanto l'avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conseguenza che la prova dell'invio al destinatario presso il suo indirizzo va fornita da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova(cfr. Cass. nn. 23194/2024, 18472 /2018 ) . 1.9. Ciò posto, secondo quanto risulta dalla relazione di notificazione, il modulo di entrambe le relate riporta l’indicazione della consegna a persona diversa dal destinatario e dell’informativa alla contribuente con raccomandata ed è stata altresì prodotta in giudizio la «distinta di accettazione» della raccomandata (parimenti trascritta in ricorso con indicazione del numero, del destinatarioe del luogo di recapito). 1.10. Deve pertanto ritenersi che nel caso in esame lapresenza nella distinta di recapito della completa indicazione degli estremi della raccomandata(e, dunque, non del solo numero, ma di tutte le indicazioni necessarie a fornire la prova della persona a cui essa era stata spedita e dell'indirizzo di spedizione) soddisfa le esigenze probatorie a cui fa riferimento il principio di diritto espresso nelle sentenze sopra citate, rendendo quindi irrilevante, nella specie, la mancata produzione della ricevuta di spedizione. 1.11.Infine, quanto alla doglianza circa la pretesa nullità della notifica in quanto effettuata a mezzo di operatore di posta privata, si osserva che, nel silenzio della sentenza impugnata, si tratta di questione nuova non precedentemente prospettata nei precedenti gradi di giudizio e non sottoposta perciò al vaglio del giudice di appello, la cui introduzione per la prima volta in questa sede urta dunque contro il consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, nérilevabili di ufficio (cfr. Cass. nn. 2193/2020; 20712/201 8; 25319/2017; 17041/2013; 19164/2007; 7981/2007), posto che il giudizio di cassazione ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte. 2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, lamentando l’apparente motivazione della sentenza impugnata per non avere la Commissione tributaria regionale «esplicitato gli elementiin virtù dei quali ha attribuito valore di riconoscimento di debito alla istanza di rateizzazione presentata dalla ricorrente» al solo scopo diottenere la revoca del fermo amministrativo iscritto sul veicolo della contribuente. 2.2.La doglianza, da riqualificare ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., è infondata. 2.3.Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. n. 15883 del 2017 ; Cass. n. 9105 del 2017 ; Cass. S ez. U nite n. 22232del 2016; Cass. n. 9113 del 2012 ; Cass. n. 16736 del 2007 ), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. 2.4. Nella fattispecie in esame la sentenza impugnata esplicita in maniera sufficiente la ratio decidendi, consentendo il controllo del percorso logico —giuridico che ha portato alla decisione, essendo stato affermato quanto segue:« ...p er quanto riguarda l'eccezione di prescrizione ritiene questa commissione di dover valutare la procedura di rateizzazione nel caso di specie come atto idoneo ad interrompere la decorrenza del termine di prescrizione. Ciò in quanto indubbiamente la procedura avviatainveste il titolare del diritto ad avvalersi di tale strumento mentre il pagamento di una rata costituisce elemento indicativo della piena consapevolezza del riconoscimento del debito,non risultando in alcun dato che possa invece avere finalità diverse o che il riconoscimento risulti essere condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore. Così si valuta in linea con quanto disposto nella sentenza della Corte di Cassazionedell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5549,che lascia al giudice di merito la competenza a valutare o meno nel caso specifico l'effetto interruttivo della prescrizione derivante dall'avvio della procedura di rateizzazione». 2.5.Nel caso di speciela motivazione della sentenza impugnata si pone dunque ben al di sopra del minimo costituzionale imposto al giudice del merito (Cass., Sez. U. n. 8053/2014), in quanto consente pienamente e diffusamente di comprendere le ragioni della decisione. 3.1.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 5 D.L. n. 953/1992 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente respinto l’eccezione di prescrizione della pretesa nei suoi confronti relativa ad omesso pagamento di tasse automobilistiche 2003—2004, pur in mancanza della notifica delle cartelle esattoriali sottese al preavviso di fermo impugnatoe non potendo attribuirsi valore di atto interruttivo della prescrizione all’istanza di rateizzazione. 3.2. Le censure vanno parimenti disattese. 3.3. In primo luogo, come illustrato con riferimento al primo motivo di ricorso, le cartelle esattoriali devono ritenersi ritualmente notificate alla contribuente. 3.4. Inoltre, come già affermato da questa Corte, l a domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito (Cass. nn. 9221/2024). 3.4. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la richiesta di rateizzazione, quale atto proveniente dal contribuente, può rilevare –come la Corte ha ripetutamente affermato - quale atto interruttivo della prescrizione (siccome recante riconoscimento dell’altrui diritto ex art. 2944 c.c.) e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti (Cass. nn. 32679, 9221 , 3414 del 2024 ; Cass. n. 11338 /2023 ; Cass . n . 19401/2022; Cass.n. 27672/2020; Cass. n. 16098/2018). 3.5. L’istanza di rateizzazione, presentata in data 13.3.2013, al fine di ottenere la revoca del fermo amministrativoiscritto nel 2011, precludeva quindi alla contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza del preavviso di fermoin questa sede impugnato, delle cartelle e degli atti impositivi presupposti. 3.6. Ciò esclude dunqueche si fosse perfezionata la prescrizione per le tassa automobilistiche in oggetto in quanto il preavviso di fermo amministrativo in questa sede impugnato è stato notificato in data 7.11.2015, nel rispetto del termine triennale di prescrizione, successivamente interrotto nel 2013. 4.1. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente condanna to la contribuente al pagamento delle spese di lite del secondo grado,in luogo di accogliere l’appello e condannare al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi l’appellata Agenzia delle entrate , che risultava inoltre difesain entrambi i gradi di giudizio da un proprio funzionario. 4.2. La doglianza va disattesa in quanto, come sin qui illustrato, le censure alla sentenza impugnata, circa ilrigetto dell’appello, sono prive di fondamento, ed inoltre n el processo tributario, all'Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione delle spese, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, ora contenuto nell'art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo(cfr. Cass. nn. 1019/2024, 27634/2021). 5.In conclusione il ricorso va integralmente rigettato . 6. Le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore dell’Agenzia controricorrente, liquidandole in Euro 550,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r