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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 40367/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 dicembre 1981 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 14 Aprile 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Aquino che ha chiesto il rigetto del ricorso e gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno insistito nei motivi di ricorso e nei motivi aggiunti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata dal GIP del Tribunale ci [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto dell'accertata esistenza della cosca di 'ndrangheta facente capo alla famiglia Spagnolo operante a Stilo "almeno a partire dall'anno 2013 e fino al luglio 2020" e nella veste di partecipe della stessa. 2.Avverso la detta ordinanza propongono ricorso i difensori dell'indagato deducendo: 2.1 violazione dell'art. 8 codice procedura penale con specifico riferimento al luogo di radicazione dell'associazione stessa poiché la condotta associativa è stata contestata come commessa a Gerocarne, in provincia di [OSCURATO:PERSONA], e la competenza territoriale spettava all'autorità giudiziaria di Catanzaro. 2.2 violazione dell'articolo 192 comma uno cod. proc.pen. in ordine alla chiamata in reità di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], intercettato mentre dialogava con il padre, al quale riferiva che Gesen era stato affiliato alla 'ndrangheta. 2.3 Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], ritenuto credibile e attendibile da parte del Tribunale del riesame, in violazione dei criteri più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, ed incorrendo in un vero e proprio travisamento, poiché il collaboratore ha escluso l'esistenza di un locale di 'ndrangheta facente capo alla famiglia Spagnolo ed ha affermato che a Stilo non c'è mai stata neppure una riunione riservata, né ha saputo riferire alcunché in ordine agli altri componenti della famiglia Spagnolo. 2.4 violazione dell'art. 416-bis cod. pen., in ragione della insussistenza degli elementi costitutivi di tale fattispecie poiché, nel caso in esame, non sono stati adeguatamente precisati i collegamenti strutturali e organizzativi tra la cosca Spagnolo e la ‘ndrangheta, intesa come organizzazione criminale di derivazione.

Non si può affermare che [OSCURATO:PERSONA] fosse a capo di un sodalizio che aveva acquisito nel comune di Stilo una forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo tra gli affiliati, in quanto un'associazione per delinquere che tra i suoi partecipi annovera un soggetto di riconosciuta fama criminale non diventa di per sé un'associazione mafiosa, poiché a qualificare la configurabilità di un'associazione di tipo mafioso è essenziale che questa si avvalga della forza di pressione derivante dal vincolo associativo in sé stesso, che determina assoggettamento ed omertà. 2.5 mancanza della motivazione e vizio della stessa in ordine all'esistenza della cosiddetta cosca Spagnolo, operante nel comune di Stilo, in quanto l'ordinanza non indica le emergenze processuali da cui desume che la famiglia presentava i caratteri di un'associazione mafiosa e nel contempo richiama dati probatori, valorizzandoli in senso accusatorio, in particolare le sentenze acquisite agli atti, che non riguardano nessun membro della famiglia Spagnolo ma che, a giudizio del Tribunale, dovrebbero confermare l'esistenza della cosca. 2.6 mancanza di motivazione in ordine all'asserita appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca Spagnolo e violazione dell'art. 416-bis cod. pen., poiché l'indagato è nipote di [OSCURATO:PERSONA], ma è incensurato.

Inoltre, mentre nell'ordinanza genetica le considerazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono valutate quale chiamata in correità, sul presupposto della sua appartenenza al sodalizio, nell'ordinanza del Tribunale della libertà si afferma che esse vanno valutate quale chiamata in reità, perché il predetto non fa parte della cosca Spagnolo.

Il Tribunale trascura di considerare che, proprio in quanto non intraneo al sodalizio, [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere destinatario di notizie riservate da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso espone una dettagliata valutazione del tenore della conversazione intercettata da pagina 29 a pagina 39; deduce che la vicenda relativa alla condotta estorsiva in danno dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] non può costituire il riscontro della partecipazione ad alcun sodalizio mafioso, poiché l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] era teso all'assunzione del nipote e non mirava ad avvantaggiare l'associazione; a ciò si aggiunga che [OSCURATO:PERSONA] non è stato assunto dalla ditta Milardi.Altro elemento valorizzato dal Tribunale per desumerne la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla contestata associazione è la conversazione che questi avrebbe avuto con [OSCURATO:PERSONA], il quale lo avrebbe accusato di avere allocato una bomba al Comune di Pazzano, la cui responsabilità sarebbe ricaduta su di lui.

La riprova del fatto che il rapporto tra il ricorrente e il cugino Legato era conflittuale e che quest'ultimo aveva accusato il ricorrente di diversi eventi successi a Pazzano emerge dalla denuncia sporta da Spagnolo, ma il Tribunale al riguardo nulla ha osservato.

Deduce inoltre il ricorrente che, a dispetto di quanto osservato nell'ordinanza cautelare, dalla lettura della conversazione registrata e riportata a pagina 287 emerge che [OSCURATO:PERSONA] apprende da un carabiniere che vi era un'indagine in corso nella quale era coinvolto anche [OSCURATO:PERSONA], ed il suo interlocutore si sarebbe dispiaciuto.

L'ordinanza pretende di desumere l'esistenza dell'associazione dalla vicenda del pestaggio di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe avuto una relazione extraconiugale con [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha considerato tale vicenda come espressione dell'autorevolezza di [OSCURATO:PERSONA], al quale i familiari della donna si erano rivolti per verificare la possibilità di uccidere il Vasile, ma tale interpretazione risulta forzata e non coincide, a giudizio del ricorrente, con il tenore della conversazione intercettata.

Il Tribunale non ha poi tenuto in considerazione la conversazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] riferisce che [OSCURATO:PERSONA] faceva ricadere la colpa delle proprie condotte illecite su Ilario e [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente sottolinea che il Tribunale ha dato atto che il g.i.p. avrebbe erroneamente ritenuto assente un quadro di gravità indiziaria in riferimento alla contestazione per spaccio di sostanze stupefacenti nei confronti dell'odierno ricorrente, ed osserva che anche a tal proposito manca un'adeguata motivazione, in quanto non vengono indicati gli elementi da cui desumere il coinvolgimento della famiglia Spagnolo nel settore del traffico di stupefacenti.

Osserva, infine, il ricorrente che, alla luce della recente sentenza Modaffari delle Sezioni unite di questa Corte, la mera contiguità compiacente, così come la vicinanza, non costituisce comportamento sufficiente ad integrare la condotta partecipativa, ed, inoltre, che l'affiliazione rituale può costituire un grave indizio della condotta partecipativa ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione, mentre può rappresentare indice univoco di partecipazione solo in ragione di una serie di circostanze che l'abbiano preceduta o comunque caratterizzata.

Tali elementi sono assenti nell'ordinanza impugnata, che non specifica la concreta condotta che il ricorrente avrebbe assunto nel sodalizio, considerato, peraltro, che il predetto [OSCURATO:PERSONA] è stato iscritto nel registro degli indagati nel 2014 e che dalla sua iscrizione sono trascorsi molti anni, durante i quali non è stata registrata alcuna condotta materiale di agevolazione del sodalizio mafioso. 2.7 Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, poiché il ricorrente non ha mai avuto contatto con i Taverniti di Gerocarne e l'ultimo contatto con lo zio [OSCURATO:PERSONA] risale al 2014, data dalla quale si è allontanato dallo zio e dai cugini. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti che verranno esposti. 1.1 II primo motivo di ricorso è infondato poiché, alla stregua del tenore dell'incolpazione provvisoria, l'associazione di stampo mafioso aula quale l'indagato sarebbe affiliato risulta operare nel territorio di Stilo, e quindi nel distretto di [OSCURATO:PERSONA], con autonomia operativa rispetto al sodalizio attivo sul territorio di Gerocarne.

Al riguardo il Tribunale ha reso articolata ed esaustiva motivazione, che non risulta al momento contraddetta da elementi di fatto specifici dedotti dal ricorrente ed appare conforme ai principi più volte precisati dalla giurisprudenza di legittimità in tema. 1.2 Le doglianze in merito alla ritenuta sussistenza di una cosca di 'ndrangheta nel comune di Stilo ed all'operatività della famiglia Spagnolo nell'ambito del sodalizio di stampo mafioso operante sul detto territorio sono generiche e, comunque, infondate, poiché si appuntano solo su alcuni tra gli elementi indiziari valorizzati dall'ordinanza impugnata, e trascurano ulteriori emergenze pure valorizzate dal provvedimento impugnato, ed, in particolare: - l'esito di numerose indagini relative a fatti di sangue consumate sul territorio di riferimento, che hanno evidenziato, con l'attiva presenza del sodalizio enucleato, l'insorgere di sanguinosi contrasti tra diverse famiglie di ‘ndrangheta; - il tenore di diverse intercettazioni ambientali dal contenuto inequivoco, da cui emerge la caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA] e del figlio [OSCURATO:PERSONA], ed il loro attivo e inserimento nella più ampia organizzazione 'ndranghetista che imperversa da decenni su quel territorio, nella successione cronologica delle famiglie preminenti; - il contenuto delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]; - le informazioni rese da diversi soggetti che hanno messo in luce la spiccata pericolosità dei predetti Spagnolo e il potere di intimidazione della cosca; - i diversi attentati consumati sul territorio. 1.3 In conclusione, ritiene il collegio che l'ordinanza impugnata abbia esposto i numerosi elementi di riscontro che concorrono a palesare la concreta operatività della cosca nell'ambito del più ampio tessuto 'ndranghetista ed il pieno inserimento di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nella criminalità organizzata di stampo mafioso operante sul territorio di Stilo, con argomentazioni logiche ed immuni dai vizi dedotti, valorizzando correttamente il contenuto dei dialoghi intercettati e degli altri dati probatori.1.4 Fondato è invece il sesto motivo di ricorso, poiché deve convenirsi con la difesa che non emerge un quadro di adeguata gravità indiziaria in ordine all'inserimento attivo di [OSCURATO:PERSONA] nell'enucleato sodalizio ed all'assunzione, da parte di quest'ultimo, di un ruolo funzionale alle esigenze ed agli obiettivi della cosca.

Deve, al riguardo, osservarsi che i riferimenti nell'ordinanza impugnata all'odierno ricorrente sono molto limitati, essendo costituiti principalmente da un passaggio della conversazione registrata il 30 marzo 2013 nell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], genero di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto esponente apicale del sodalizio, e cognato del figlio [OSCURATO:PERSONA].

Non vi è motivo di dubitare della genuinità di tale dialogo, sia per la natura dei rapporti tra gli interlocutori, padre e figlio, e del [OSCURATO:PERSONA] con i membri della famiglia Spagnolo - che spiega l'approfondita conoscenza da parte di costui delle dinamiche interne al sodalizio -, sia per il contenuto, frutto della sincera preoccupazione del [OSCURATO:PERSONA] in ordine al temuto arresto del suocero a causa delle propalazioni di alcuni collaboratori di giustizia.

Nell'ambito di questa conversazione, [OSCURATO:PERSONA] indica al padre un luogo in cui si sarebbe svolta una "mangiata" tra picciotti, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato ritualmente affiliato.

Osserva il collegio che tale indicazione deve essere valutata con estrema prudenza, poiché proviene da un soggetto che, non risultando intraneo all'enucleato sodalizio, non ha potuto partecipare alla predetta cerimonia, e riferisce informazioni generiche, anche sotto il profilo cronologico, apprese de relato verosimilmente nell'ambito del contesto familiare o ad opera del medesimo ricorrente; alla stregua dei criteri precisati nella recente sentenza Modaffari delle Sezioni Unite di questa Corte, va comunque rilevato che il dato della rituale affiliazione costituisce un indizio della effettiva appartenenza del soggetto "combinato" all'associazione di stampo mafioso, che deve tuttavia trovare riscontro in altri elementi attestanti l'inserimento attivo e la effettiva disponibilità del predetto ad operare nell'interesse dell'organizzazione criminosa.

Nel caso in esame, gli elementi valorizzati dal Tribunale per dare corpo a tale affiliazione mantengono un elevato grado di ambiguità, che non consente di ritenerli idonei a corroborare il primo dato indiziario, non del tutto rassicurante per le ragioni anzidette.

In particolare, il Tribunale indica la presentazione nel 2011 del ricorrente da parte dello zio [OSCURATO:PERSONA] all'imprenditore Milardi come soggetto da assumere nel cantiere, condotta che sembra collocarsi in epoca precedente alla rituale affiliazione, di data incerta, e potrebbe trovare spiegazione nel rapporto di parentela tra i predetti e non necessariamente nell'attivo inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio criminoso facente capo allo zio; anche la presenza di [OSCURATO:PERSONA] il 7 luglio 2015 in un cantiere non meglio precisato, mentre è impegnato con un autocarro nell'attività di movimento terra, è condotta lecita che, se non diversamente circostanziata, in sé non risulta univocamente sintomatica del coinvolgimento del ricorrente nel sodalizio; le accuse formulate da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in f i ordine a condotte non meglio precisate, connesse ad attività del sodalizio, sono riferite±" dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ne parla al cugino il 3 marzo 2013, sottolineando che si erano poi rivelate infondate.

Si tratta all'evidenza di circostanze che, pur valutate nel complesso, non risultano idonee a confortare la prospettazione accusatoria di un attivo inserimento del ricorrente nel sodalizio facente capo allo zio [OSCURATO:PERSONA] e non consentono, pertanto, di ritenere che a carico del predetto ricorrente sia emerso un quadro di adeguata gravità indiziaria in ordine all'imputazione provvisoriamente elevata a suo carico. 1.5 Deve, infine, rilevarsi che anche la censura in ordine alla ritenuta attualità delle esigenze cautelari è fondata.

E' vero che, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd.

"tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Rv. 282131 - 01).

Tuttavia il Tribunale ha ritenuto necessario colmare il significativo arco temporale trascorso rispetto alle.riferita affiliazione, che si basa sulla intercettazione del 30 marzo 2013 e, per affermare l'attualità del pericolo di reiterazione del reato, ha valorizzato altre condotte attribuibili al ricorrente ma, a ben vedere, consumate in epoca ancora più risalente rispetto all'ultimo elemento valorizzato, e cioè negli anni 2010 e 2013.

Deve, pertanto, rilevarsi la manifesta illogicità di tale motivazione che, per confermare la presunzione di attualità delle esigenze cautelari, valorizza elementi cronologici addirittura antecedenti rispetto alla contestata condotta associativa.

2. Alla stregua di queste considerazioni, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che dovrà rivalutare il compendio indiziario posto a sostegno della misura cautelare, individuando elementi sintomatici dell'attivo coinvolgimento del ricorrente nella vita dell'associazione a conforto dell'indicazione desunta dalla registrazione del 30 marzo 2013, ed, in caso affermativo, dell'attualità delle esigenze cautelari, nel rispetto dei criteri elaborati dalla giurisprudenza in ordine alla presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen.

P.Q.

M .

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 309 comma 7 c.p.p.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 dicembre 1981 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 14 Aprile 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Aquino che ha chiesto il rigetto del ricorso e gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno insistito nei motivi di ricorso e nei motivi aggiunti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata dal GIP del Tribunale ci [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto dell'accertata esistenza della cosca di 'ndrangheta facente capo alla famiglia Spagnolo operante a Stilo "almeno a partire dall'anno 2013 e fino al luglio 2020" e nella veste di partecipe della stessa. 2.Avverso la detta ordinanza propongono ricorso i difensori dell'indagato deducendo: 2.1 violazione dell'art. 8 codice procedura penale con specifico riferimento al luogo di radicazione dell'associazione stessa poiché la condotta associativa è stata contestata come commessa a Gerocarne, in provincia di [OSCURATO:PERSONA], e la competenza territoriale spettava all'autorità giudiziaria di Catanzaro. 2.2 violazione dell'articolo 192 comma uno cod. proc.pen. in ordine alla chiamata in reità di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], intercettato mentre dialogava con il padre, al quale riferiva che Gesen era stato affiliato alla 'ndrangheta. 2.3 Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], ritenuto credibile e attendibile da parte del Tribunale del riesame, in violazione dei criteri più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, ed incorrendo in un vero e proprio travisamento, poiché il collaboratore ha escluso l'esistenza di un locale di 'ndrangheta facente capo alla famiglia Spagnolo ed ha affermato che a Stilo non c'è mai stata neppure una riunione riservata, né ha saputo riferire alcunché in ordine agli altri componenti della famiglia Spagnolo. 2.4 violazione dell'art. 416-bis cod. pen., in ragione della insussistenza degli elementi costitutivi di tale fattispecie poiché, nel caso in esame, non sono stati adeguatamente precisati i collegamenti strutturali e organizzativi tra la cosca Spagnolo e la ‘ndrangheta, intesa come organizzazione criminale di derivazione. Non si può affermare che [OSCURATO:PERSONA] fosse a capo di un sodalizio che aveva acquisito nel comune di Stilo una forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo tra gli affiliati, in quanto un'associazione per delinquere che tra i suoi partecipi annovera un soggetto di riconosciuta fama criminale non diventa di per sé un'associazione mafiosa, poiché a qualificare la configurabilità di un'associazione di tipo mafioso è essenziale che questa si avvalga della forza di pressione derivante dal vincolo associativo in sé stesso, che determina assoggettamento ed omertà. 2.5 mancanza della motivazione e vizio della stessa in ordine all'esistenza della cosiddetta cosca Spagnolo, operante nel comune di Stilo, in quanto l'ordinanza non indica le emergenze processuali da cui desume che la famiglia presentava i caratteri di un'associazione mafiosa e nel contempo richiama dati probatori, valorizzandoli in senso accusatorio, in particolare le sentenze acquisite agli atti, che non riguardano nessun membro della famiglia Spagnolo ma che, a giudizio del Tribunale, dovrebbero confermare l'esistenza della cosca. 2.6 mancanza di motivazione in ordine all'asserita appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca Spagnolo e violazione dell'art. 416-bis cod. pen., poiché l'indagato è nipote di [OSCURATO:PERSONA], ma è incensurato. Inoltre, mentre nell'ordinanza genetica le considerazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono valutate quale chiamata in correità, sul presupposto della sua appartenenza al sodalizio, nell'ordinanza del Tribunale della libertà si afferma che esse vanno valutate quale chiamata in reità, perché il predetto non fa parte della cosca Spagnolo. Il Tribunale trascura di considerare che, proprio in quanto non intraneo al sodalizio, [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere destinatario di notizie riservate da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso espone una dettagliata valutazione del tenore della conversazione intercettata da pagina 29 a pagina 39; deduce che la vicenda relativa alla condotta estorsiva in danno dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] non può costituire il riscontro della partecipazione ad alcun sodalizio mafioso, poiché l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] era teso all'assunzione del nipote e non mirava ad avvantaggiare l'associazione; a ciò si aggiunga che [OSCURATO:PERSONA] non è stato assunto dalla ditta Milardi.Altro elemento valorizzato dal Tribunale per desumerne la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla contestata associazione è la conversazione che questi avrebbe avuto con [OSCURATO:PERSONA], il quale lo avrebbe accusato di avere allocato una bomba al Comune di Pazzano, la cui responsabilità sarebbe ricaduta su di lui. La riprova del fatto che il rapporto tra il ricorrente e il cugino Legato era conflittuale e che quest'ultimo aveva accusato il ricorrente di diversi eventi successi a Pazzano emerge dalla denuncia sporta da Spagnolo, ma il Tribunale al riguardo nulla ha osservato. Deduce inoltre il ricorrente che, a dispetto di quanto osservato nell'ordinanza cautelare, dalla lettura della conversazione registrata e riportata a pagina 287 emerge che [OSCURATO:PERSONA] apprende da un carabiniere che vi era un'indagine in corso nella quale era coinvolto anche [OSCURATO:PERSONA], ed il suo interlocutore si sarebbe dispiaciuto. L'ordinanza pretende di desumere l'esistenza dell'associazione dalla vicenda del pestaggio di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe avuto una relazione extraconiugale con [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha considerato tale vicenda come espressione dell'autorevolezza di [OSCURATO:PERSONA], al quale i familiari della donna si erano rivolti per verificare la possibilità di uccidere il Vasile, ma tale interpretazione risulta forzata e non coincide, a giudizio del ricorrente, con il tenore della conversazione intercettata. Il Tribunale non ha poi tenuto in considerazione la conversazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] riferisce che [OSCURATO:PERSONA] faceva ricadere la colpa delle proprie condotte illecite su Ilario e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente sottolinea che il Tribunale ha dato atto che il g.i.p. avrebbe erroneamente ritenuto assente un quadro di gravità indiziaria in riferimento alla contestazione per spaccio di sostanze stupefacenti nei confronti dell'odierno ricorrente, ed osserva che anche a tal proposito manca un'adeguata motivazione, in quanto non vengono indicati gli elementi da cui desumere il coinvolgimento della famiglia Spagnolo nel settore del traffico di stupefacenti. Osserva, infine, il ricorrente che, alla luce della recente sentenza Modaffari delle Sezioni unite di questa Corte, la mera contiguità compiacente, così come la vicinanza, non costituisce comportamento sufficiente ad integrare la condotta partecipativa, ed, inoltre, che l'affiliazione rituale può costituire un grave indizio della condotta partecipativa ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione, mentre può rappresentare indice univoco di partecipazione solo in ragione di una serie di circostanze che l'abbiano preceduta o comunque caratterizzata. Tali elementi sono assenti nell'ordinanza impugnata, che non specifica la concreta condotta che il ricorrente avrebbe assunto nel sodalizio, considerato, peraltro, che il predetto [OSCURATO:PERSONA] è stato iscritto nel registro degli indagati nel 2014 e che dalla sua iscrizione sono trascorsi molti anni, durante i quali non è stata registrata alcuna condotta materiale di agevolazione del sodalizio mafioso. 2.7 Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, poiché il ricorrente non ha mai avuto contatto con i Taverniti di Gerocarne e l'ultimo contatto con lo zio [OSCURATO:PERSONA] risale al 2014, data dalla quale si è allontanato dallo zio e dai cugini. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti che verranno esposti. 1.1 II primo motivo di ricorso è infondato poiché, alla stregua del tenore dell'incolpazione provvisoria, l'associazione di stampo mafioso aula quale l'indagato sarebbe affiliato risulta operare nel territorio di Stilo, e quindi nel distretto di [OSCURATO:PERSONA], con autonomia operativa rispetto al sodalizio attivo sul territorio di Gerocarne. Al riguardo il Tribunale ha reso articolata ed esaustiva motivazione, che non risulta al momento contraddetta da elementi di fatto specifici dedotti dal ricorrente ed appare conforme ai principi più volte precisati dalla giurisprudenza di legittimità in tema. 1.2 Le doglianze in merito alla ritenuta sussistenza di una cosca di 'ndrangheta nel comune di Stilo ed all'operatività della famiglia Spagnolo nell'ambito del sodalizio di stampo mafioso operante sul detto territorio sono generiche e, comunque, infondate, poiché si appuntano solo su alcuni tra gli elementi indiziari valorizzati dall'ordinanza impugnata, e trascurano ulteriori emergenze pure valorizzate dal provvedimento impugnato, ed, in particolare: - l'esito di numerose indagini relative a fatti di sangue consumate sul territorio di riferimento, che hanno evidenziato, con l'attiva presenza del sodalizio enucleato, l'insorgere di sanguinosi contrasti tra diverse famiglie di ‘ndrangheta; - il tenore di diverse intercettazioni ambientali dal contenuto inequivoco, da cui emerge la caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA] e del figlio [OSCURATO:PERSONA], ed il loro attivo e inserimento nella più ampia organizzazione 'ndranghetista che imperversa da decenni su quel territorio, nella successione cronologica delle famiglie preminenti; - il contenuto delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]; - le informazioni rese da diversi soggetti che hanno messo in luce la spiccata pericolosità dei predetti Spagnolo e il potere di intimidazione della cosca; - i diversi attentati consumati sul territorio. 1.3 In conclusione, ritiene il collegio che l'ordinanza impugnata abbia esposto i numerosi elementi di riscontro che concorrono a palesare la concreta operatività della cosca nell'ambito del più ampio tessuto 'ndranghetista ed il pieno inserimento di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nella criminalità organizzata di stampo mafioso operante sul territorio di Stilo, con argomentazioni logiche ed immuni dai vizi dedotti, valorizzando correttamente il contenuto dei dialoghi intercettati e degli altri dati probatori.1.4 Fondato è invece il sesto motivo di ricorso, poiché deve convenirsi con la difesa che non emerge un quadro di adeguata gravità indiziaria in ordine all'inserimento attivo di [OSCURATO:PERSONA] nell'enucleato sodalizio ed all'assunzione, da parte di quest'ultimo, di un ruolo funzionale alle esigenze ed agli obiettivi della cosca. Deve, al riguardo, osservarsi che i riferimenti nell'ordinanza impugnata all'odierno ricorrente sono molto limitati, essendo costituiti principalmente da un passaggio della conversazione registrata il 30 marzo 2013 nell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], genero di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto esponente apicale del sodalizio, e cognato del figlio [OSCURATO:PERSONA]. Non vi è motivo di dubitare della genuinità di tale dialogo, sia per la natura dei rapporti tra gli interlocutori, padre e figlio, e del [OSCURATO:PERSONA] con i membri della famiglia Spagnolo - che spiega l'approfondita conoscenza da parte di costui delle dinamiche interne al sodalizio -, sia per il contenuto, frutto della sincera preoccupazione del [OSCURATO:PERSONA] in ordine al temuto arresto del suocero a causa delle propalazioni di alcuni collaboratori di giustizia. Nell'ambito di questa conversazione, [OSCURATO:PERSONA] indica al padre un luogo in cui si sarebbe svolta una "mangiata" tra picciotti, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato ritualmente affiliato. Osserva il collegio che tale indicazione deve essere valutata con estrema prudenza, poiché proviene da un soggetto che, non risultando intraneo all'enucleato sodalizio, non ha potuto partecipare alla predetta cerimonia, e riferisce informazioni generiche, anche sotto il profilo cronologico, apprese de relato verosimilmente nell'ambito del contesto familiare o ad opera del medesimo ricorrente; alla stregua dei criteri precisati nella recente sentenza Modaffari delle Sezioni Unite di questa Corte, va comunque rilevato che il dato della rituale affiliazione costituisce un indizio della effettiva appartenenza del soggetto "combinato" all'associazione di stampo mafioso, che deve tuttavia trovare riscontro in altri elementi attestanti l'inserimento attivo e la effettiva disponibilità del predetto ad operare nell'interesse dell'organizzazione criminosa. Nel caso in esame, gli elementi valorizzati dal Tribunale per dare corpo a tale affiliazione mantengono un elevato grado di ambiguità, che non consente di ritenerli idonei a corroborare il primo dato indiziario, non del tutto rassicurante per le ragioni anzidette. In particolare, il Tribunale indica la presentazione nel 2011 del ricorrente da parte dello zio [OSCURATO:PERSONA] all'imprenditore Milardi come soggetto da assumere nel cantiere, condotta che sembra collocarsi in epoca precedente alla rituale affiliazione, di data incerta, e potrebbe trovare spiegazione nel rapporto di parentela tra i predetti e non necessariamente nell'attivo inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio criminoso facente capo allo zio; anche la presenza di [OSCURATO:PERSONA] il 7 luglio 2015 in un cantiere non meglio precisato, mentre è impegnato con un autocarro nell'attività di movimento terra, è condotta lecita che, se non diversamente circostanziata, in sé non risulta univocamente sintomatica del coinvolgimento del ricorrente nel sodalizio; le accuse formulate da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in f i ordine a condotte non meglio precisate, connesse ad attività del sodalizio, sono riferite±" dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ne parla al cugino il 3 marzo 2013, sottolineando che si erano poi rivelate infondate. Si tratta all'evidenza di circostanze che, pur valutate nel complesso, non risultano idonee a confortare la prospettazione accusatoria di un attivo inserimento del ricorrente nel sodalizio facente capo allo zio [OSCURATO:PERSONA] e non consentono, pertanto, di ritenere che a carico del predetto ricorrente sia emerso un quadro di adeguata gravità indiziaria in ordine all'imputazione provvisoriamente elevata a suo carico. 1.5 Deve, infine, rilevarsi che anche la censura in ordine alla ritenuta attualità delle esigenze cautelari è fondata. E' vero che, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Rv. 282131 - 01). Tuttavia il Tribunale ha ritenuto necessario colmare il significativo arco temporale trascorso rispetto alle.riferita affiliazione, che si basa sulla intercettazione del 30 marzo 2013 e, per affermare l'attualità del pericolo di reiterazione del reato, ha valorizzato altre condotte attribuibili al ricorrente ma, a ben vedere, consumate in epoca ancora più risalente rispetto all'ultimo elemento valorizzato, e cioè negli anni 2010 e 2013. Deve, pertanto, rilevarsi la manifesta illogicità di tale motivazione che, per confermare la presunzione di attualità delle esigenze cautelari, valorizza elementi cronologici addirittura antecedenti rispetto alla contestata condotta associativa. 2. Alla stregua di queste considerazioni, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che dovrà rivalutare il compendio indiziario posto a sostegno della misura cautelare, individuando elementi sintomatici dell'attivo coinvolgimento del ricorrente nella vita dell'associazione a conforto dell'indicazione desunta dalla registrazione del 30 marzo 2013, ed, in caso affermativo, dell'attualità delle esigenze cautelari, nel rispetto dei criteri elaborati dalla giurisprudenza in ordine alla presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen. P.Q. M . Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 309 comma 7 c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui
Sentenza Cassazione n. 40367/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris