CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 settembre 2026
Cassazione n. 25285/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
989/2024 della Corte di giustizia tributaria di IIgrado del Lazio, depositata il 29 marzo 2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 ottobre2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA],Dalla sentenza e dal ricorso si evince che la società (che negli anni èstata oggetto di incorporazione e che a sua volta era stata societàincorporante) impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diRGN 22699/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 22699/2024Numero sezionale 6828 3/2025Numero di raccolta generale 25285/2026Data pubblicazione 14/09/2026Roma l'avviso di accertamento n. RC0030500800, con cui l'Agenzia delleEntrate ebbe a procedere a rettifica della dichiarazione IVA presentata dallacontribuente per l'anno 2001. Con l’atto impositivo l'Ufficio aveva contestatoil credito Iva di € 248.825,32, che la contribuente aveva chiesto a rimborso,sostenendo che la società, esercitando un'attività esente da IVA, ex art. 10,d.P.R. n. 633/73, ossia il gioco del bingo, non aveva diritto a recuperarel'IVA versata sulle operazioni passive. L'Agenzia delle entrate irrogò anchesanzioni per l’importo di € 311.031,65.[OSCURATO:PERSONA] provinciale, con sentenza n. 228/09, rigettò il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio respinse l’appello della societàcon sentenza n. 91/2011.La Corte di cassazione, con sentenza 5 febbraio 2016, n. 2277, accolseil ricorso, ritenendo fondato il primo motivo, con il quale la società, chelamentava la falsa applicazione dell'art. 10, l. n. 289/2002, aveva insistitoper la decadenza dell’amministrazione finanziaria dall’esercizio del potered’accertamento per inapplicabilità della proroga biennale dei poteriaccertativi, introdotta dalla legge richiamata. Non essendovi necessità diulteriori accertamenti di fatto, decise la causa nel merito ex art. 384,secondo comma, seconda parte, c.p.c., annullando l’avviso d’accertamento.La società, che pretendeva il rimborso del credito iva, così come espostonella dichiarazione relativa all’anno 2007, e dalla cui richiesta era scaturitol’accertamento poi annullato definitivamente dalla Corte di legittimità,propose istanza per l’ottemperanza della sentenza. La Corte di giustiziatributaria di II grado del Lazio, con la sentenza qui al vaglio di questoCollegio, ha accolto il ricorso, nominando a tal fine un commissario ad acta.Il giudice dell’ottemperanza ha ritenuto che gli obblighi non adempiutidall’erario, per i quali è stata invocata l’ottemperanza, deriverebbero dallasentenza definitiva pronunciata dalla Corte di cassazione. Ha affermato cheda quella sentenza sarebbe derivato il definitivo riconoscimento del creditoIva, nella misura esposta in dichiarazione, e che oggetto della controversiasarebbe il credito Iva a rimborso. Conseguentemente ha procedutoall’adozione delle misure necessarie a dare attuazione al rimborso.Per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito la società concontroricorso.RGN 22699/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 22699/2024Numero sezionale 6838 3/2025Numero di raccolta generale 25285/2026Data pubblicazione 14/09/2026All’esito dell’adunanza camerale del 15 ottobre 2025, la causa è statariservata e decisa.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente deve essere esaminata l’eccezione sollevata dalladifesa della società, secondo cui il ricorso per cassazione sarebbeinammissibile per difetto di specificità, completezza e autosufficienza.L’eccezione è priva di pregio perché il ricorso erariale, a differenza diquanto sostenuto da controparte, perimetra la questione giuridica (oltre chela prospettazione dei fatti di causa) e la soluzione offerta, nonché espone inmodo chiaro la censura con cui denuncia l’errore in cui sarebbe incorso ilgiudice dell’ottemperanza. D’altronde è significativo che le difese dellacontroricorrente si sviluppano senza soluzione di continuità tra l’eccepitainammissibilità del ricorso e le ragioni di merito per le quali si è intesoresistere al ricorso medesimo, così che risulta manifesto come la critica,mediante l’eccepita inammissibilità, in concreto impinge nel merito.Esaminando allora il merito, con l’unico motivo l’Ufficio ha denunciato laviolazione dell’art. 70, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c.Il giudice dell’ottemperanza, a fronte di una sentenza di annullamentodell’avviso di accertamento, con cui l’Amministrazione finanziaria avevarettificato la dichiarazione Iva, presentata per l’anno 2001 dalla società(all’epoca la [OSCURATO:SOCIETA]., successivamente incorporata), disconoscendo ilcredito Iva e irrogando le sanzioni, non ha tenuto conto che con il ricorsointroduttivo la contribuente aveva chiesto l’annullamento dell’attoimpositivo. Al contrario, ed erroneamente, il giudice dell’ottemperanza haritenuto che oggetto della controversia fosse il diritto della contribuente alrimborso del credito Iva riportato nella dichiarazione.Intanto è utile riportare la disciplina applicabile, ed in particolare i commidell’art. 70 cit. più pertinenti alla fattispecie.La norma recita «1. La parte che vi ha interesse può richiederel'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissionetributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppiooriginale alla segreteria della commissione tributaria provinciale, qualora lasentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altrocaso alla segreteria della commissione tributaria regionale. […] 5. Entro ventiRGN 22699/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 22649 9/2024Numero sezionale 6883/2025Numero di raccolta generale 25285/2026giorni dalla comunicazione l'ufficio può trasmettere le proprie osservazioniData pubblicazione 14/09/2026alla commissione tributaria, allegando la documentazione dell'eventualeadempimento. […] 7. Il collegio, sentite le parti in contraddittorio edacquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza iprovvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio che li haomessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge,sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. Il collegio, se lo ritieneopportuno, può delegare un proprio componente o nominare un commissarioal quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi edetermina il compenso […]. 10. Contro la sentenza di cui al comma 7 èammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sulprocedimento. […]».L’art. 70 cit. individua dunque nella sentenza, pronunciata ai sensi delcomma 7 all’esito del procedimento celebrato nel contraddittorio delle parti,il solo provvedimento impugnabile con ricorso per cassazione “perinosservanza delle norme sul procedimento”.Sulla portata interpretativa della norma, e in particolare sui limiti diricorribilità avverso la sentenza, la giurisprudenza di legittimità ha affermatoche sebbene l'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 preveda il ricorso percassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio diottemperanza solo per "violazione delle norme del procedimento", deveritenersi possibile la denuncia non soltanto della violazione delle normedisciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro error in procedendo nelquale sia incorso il giudice dell'ottemperanza ed, in particolare, il mancato odifettoso esercizio del potere-dovere di interpretare ed eventualmenteintegrare il dictum costituito dal giudicato cui l'amministrazione non si siaadeguata o l'omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovareingresso in quella sede (Cass., 16 aprile 2014, n. 8830; 28 settembre 2018,n. 23487). Si è anche affermato che la facoltà concessa all'amministrazionefinanziaria di sospendere il pagamento di un proprio debito nei confronti delcontribuente a garanzia di eventuali crediti vantati a diverso titolo neiconfronti di quest'ultimo, prevista dall'art. 69, r.d. n. 2440 del 1923(cosiddetto "fermo amministrativo") può essere esercitata nel corso delgiudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento della pretesaRGN 22699/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 22699/2024Numero sezionale 6858 3/2025Numero di raccolta generale 25285/2026Data pubblicazione 14/09/2026restitutoria vantata dal contribuente, ma non nel giudizio di ottemperanzaalla sentenza favorevole a quest'ultimo. Il giudizio di ottemperanza, infatti,non consente al giudice altro accertamento che quello dell'effettiva portataprecettiva della sentenza di cui si chiede l'esecuzione, con la conseguenzache è inibito a quel giudice prendere in esame l'applicabilità dellacompensazione civilistica, alla quale è preordinato l'istituto del fermoamministrativo (Sez. U, 23 dicembre 2008, n. 30058; Cass., 14 luglio 2021,n. 20035).Dall’interpretazione della disciplina si evince dunque che il giudizio diottemperanza non attribuisce alle Corti tributarie una giurisdizione estesa almerito, per costituire un procedimento chiuso, in cui il potere del giudice sulcomando definitivo inevaso va esercitato entro i confini invalicabili postidall'oggetto della controversia definita con quel giudicato, di cui deve soloenuclearsi e precisarsi il significato ai fini dell'adempimento degli obblighi inesso contenuti (Cass., 8 febbraio 2008, n. 3057).Tirando allora le fila del percorso logico sin qui seguito, con la sentenzan. 1989/2024, pronunciata ai sensi dell’art. 70, comma 7 cit., la Corte digiustizia di II grado del Lazio ha deciso nel giudizio d’ottemperanza,nominando peraltro un commissario per l’assunzione dei provvedimentidell’Amministrazione finanziaria.Sennonché, lamenta il ricorrente ufficio, quella Corte, adita quale giudicedell’ottemperanza, ha erroneamente ritenuto che nella statuizione dellasentenza ottemperanda, ritenuta inevasa, fosse compresa anche la“condanna” dell’Agenzia delle entrate al rimborso del credito Iva espostonella dichiarazione del 2007. Con ciò il giudice dell’ottemperanza non sisarebbe accorto che oggetto della controversia era la sola contestazionedella fondatezza dell’avviso d’accertamento, con cui l’erario avevarideterminato il debito della società ai fini Iva, irrogando anche le sanzioni(per un importo di € 311.031,65).Infatti, prosegue la difesa erariale, la statuizione definitiva resa in sededi Cassazione si era tradotta nel solo annullamento dell’avvisod’accertamento, peraltro sulla base dell’assorbente eccezione di decadenzadell’ufficio dal potere accertativo.RGN 22699/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 22699/2024Numero sezionale 6868 3/2025Numero di raccolta generale 25285/2026Data pubblicazione 14/09/2026Che poi il giudice di legittimità abbia avvertito che la controversia,avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso d’accertamento, trovassegenesi nell’istanza di rimborso di un credito Iva, ciò, illustra ancora la difesaerariale, afferisce ai potenziali effetti che la sentenza ottemperanda potevaassumere sul diritto al rimborso. D’altronde solo in tal senso poteva essereinterpretata l’affermazione secondo cui “oggetto della controversia è laspettanza di tale rimborso” (circostanza quest’ultima, che nel propriocontroricorso non nega lo stesso erario), considerazione tuttavia utilizzatadal giudice di legittimità per chiarire come quel tipo di controversia ab originenon rientrava nella materia del condono introdotto con l. 289 del 2002, conconseguente esclusione della proroga biennale dei termini per l’esercizio deipoteri d’accertamento.Nella prospettazione della ricorrente, dunque, quel riferimento, sebbenenella controversia l’avviso di accertamento concernesse esattamente lasomma richiesta a rimborso, era stato evocato nel contesto delleconsiderazioni sugli effetti indiretti della pronuncia, non invece come oggettodiretto della lite sulla validità dell’atto impositivo, entro cui doveva invececircoscriversi il giudicato ed il comando. Quest’ultimo non si riferiva in ognicaso al rimborso del credito, originariamente richiesto dalla societàcontribuente.Il motivo, così come sviluppato e illustrato, è fondato per le ragioni e neitermini qui appresso chiariti.Nella giurisprudenza di legittimità in materia si è in passato affermatoche il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze dellecommissioni tributarie, disciplinato dall'art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, è consentito unicamente in presenza di una sentenza esecutiva, che,decidendo nel merito una controversia tra contribuente ed erario, abbiaimpartito specifiche prescrizioni da eseguire. Ne consegue che èinammissibile il ricorso alla suddetta procedura per ottenere un rimborsod'imposta, ove il giudice tributario non abbia deciso in ordine ad un'istanzadi rimborso, ma si sia limitato ad accertare l'illegittimità di un avviso direttifica in base al quale era stata richiesta al contribuente la restituzione delrimborso stesso (Cass., 18 dicembre 2013, n. 28286). La pronuncia appenarichiamata chiarisce che «17.3 […] deve escludersi che l'ottemperanza di cuisi è detto possa intendersi come meccanismo di esecuzione della sentenzaRGN 22699/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 22699/2024Numero sezionale 6878 3/2025Numero di raccolta generale 25285/2026Data pubblicazione 14/09/2026[…] resa dalla commissione tributaria che non contenga una statuizione dicondanna proprio perché oggetto del giudizio non era il diritto al rimborsodel contribuente né la richiesta di condanna dell'Amministrazione alrimborso, se appunto si accede ad una lettura sistematica dell'art. 70 con ilprecedente art. 69, nel quale è chiaro il riferimento alla "condanna"dell'ufficio. 17.4 In altri termini, ritenere che il contribuente, in caso diaccoglimento del ricorso proposto avverso un atto reso dall'amministrazionefiscale e ritenuto dallo stesso illegittimo, abbia l'obbligo di attivare il giudiziodi ottemperanza anche in caso di mancata statuizione di condanna per lesomme medio tempore versate finirebbe con pregiudicare irrazionalmente leaspettative di quello stesso contribuente. 17.5 Non può in alcun modoescludersi, infatti, che detto contribuente, ottenuta una sentenza che hariconosciuto l'illegittimità parziale o totale dì una pretesa fiscale adempiutaper effetto delle disposizioni che prevedono il pagamento in corso di causadi parte dei carichi tributari richiesti art. 68 d.lgs.n.546/92- avanzi istanzadi rimborso e, all'esito dell'ulteriore inottemperanza, promuova un'azioneinnanzi "al giudice tributario per far dichiarare l'illegittimità del silenziorifiuto. 17.6 Ed invero, tale contegno non potrebbe che trovaregiustificazione nella circostanza che il giudizio precedente aveva ad oggettoun'azione di annullamento sulla quale il giudice era chiamato a pronunziarsilimitatamente alla validità o meno dell'atto, a differenza del giudiziosusseguente nel quale il contribuente, come nel caso di specie, ha fattovalere il diritto al rimborso delle somme corrisposte e sollecita, per l'effetto,la condanna dell'amministrazione al pagamento dei relativi importi dopoavere sperimentato inutilmente il meccanismo dell'istanza di rimborso. 17.7In definitiva, sembra doversi ritenere che la disciplina prevista dall'art. 70cit. si rivolge esclusivamente alle ipotesi in cui la sentenza del giudicetributario abbia accolto, in via definitiva, il ricorso inteso ad ottenere ilrimborso di un tributo corrisposto mediante versamento o ritenuta diretta,tale ipotesi nettamente differenziandosi da quelle in cui si è in presenzadell'impugnazione di un atto impositivo, rispetto al quale il contenuto dellasentenza è costituito dall'accoglimento dell'impugnazione -in questadirezione, del resto, sembra orientare la lettura di Corte cost. n. 316/2008-» (Cass., 28286/2013, cit., p. 7).RGN 22699/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 22699/2024Numero sezionale 6 88 3/2025Numero di raccolta generale 25285/2026Data pubblicazione 14/09/2026Il principio e le argomentazioni sono stati ribaditi e affinati in successiviinterventi della giurisprudenza di legittimità (Cass., 19 ottobre 2018, n.26433; 6 dicembre 2018, n. 31601; 21 giugno 2019, n. 16735; 12 aprile2019, n. 10299).Si è infatti rilevato che nel processo tributario il giudizio di ottemperanzanon è esperibile per dare attuazione alle sentenze di annullamento di un attoche, avendo effetti caducatori, sono "autoesecutive". Si è anche ribadito cheil giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze dellacommissione tributaria ha una duplice natura, di merito, in quanto volto adindividuare gli obblighi contenuti nella sentenza, e di esecuzione, in quantovolto ad adottare i provvedimenti in sostituzione dell'Amministrazionefinanziaria inadempiente, ed ha il duplice obiettivo di verificare se vi sia statao meno l'inottemperanza e, in caso affermativo, rendere effettivo il comandoespresso dalla sentenza mediante l'adozione dei necessari provvedimenti:ne deriva che detto giudizio non può avere ad oggetto la sentenza diaccoglimento del ricorso né quando la stessa annulla l'atto impugnato,trattandosi di pronuncia "autoesecutiva", né ove ridetermini il "quantum"dell'imposta, poiché in quest'ultimo caso la decisione non si limita adannullare l'atto impositivo ma lo sostituisce.Tuttavia, un percorso evolutivo dei principi appena illustrati si rinvienein quella giurisprudenza di legittimità, secondo la quale deve riconoscersi lasussistenza di «una relazione di biunivoca corrispondenza tra il credito IVAchiesto a rimborso e il debito IVA accertato dall'Ufficio finanziario per ilmedesimo anno, atteso che il riconoscimento della debenza dell'impostaavrebbe comportato indefettibilmente il correlativo azzeramento del creditoper eccedenza, che sarebbe risultato inesistente; per contro, la ritenutainsussistenza della pretesa dell'amministrazione avrebbe determinatol'automatico accertamento dell'esistenza del credito chiesto a rimborso;deve in conseguenza ritenersi che il giudizio devoluto alla cognizione delGiudice tributario avesse ad oggetto la verifica della sussistenza, in viaalternativa, di una delle due contrapposte pretese» (Cass., 30 luglio 2019,n. 20466).Sennonché, quest’ultimo arresto, che potrebbe in qualche modoapparire favorevole alla tesi del contribuente, non trova applicazione al casodi specie.RGN 22699/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 22699/2024Numero sezionale 6898 3/2025Numero di raccolta generale 25285/2026Data pubblicazione 14/09/2026Esso, infatti si conforma ad una fattispecie, quella del riconoscimentodelle ragioni di merito del contribuente, laddove nella presente controversial’illegittimità dell’atto impositivo trova causa nella riconosciuta decadenzadell’Agenzia delle entrate dal potere accertativo, e dunque nella inesistenzadei poteri formali di contestazione di un maggior reddito. Il giudicatoafferisce solo alla tardività dell’accertamento erariale, dunque, senza alcunapronuncia sul merito delle pretese erariali.In altri termini, nel caso di specie la sentenza ottemperanda,nell’annullare l’avviso d’accertamento, ha certamente escluso che il diritto alrimborso fosse definitivamente precluso, ed ha inoltre definitivamenteeliminato l’irrogazione di sanzioni e di qualunque altra pretesa impositivaerariale. Ma questo non è certo sufficiente a ritenere che la sentenzacontenesse anche un comando, in danno dell’amministrazione finanziaria, alrimborso di crediti Iva a favore della società.Poiché l’esito del processo era fondato sulla “decadenza” dal potered’accertamento, per ciò stesso esso non è mai entrato nel merito delrapporto di debito/credito tra fisco e contribuente.Con quel giudicato resta pertanto impregiudicata la pretesa del creditoIva rivendicato dalla società, ma non in forza della pronuncia ottemperanda,priva, come più volte chiarito, di un contenuto di comando, così che, se èvero che l’erario manca ormai di potere accertativo delle maggiori imposte,ciò non esclude che, alla riattivazione della richiesta di rimborso,l’Amministrazione finanziaria possa comunque contestare il proprio debitonei confronti della contribuente, contestazione certamente non soggetta altermine decadenziale di cui all’art. 57, d.P.R. n. 633/1972, ai fini Iva, e dicui all’art. 43, d.P.R. n. 600/1973, ai fini delle imposte dirette.A tal fine, più che il principio già enunciato da Sez. U, con sentenza 15marzo 2016, n. 5069-, è pertinente il richiamo a quello più recente, secondocui, in tema di rimborso dell'eccedenza detraibile dell'IVA, l'Amministrazionefinanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nelladichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell'imposta dovuta, anchequalora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamentoo per la rettifica dell'imponibile e dell'imposta dovuta, senza che abbiaadottato alcun provvedimento (Sez. U, 29 luglio 2021, n. 21766 e 21765;seguite da Cass., 11 aprile 2022, n. 11698; 14 settembre 2023, n. 26523).RGN 22699/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 212609 9/2024Numero sezionale 6883/2025Numero di raccolta generale 25285/2026Nella successiva elaborazione della giurisprudenza, con unaData pubblicazione 14/09/2026sovrapponibilità ancora maggiore al caso di specie, si è affermato che intema di rimborso IVA, qualora il contribuente abbia un debito maggiore diquello dichiarato e l'amministrazione finanziaria non abbia esercitato, entroil termine stabilito dall'art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972, il potere diaccertamento del maggiore imponibile, quest'ultima non può recuperare ladecadenza; nondimeno, ove la documentazione che il contribuente è tenutoa produrre in giudizio per ottenere il riconoscimento del credito chel'amministrazione gli ha negato, non sia tale da dimostrarne l'esistenza, ilcredito deve essergli negato, quale che sia il periodo di tempo trascorso dalmomento in cui questo venne esposto in dichiarazione (Cass., 19 maggio2022, n. 16103). Ed infatti, il richiedente, quale soggetto rilevante ai finiIVA, nel formulare nei confronti dell'amministrazione una pretesa direstituzione dell'eccedenza dell'IVA detraibile, è tenuto all’allegazione delladocumentazione idonea a dimostrare di avere, a sua volta, assoltoall'imposta da cui è maturata detta eccedenza, in difetto della quale il creditodeve essere disconosciuto, non derivando alcuna definitività da quantoindicato in dichiarazione (Cass., 1 agosto 2024, n. 21656).Il giudice dell’ottemperanza non si è attenuto ai principi enunciati.Con una interpretazione orientata in un senso “pretensivo” del diritto dicredito del contribuente, la Corte tributaria di II grado ha erroneamenteesercitato il potere-dovere di interpretare ed eventualmente integrare ildictum costituito da quel giudicato. Sennonché, nel far ciò, non solo haerroneamente ritenuto che il comando della sentenza ottemperandaafferisse anche alla condanna erariale al rimborso del credito Iva, così malesercitando i poteri attribuiti dal comma 7 dell’art. 70 cit. e disattendendo iprincipi regolatori dell’ottemperanza -in particolare del potere di dareesecuzione al giudicato entro i rigorosi limiti della statuizione-, ma ha estesola portata del giudicato senza tener conto dei principi qui enunciati.La sentenza d’ottemperanza va dunque cassata.Rilevandosi inoltre che, ai fini della decisione non sono necessari ulterioriaccertamenti di fatto, la causa può essere decisa anche nel merito.A tal fine, per quanto chiarito, il giudizio di ottemperanza introdotto dallasocietà era inammissibile, perché la sentenza definitiva di annullamentodell’avviso di accertamento non era in alcun modo idonea a richiedere, inRGN 22699/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 22699/2024Numero sezionale 16818 3/2025Numero di raccolta generale 25285/2026Data pubblicazione 14/09/2026sede di ottemperanza, il rimborso dell’Iva a credito, di cui la società si ritienetitolare.Deve dunque rigettarsi anche l’originario ricorso per ottemperanza.La peculiarità della questione trattata e la parziale novità rispetto algiudizio d’ottemperanza giustificano la compensazione delle spese delpresente processo e del giudizio dinanzi al giudice dell’ottemperanza. P.Q.MLa Corte, definitamente pronunciando, accoglie il ricorso; cassa lasentenza n. 1989/2024, pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di IIgrado del Lazio e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso per ottemperanzaoriginariamente introdotto dalla società.Compensa le spese processuali del presente giudizio e di quello celebratodinanzi al giudice dell’ottemperanza.Così decisa in Roma, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.La PresidenteAngelina-Maria PERRINORGN 22699/2024Consigliere rel. Federici