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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 03544/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( REP.

DOMINICANA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 28 settembre 2020 la Corte di appello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto ha rigettato la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta all'ingiusta detenzione, dapprima in regime di custodia cautelare in carcere dal 16 maggio 1996 al 15 maggio 1996 ed indi agli arresti domiciliari sino al 16 dicembre 1996, in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, e di quello di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990.

2. L'ordinanza sottolinea che dall'esame dell'ordinanza cautelare si desume che l'indagine che condusse all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] riguardava un sodalizio dedito al narcotraffico, operante in Puglia, ma con ramificazioni a Milano.

L'associazione vedeva coinvolti [OSCURATO:PERSONA], fornitore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che a loro volta si servivano per lo smercio successivo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il quadro probatorio fondante la misura cautelare era costituito da intercettazioni, da cui era emerso: che uno dei vertici del sodalizio, tale Scarnera, frequentava abitualmente l'appartamento di via Pergolesi a Milano, abitato da [OSCURATO:PERSONA], titolare del contratto di locazione e dell'utenza telefonica fissa, e da [OSCURATO:PERSONA]; che [OSCURATO:PERSONA] aveva telefonato all'utenza intestata a Cruz, chiedendo di parlare con Diaz, al quale aveva chiesto se 'gli avessero dato la roba'; che, in altra conversazione, nella medesima giornata, Diaz informava Urena che James si stava muovendo per reperire un grosso quantitativo di droga ed indi parlando, nel corso della medesima telefonata, con [OSCURATO:PERSONA] lo avvisava che al prossimo incontro gli avrebbe dato 'quella cosa là del paese'; che successivamente Urena rimproverava a [OSCURATO:PERSONA] di non essere andato in discoteca dove 'c'era la cosa', chiedendogli di non farne parola con gli altri che abitavano in via Pergolesi; che pochi giorni dopo proprio [OSCURATO:PERSONA] si accordava con Urena per farsi portare dei pantaloni, in un locale di Milano, essendogli andati a pennello quelli ricevuti in precedenza; che in data 5 aprile 1995, nel corso della perquisizione dell'appartamento di via Pergolesi, erano stati rinvenuti gr. 37 di cocaina in una cassettiera, il cui possesso fu contestato al ricorrente e tale [OSCURATO:PERSONA], che vennero tuttavia assolti per non avere commesso il fatto, avendo [OSCURATO:PERSONA] riconosciuto che la droga apparteneva solo a lui.

Sulla base di questo quadro la Corte ritiene sussistere in capo al ricorrente la colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione per l'ingiusta detenzione, per avere consentito l'utilizzo dell'utenza telefonica a lui intestata al fine dello scambio di informazioni sulle attività criminali del soda!izio, nonché per avere in due occasioni manifestato interesse all'acquisto c1i sostanza stupefacente, ricorrendo ad un linguaggio criptico, nelle conversazioni intrattenute con Urena.

3. Avverso l'ordinanza propone ricorso, a mezzo del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidandolo ad un unico motivo con cui lamenta la falsa applicazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione.

Ripercorre la vicenda giudiziaria dalla fase cautelare sino alla sentenza assolutoria della Corte di appello, non impugnata dal Procuratore generale e divenuta definitiva, con cui è stato acclarato che il soggetto soprannominato 'Ciquelo' non era, come ritenuto dalla Polizia giudiziaria, [OSCURATO:PERSONA], ma [OSCURATO:PERSONA], sicché gli indizi collegati a 'Ciquelo' non riguardavano il ricorrente, ma altro soggetto.

Sostiene che nel rigettare l'istanza di equa riparazione il giudice si è discostato dai criteri enunciati dalla Suprema Corte secondo cui il diritto può essere escluso solo sulla base di dati accertati o non negati e non facendo riferimento a congetture o ad elementi non ritenuti provati nella loro ontologica esistenza dalla sentenza di assoluzione, sempre avendo riguardo alla causalità del comportamento tenuto dal richiedente, sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire con valutazione prognostica non se la condotta integri gli estremi di reato, ma sia stata il presupposto che abbia ingenerato o contribuito ad ingenerare la falsa apparenza dell'illecito.

Nel caso di specie, al contrario, la Corte territoriale si è soffermata sul contenuto dell'ordinanza cautelare e della sentenza di primo grado, i cui assunti sono stati ampiamente superati dalla sentenza di assoluzione, nonché sul comportamento di coimputati, di cui non vi è prova che il ricorrente -impegnato in un'onerosa attività lavorativa per sette giorni alla settimana- avesse consapevolezza.

Inoltre, il giudice della riparazione ha completamente omesso di valutare la condotta tenuta dall'istante dopo l'applicazione della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha dimostrato la più ampia disponibilità, rispondendo all'interrogatorio di garanzia, indicando le generalità del coinquilino (Diaz), proprietario della cassettiera ove è stato rinvenuto lo stupefacente sequestrato, sempre agevolando le indagini.

Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

4. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, ha concluso per il rigetto del ricorso.

5. Con memoria depositata in cancelleria si è costituito il Ministero delle Finanze chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va accolto.

2. Prima di affrontare la doglianza proposta è bene ricordar da un lato, che la cognizione del giudice di legittimità nei procedimenti per il riconoscimento dell'equa riparazione a seguito di ingiusta detenzione è limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, dall'altro quali sono i presupposti generali di applicazione dell'istituto, come elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte.

3. Ora, elemento connotante il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è la totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché lo scopo è quello di valutare l'idoneità del quadro probatorio a trarre in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti dell'adozione di una misura cautelare, unitamente ed in forza di una condotta gravemente negligente od imprudente dell'imputato, che abbia così colposamente indotto quello che l'esito assolutorio nel merito, dimostrerà essere stato un errore.

4. L'esame della condotta dell'imputato - che in sede di merito risulterà non integrare il reato- prima e dopo la perdita della libertà personale e più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico, dovrà essere valutata ex ante (Sez.

Unite, n. 32383 del 27.5.2010, D'Ambrosio, rv. 247664), per verificare se essa abbia costituito nel rapporto di causa- effetto, pur in presenza di un errore dell'autorità procedente, il presupposto della falsa apparenza dell'illecito penale (cfr. anche la precedente Sez.

Unite 26.6.2002, [OSCURATO:PERSONA]).

5. Assumono, dunque, rilievo al fine della configurabilità della condotta impeditiva del diritto al riconoscimento dell'equa riparazione sia i comportamenti di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza) sia di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione (cfr. sul punto questa sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002, Guadagno, Rv. 226004).

6. In proposito, le Sezioni Unite hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

Unite n. 43 del 13.12.1995 dep. il 9.2.1996, Sarnataro ed altri, rv. 203637).

7. Mentre rientra nella nozione di colpa ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, secondo la previsione dell'art. 314, comma 1^, cod. proc. perir, anche la condotta tesa ad altri risultati che, tuttavia, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri, Rv. 20363701; Sez. 4, n. 43302 del 23.10.2008, Maisano, rv. 242034).

8. Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo, nondimeno, sempre secondo le Sezioni Unite, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez.

Unite, n. 51779 del 28.11.2013, Nicosia, rv. 257606).

9. Fatte queste premesse, ai fini della risoluzione del caso di specie, va osservato che la Corte individua le condotte gravemente colpose del ricorrente in condotte extraprocessuali la cui valenza rappresentativa del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'associazione e nello spaccio di stupefacenti è stata esclusa dalla sentenza assolutoria, quali l'avere consentito l'utilizzo dell'utenza telefonica al medesimo intestata a soggetti coinvolti nel traffico e l'avere utilizzato, nel corso di conversazioni con [OSCURATO:PERSONA], componente del gruppo associativo, un linguaggio il cui contenuto appare criptico, tanto da potersi ipotizzare che esso si riferisca effettivamente all'acquisto di stupefacente, ancorché non sia chiaro se per uso personale.

Da queste circostanze, il giudice della riparazione desume la frequentazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di personaggi inseriti nel sodalizio, ciò configurando il comportamento gravemente imprudente idoneo ad ingenerare la falsa apparenza del reato.

10. Ora, è indubbio che, in generale, le frequentazioni ambigue con soggetti contigui all'ambiente cirminale, che siano idonee ad essere oggettivamente interpretate come complicità, sono segni certamente idonei a contribuire alla falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento custodiale.

Si tratta, infatti, di condotte che per la loro prossimità all'ambiente criminale possono facilmente indurre l'apparenza della partecipazione al reato.

E che, in quanto macroscopicamente imprudenti, e causalmente connesse RgIVA con la decisione adottata nei confronti dell'interessato ben possono essere inquadrate nella colpa grave.

Nondimeno, per valorizzare un simile dato è necessario che risulti con chiarezza che le frequentazioni erano consapevoli, ovverosia che l'interessato fosse realmente a conoscenza del fatto che coloro con i quali intratteneva rapporti svolgessero attività illecite, o quantomeno, che in modo gravemente colposo egli abbia ignorato le condotte altrui.

Si tratta di un vaglio cui il giudice della riparazione non può sottrarsi limitandosi a prendere atto, in modo oggettivo, dei rapporti intrattenuti con coloro che risultano ex post avere commesso i delitti per i quali l'interessato è stato indagato.

Solo in un quadro di consapevoli rapporti può, inoltre, valorizzarsi, ai fini dell'ostatività all'indennizzo, il linguaggio tenuto nelle conversazioni con uno dei soggetti implicati nel traffico criminale, quando la sussistenza del reato sia esclusa dalla sentenza assolutoria.

11. L'ordinanza, peraltro, appare censurabile anche sotto altro profilo, non avendo in alcun modo esaminato la sussistenza della colpa grave in ordine al mantenimento della misura cautelare successivamente all'interrogatorio di garanzia, avuto riguardo alle notizie fornite dall'indagato, alla loro incidenza sullo svolgimento delle indagini ed alla capacità di rappresentare quella stessa ricostruzione poi fatta propria dalla sentenza di assoluzione.

12. La sentenza deve, dunque, essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Lecce, altra sezione, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, demandantdo anche la regolament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( REP. DOMINICANA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 settembre 2020 la Corte di appello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto ha rigettato la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta all'ingiusta detenzione, dapprima in regime di custodia cautelare in carcere dal 16 maggio 1996 al 15 maggio 1996 ed indi agli arresti domiciliari sino al 16 dicembre 1996, in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, e di quello di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. 2. L'ordinanza sottolinea che dall'esame dell'ordinanza cautelare si desume che l'indagine che condusse all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] riguardava un sodalizio dedito al narcotraffico, operante in Puglia, ma con ramificazioni a Milano. L'associazione vedeva coinvolti [OSCURATO:PERSONA], fornitore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che a loro volta si servivano per lo smercio successivo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il quadro probatorio fondante la misura cautelare era costituito da intercettazioni, da cui era emerso: che uno dei vertici del sodalizio, tale Scarnera, frequentava abitualmente l'appartamento di via Pergolesi a Milano, abitato da [OSCURATO:PERSONA], titolare del contratto di locazione e dell'utenza telefonica fissa, e da [OSCURATO:PERSONA]; che [OSCURATO:PERSONA] aveva telefonato all'utenza intestata a Cruz, chiedendo di parlare con Diaz, al quale aveva chiesto se 'gli avessero dato la roba'; che, in altra conversazione, nella medesima giornata, Diaz informava Urena che James si stava muovendo per reperire un grosso quantitativo di droga ed indi parlando, nel corso della medesima telefonata, con [OSCURATO:PERSONA] lo avvisava che al prossimo incontro gli avrebbe dato 'quella cosa là del paese'; che successivamente Urena rimproverava a [OSCURATO:PERSONA] di non essere andato in discoteca dove 'c'era la cosa', chiedendogli di non farne parola con gli altri che abitavano in via Pergolesi; che pochi giorni dopo proprio [OSCURATO:PERSONA] si accordava con Urena per farsi portare dei pantaloni, in un locale di Milano, essendogli andati a pennello quelli ricevuti in precedenza; che in data 5 aprile 1995, nel corso della perquisizione dell'appartamento di via Pergolesi, erano stati rinvenuti gr. 37 di cocaina in una cassettiera, il cui possesso fu contestato al ricorrente e tale [OSCURATO:PERSONA], che vennero tuttavia assolti per non avere commesso il fatto, avendo [OSCURATO:PERSONA] riconosciuto che la droga apparteneva solo a lui. Sulla base di questo quadro la Corte ritiene sussistere in capo al ricorrente la colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione per l'ingiusta detenzione, per avere consentito l'utilizzo dell'utenza telefonica a lui intestata al fine dello scambio di informazioni sulle attività criminali del soda!izio, nonché per avere in due occasioni manifestato interesse all'acquisto c1i sostanza stupefacente, ricorrendo ad un linguaggio criptico, nelle conversazioni intrattenute con Urena. 3. Avverso l'ordinanza propone ricorso, a mezzo del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidandolo ad un unico motivo con cui lamenta la falsa applicazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione. Ripercorre la vicenda giudiziaria dalla fase cautelare sino alla sentenza assolutoria della Corte di appello, non impugnata dal Procuratore generale e divenuta definitiva, con cui è stato acclarato che il soggetto soprannominato 'Ciquelo' non era, come ritenuto dalla Polizia giudiziaria, [OSCURATO:PERSONA], ma [OSCURATO:PERSONA], sicché gli indizi collegati a 'Ciquelo' non riguardavano il ricorrente, ma altro soggetto. Sostiene che nel rigettare l'istanza di equa riparazione il giudice si è discostato dai criteri enunciati dalla Suprema Corte secondo cui il diritto può essere escluso solo sulla base di dati accertati o non negati e non facendo riferimento a congetture o ad elementi non ritenuti provati nella loro ontologica esistenza dalla sentenza di assoluzione, sempre avendo riguardo alla causalità del comportamento tenuto dal richiedente, sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire con valutazione prognostica non se la condotta integri gli estremi di reato, ma sia stata il presupposto che abbia ingenerato o contribuito ad ingenerare la falsa apparenza dell'illecito. Nel caso di specie, al contrario, la Corte territoriale si è soffermata sul contenuto dell'ordinanza cautelare e della sentenza di primo grado, i cui assunti sono stati ampiamente superati dalla sentenza di assoluzione, nonché sul comportamento di coimputati, di cui non vi è prova che il ricorrente -impegnato in un'onerosa attività lavorativa per sette giorni alla settimana- avesse consapevolezza. Inoltre, il giudice della riparazione ha completamente omesso di valutare la condotta tenuta dall'istante dopo l'applicazione della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha dimostrato la più ampia disponibilità, rispondendo all'interrogatorio di garanzia, indicando le generalità del coinquilino (Diaz), proprietario della cassettiera ove è stato rinvenuto lo stupefacente sequestrato, sempre agevolando le indagini. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 4. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, ha concluso per il rigetto del ricorso. 5. Con memoria depositata in cancelleria si è costituito il Ministero delle Finanze chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto. 2. Prima di affrontare la doglianza proposta è bene ricordar da un lato, che la cognizione del giudice di legittimità nei procedimenti per il riconoscimento dell'equa riparazione a seguito di ingiusta detenzione è limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, dall'altro quali sono i presupposti generali di applicazione dell'istituto, come elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte. 3. Ora, elemento connotante il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è la totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché lo scopo è quello di valutare l'idoneità del quadro probatorio a trarre in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti dell'adozione di una misura cautelare, unitamente ed in forza di una condotta gravemente negligente od imprudente dell'imputato, che abbia così colposamente indotto quello che l'esito assolutorio nel merito, dimostrerà essere stato un errore. 4. L'esame della condotta dell'imputato - che in sede di merito risulterà non integrare il reato- prima e dopo la perdita della libertà personale e più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico, dovrà essere valutata ex ante (Sez. Unite, n. 32383 del 27.5.2010, D'Ambrosio, rv. 247664), per verificare se essa abbia costituito nel rapporto di causa- effetto, pur in presenza di un errore dell'autorità procedente, il presupposto della falsa apparenza dell'illecito penale (cfr. anche la precedente Sez. Unite 26.6.2002, [OSCURATO:PERSONA]). 5. Assumono, dunque, rilievo al fine della configurabilità della condotta impeditiva del diritto al riconoscimento dell'equa riparazione sia i comportamenti di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza) sia di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione (cfr. sul punto questa sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002, Guadagno, Rv. 226004). 6. In proposito, le Sezioni Unite hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13.12.1995 dep. il 9.2.1996, Sarnataro ed altri, rv. 203637). 7. Mentre rientra nella nozione di colpa ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, secondo la previsione dell'art. 314, comma 1^, cod. proc. perir, anche la condotta tesa ad altri risultati che, tuttavia, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri, Rv. 20363701; Sez. 4, n. 43302 del 23.10.2008, Maisano, rv. 242034). 8. Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo, nondimeno, sempre secondo le Sezioni Unite, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. Unite, n. 51779 del 28.11.2013, Nicosia, rv. 257606). 9. Fatte queste premesse, ai fini della risoluzione del caso di specie, va osservato che la Corte individua le condotte gravemente colpose del ricorrente in condotte extraprocessuali la cui valenza rappresentativa del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'associazione e nello spaccio di stupefacenti è stata esclusa dalla sentenza assolutoria, quali l'avere consentito l'utilizzo dell'utenza telefonica al medesimo intestata a soggetti coinvolti nel traffico e l'avere utilizzato, nel corso di conversazioni con [OSCURATO:PERSONA], componente del gruppo associativo, un linguaggio il cui contenuto appare criptico, tanto da potersi ipotizzare che esso si riferisca effettivamente all'acquisto di stupefacente, ancorché non sia chiaro se per uso personale. Da queste circostanze, il giudice della riparazione desume la frequentazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di personaggi inseriti nel sodalizio, ciò configurando il comportamento gravemente imprudente idoneo ad ingenerare la falsa apparenza del reato. 10. Ora, è indubbio che, in generale, le frequentazioni ambigue con soggetti contigui all'ambiente cirminale, che siano idonee ad essere oggettivamente interpretate come complicità, sono segni certamente idonei a contribuire alla falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento custodiale. Si tratta, infatti, di condotte che per la loro prossimità all'ambiente criminale possono facilmente indurre l'apparenza della partecipazione al reato. E che, in quanto macroscopicamente imprudenti, e causalmente connesse RgIVA con la decisione adottata nei confronti dell'interessato ben possono essere inquadrate nella colpa grave. Nondimeno, per valorizzare un simile dato è necessario che risulti con chiarezza che le frequentazioni erano consapevoli, ovverosia che l'interessato fosse realmente a conoscenza del fatto che coloro con i quali intratteneva rapporti svolgessero attività illecite, o quantomeno, che in modo gravemente colposo egli abbia ignorato le condotte altrui. Si tratta di un vaglio cui il giudice della riparazione non può sottrarsi limitandosi a prendere atto, in modo oggettivo, dei rapporti intrattenuti con coloro che risultano ex post avere commesso i delitti per i quali l'interessato è stato indagato. Solo in un quadro di consapevoli rapporti può, inoltre, valorizzarsi, ai fini dell'ostatività all'indennizzo, il linguaggio tenuto nelle conversazioni con uno dei soggetti implicati nel traffico criminale, quando la sussistenza del reato sia esclusa dalla sentenza assolutoria. 11. L'ordinanza, peraltro, appare censurabile anche sotto altro profilo, non avendo in alcun modo esaminato la sussistenza della colpa grave in ordine al mantenimento della misura cautelare successivamente all'interrogatorio di garanzia, avuto riguardo alle notizie fornite dall'indagato, alla loro incidenza sullo svolgimento delle indagini ed alla capacità di rappresentare quella stessa ricostruzione poi fatta propria dalla sentenza di assoluzione. 12. La sentenza deve, dunque, essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Lecce, altra sezione, per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, demandantdo anche la regolament
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