CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 21534/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 05WLBWN) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( PAKISTAN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Torino, in riforma dell'ordinanza del 26 luglio 2024, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, e in accoglimento dell'appello presentato ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. dal Pubblico ministero, ha disposto la misura cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] di Novara, convalidato l'arresto, aveva respinto la richiesta di applicazione della misura custodiale non ritenendo sussistere i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla destinazione allo spaccio dello stupefacente rinvenuto a mani dell'indagato nel corso di un'operazione di controllo avvenuta in una zona nota per l'attività di spaccio. All'arrivo degli operanti vi era stato un generale fuggi-fuggi delle persone ivi presenti. Il soggetto, identificato poi per [OSCURATO:PERSONA], era notato scavalcare un muretto e introdursi in una finestrella di difficile accesso; veniva bloccato dagli operanti che si trovavano all'interno dell'immobile. L'uomo teneva in mano una confezione di plastica contenente 63,23 grammi di hashish; nella tasca destra dei pantaloni custodiva la somma di euro 470, suddivisa in banconote da 10, 20 e 50 euro. Nell'interrogatorio di convalida, l'Amir aveva dichiarato di abitare, anche se non continuativamente, a Vercelli presso un amico dove aveva eletto domicilio e di lavorare a chiamata come magazziniere a Magenta da circa due, tre mesi, guadagnando 55 euro al giorno e di avere acquistato lo stupefacente da uno spacciatore noto nella zona, perché faceva uso di hashish e cocaina da circa due mesi. Aveva precisato di aver pagato lo stupefacente 180 euro e si era avvalso della facoltà di non rispondere in relazione alla domanda sulla provenienza del denaro. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino ricorre il difensore dell'imputato che solleva due motivi. Con il primo, deduce la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen., osservando che gli operanti non hanno assistito ad alcuna cessione a terzi, né ad una pesatura o confezionamento della sostanza; neppure hanno rinvenuto sulla persona dell'indagato materiale idoneo al frazionamento della stessa. Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione dell'art. 275 cod. proc. pen.ed assenza di motivazione. La misura applicata al prevenuto non sarebbe proporzionata all'entità del fatto e alla prevedibile sanzione che potrebbe essergli irrogata. Nell'impugnata ordinanza nulla si dice sulle ragioni per cui si ritiene applicabile una pena detentiva superiore ai tre anni che giustificherebbe, ex art. 275 comma 2-bis cod. proc. pen., l'applicazione della custodia cautelare intramuraria.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Fondato è unicamente il secondo motivo di ricorso, essendo il ricorso inammissibile nel resto. 2. Invero il primo motivo di ricorso propone una non consentita diversa lettura delle emergenze probatorie, assumendo, in particolare, che il Tribunale del riesame ne abbia travisato il contenuto ed il significato. Il motivo è esplicitamente volto ad investire profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Giova ricordare che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428). Giova poi ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828. In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza). Questa Corte, inoltre, ha più volte chiarito che, in tema di misure cautelari, la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (Sez. 4, n. 17247 del 14/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276364; Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Kolgjini, Rv. 257576). Invero, al fine dell'adozione della misura è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. I detti indizi, pertanto, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (per questa ragione l'art. 273, comma 1-bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192, commi 3 e 4, medesimo codice, ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi). Deve, peraltro, ricordarsi che la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e che, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice, spettando alla Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460). 3. Tanto premesso, il Tribunale del riesame di Torino, in sede di appello, ha reso una motivazione coerente, logica e non contraddittoria in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato in esame, che ha desunto da una serie di elementi fattuali con i quali il ricorrente non si confronta minimamente: l'essere stato sorpreso dagli operanti mentre si dava alla fuga da un luogo ove notoriamente si svolge attività di spaccio; la circostanza che, al momento del controllo, veniva trovato in possesso di circa 63 grammi di hashish, che teneva ancora in mano, e di 470 euro in contanti; la "clamorosa" falsità delle sue dichiarazioni in relazione ad un'asserita attività di magazziniere a chiamata ed al fatto di avere speso 180 euro per l'acquisto dello stupefacente; l'impossibilità di aver guadagnato complessivi euro 650 nei cinque giorni intercorrenti tra la scarcerazione per il precedente arresto e il fatto per cui è processo; l'essere senza fissa dimora e privo di attività lavorativa stabile. Appare invece fondato il secondo motivo di ricorso: il Tribunale di Torino, invero, non ha reso alcuna motivazione in ordine ad una prognosi di pena detentiva superiore a tre anni (art 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.), essendosi, con riguardo alla scelta della misura cau' telare, limitato a richiamare i precedenti arresti dell'indagato per reati relativi agli stupefacenti e la circostanza della falsa elezione di domicilio presso l'[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] a Vercelli. Nel caso di specie, in sostanza, in tema dei criteri di scelta della misura da applicare, il Tribunale non ha dato conto di aver fatto la debita valutazione se, in caso di condanna dell'imputato, la pena possa superare i tre anni. Si tratta, all'evidenza, di valutazione che deve essere esplicitata nel provvedimento che dispone la misura. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla scelta della misura, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. lAlla Cancel-lefia-spettaft gli "adé idtrutall'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. perfl P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla scelta della misura e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.FlaTIcla alla Cancelleria — kper gli adempimenti di cui all'art.