CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 13982/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mente al decreto del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] della Corte Suprema diCassazione n. 21627/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].L’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, intitolato ricorso ex art.391-bis c.p.c. per correzione-integrazione del decreto n.812/2025 emessoin data 15-07-2025, pubblicato e comunicato in data 28-7-2025 .Il ricorrente precisa di aver proposto contro l’ordinanza n.4282/2021del Tribunale di Lecce sia l’appello, rigettato dalla Corte d’Appello di LecceNumero registro generale 17945/2025Numero sezionale 573/2026Numero di raccolta generale 13982/2026Data pubblicazione 13/05/2026con la sentenza n.538/2023 -seguito dal ricorso per cassazione iscritto alRG n.21712/2023-, sia, in subordine, ricorso ex art.111 Cost. R.I.n.12465/2021, inoltrato con atto notificato a controparte in data 03-04maggio 2021, con richiesta di rimessione in termini (in relazione alladuplice impugnazione in appello ed in codesta sede) per errorescusabile , derivante dall’incertezza interpretativa in ordine al modo diimpugnare la pronuncia del Tribunale sulla domanda di compensodell’avvocato, contestata nell’an e nel quantum.Nel ricorso iscritto con il n. 21712/2023, introdotto contro la sentenzan.538/2023 della Corte d’Appello di Lecce, il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] avevaformulato proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.ce, con successivo decreto del 15.7.2025, aveva dichiarato estinto ilgiudizio di cassazione dando atto che, nel termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta, la parte ricorrente non aveva chiesto ladecisione, ex art.380 bis c.p.c.; nel provvedimento di estinzione eranostate pure liquidate le spese processuali a carico di [OSCURATO:PERSONA].A fondamento del presente ricorso, proposto contro il decreto diestinzione, [OSCURATO:PERSONA] afferma di non aver avuto cognizione dellariferita proposta di definizione del processo introdotto col mio ricorson.21712/2023 RG (non sono in grado di precisare se per disfunzione delmio PC, o per errore o per errore di altri) ; richiama inoltre il ricorsointroduttivo del giudizio di cassazione dichiarato estinto, chiedendo che siadisposta la rimessione in termini per il giudizio di appello e sia puredisposta la rimessione in termini per l’altro ricorso per cassazione propostoex art. 111 Cost. avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce.Tale rimessione in relazione al contemporaneo inoltro dell’appello edel ricorso straordinario per cassazione sarebbe giustificata, a dire delricorrente, dall’errore scusabile derivante dall’incertezza dellagiurisprudenza di legittimità negli anni 2018 e 2021 sull’ammissibilitàdell’impugnazione in via ordinaria; il ricorrente lamenta pure che non siaNumero registro generale 17945/2025Numero sezionale 573/2026Numero di raccolta generale 13982/2026Data pubblicazione 13/05/2026motivata l’imputazione a suo carico delle spese del giudizio di cassazioneestinto.RAGIONI DELLA DECISIONEIl ricorso è inammissibile.Occorre evidenziare che il presente procedimento riguarda solo ilprovvedimento di estinzione del giudizio di cassazione RG. n. 21712/2023,mentre i riferimenti contenuti nel ricorso ad altro giudizio di cassazionepossono essere considerati solo sotto il profilo descrittivo dellacomplessiva vicenda nel cui ambito si inserisce il ricorso rispetto al quale èstata dichiarata l’estinzione.La notifica all’avv. [OSCURATO:PERSONA] della proposta di definizioneaccelerata del ricorso risulta essere stata effettuata in via telematica indata 3.6.2025, mentre il provvedimento di estinzione del giudizio dicassazione è seguito il 15.7.2025, decorso il termine di quaranta giornidalla notifica senza proposizione di istanza di decisione, ed èlegittimamente comprensivo, avendo la controparte depositatocontroricorso, della condanna al pagamento delle spese processuali afavore della stessa ai sensi degli artt. 380-bis e 391, secondo comma, delcodice di rito.Il ricorrente assume di aver ricevuto comunicazione in data 28.7.2025del provvedimento di estinzione del giudizio ma di non aver ricevutoalcuna notificazione della precedente proposta di definizione accelerata,specificando di non sapere se la mancata ricezione della proposta siadovuta a fatto proprio o altrui.Si deve rilevare che, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ove sia stataformulata proposta di definizione accelerata del ricorso, nei confronti dellaquale non sia stata chiesta la decisione entro quaranta giorni dallacomunicazione, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensidell'articolo 391 c.p.c., pronunciando decreto di estinzione: in base alcomma 3 della norma richiamata, è possibile alle parti chiedere laNumero registro generale 17945/2025Numero sezionale 573/2026Numero di raccolta generale 13982/2026Data pubblicazione 13/05/2026fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione deldecreto di estinzione che, diversamente, avrà efficacia di titolo esecutivo.Nel caso di specie, il termine di dieci giorni previsto dall’art. 391, terzocomma, c.p.c. – nel cui ambito deve essere inquadrato il presente ricorsoche colpisce, appunto, il provvedimento di estinzione pronunciato ex art.380 bis e 391 c.p.c. – non è stato rispettato, essendo il ricorso del10.9.2025 (mercoledì) a fronte della consegna del provvedimento che lostesso ricorrente riconosce essere avvenuta in data 28.7.2025 (cfr. Cass.n.10131/2024; cfr. anche, tra le altre, Cass. n.19234/2024; Cass.n.32732/2025; Cass. n.33672/2025, nonché il decreto n.19450/2025 diquesta sezione, che estende la verifica sul decreto di estinzione, ai sensidell'art. 391, comma 3, c.p.c., alla regolarità della statuizione adottata,anche in ordine alla tempestività dell'istanza medesima).L’inammissibilità del ricorso assorbe ogni ulteriore considerazione sullerichieste del ricorrente. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Così deciso nella camera di consiglio del 10.3.2026.Il Presidente